Massimario
Tribunale di Como, Sentenza del 12.02.2015 (Dott. A. Petronzi)
Garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito in contestazione -Sospensione necessaria del giudizio sulla domanda revocatoria - Esclusione

Poiché anche il creditoeventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che sitratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudizialein separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimentodell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto didisposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azionenon è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per ilcaso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del creditoper la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto ladefinizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituiscel’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domandarevocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflittodi giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiariinefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza delcredito.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 295

Conformi

Cass. Sez. Un. 2004 n. 9440

Cass. Civ. 2005 n. 19775

Cass. Civ. 2005 n. 16577

Cass. Civ. 2005 n. 19129

Cass. Civ. 2006 n. 5246

Cass. Civ. 2007 n. 19289

Cass. Civ. 2009 n. 16722

Cass. Civ. 2009 n. 1968

Cass. Civ. 2012 n. 1129

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Tribunale di Como, Ordinanza 11 febbraio 2015 – Dott. Petronzi
PROCESSO CIVILE - Consulenza tecnica preventiva al finedella composizione della lite -Presupposti di ammissibilità - Volontà delle parti di addivenire aconciliazione - Esclusione

La possibilità che le partiaddivengano ad una soluzione bonaria della controversia non è condizione diammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.,provvedimento che ha e conserva natura cautelare: la valutazione in concreto ex ante della volontà conciliativa delleparti non è richiesta dalla lettera della norma, che è invece chiara nelconsiderare la conciliazione non solo unposterius rispetto allo svolgimento delle operazioni peritali ma anche una(seppure auspicabile) mera eventualità. La negazione della natura cautelare delprocedimento comporterebbe, di contro, che l’ammissibilità di un procedimentogiurisdizionale venga subordinata all’atteggiamento difensivo di anche una soladelle parti.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 696 bis

Conformi

Trib. Bologna, ordinanza 07.04.14

Trib. Milano, sez. X, ordinanza13.04.2011

Difformi

Tribunale Busto Arsizio,ordinanza 17.02.15

Trib. Roma, sez. VIII, ordinanza14.11.14

Trib. Parma, ordinanza 22.09.14

Trib. Varese, ordinanza 21.04.11

Trib. Rimini, ordinanza 11.07.10

Trib. Milano, ordinanza 23.01.07

Nota a commento a cura di:

Dott. Mattia Polizzi, tirocinante ai sensidell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Ordinario di Como

IlTribunale di Como prende posizione, nell’ambito di un procedimento diaccertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, inmerito alle eccezioni pregiudiziali mosse dai resistenti,i quali, rifacendosi ad un dato orientamento della Giurisprudenza di merito, chiedonola declaratoria di inammissibilità del procedimento di specie, in ragione dellamancanza dell’intento conciliativo tra le parti in causa, posto che – secondol’orientamento disatteso dalla ordinanza de qua –, la possibilità diincardinare il procedimento ex art.696 bis c.p.c. si presenterebbe solonel caso in cui l’unico punto di dissenso sia ciò che in un giudizio ordinariosarebbe oggetto di C.T.U., di talché appaia assai probabile che le parti sianodisposte a conciliarsi, non residuando – sulla scorta di una valutazione daeffettuarsi ex ante – ulteriori punticontroversi. Partendo dalla natura di provvedimento cautelare fornita dallaCorte Suprema (cfr. Cass. SS.UU., 20.06.2007, n. 14301 e, più di recente,Cass., Sez. VI, 26.06.2014, n. 14505 e Cass., Sez. VI, 07.03.2013, n. 5698),confortata, anche alla luce di una interpretazione sistematica, dalla sedes materiae dell’istituto ilprovvedimento in commento ricorda come l’esito conciliativo insito nelprocedimento ex art. 696 bis c.p.c. sia una (per quantoauspicabile) eventualità, frutto di un diverso iter procedimentale chealtrimenti segue il modello cautelare. Discende da ciò che, come desumibiledalla dato testuale dell’art. 696 bisc.p.c., la norma di legge non offre cittadinanza a quello che potrebbe esseredefinito come un requisito di tendenziale conciliabilità tra le parti, restandounicamente rilevante ai fini della ritualità del procedimento il solo requisitodel fumus boni iuris, posto cheperaltro il periculum in mora è intale caso escluso dall’inciso della prima parte dell’art. 696 bis c.p.c., che espressamente consentedi chiedere il provvedimento de quo al di fuori dei casi delle condizioni dicui all’art. 696 del codice di rito.

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Tribunale di Como, Ordinanza del 10.02.2015 – Dott.ssa Serra
PROCEDIMENTO CIVILE - Processocivile telematico - Costituzione in giudizio in via telematica in assenza delDecreto di abilitazione di cui all’art. 35 D.M. 44 del 21.02.2011

Inassenza del Decreto Dirigenziale di abilitazione di cui all’art. 35 del D.M. 44del 21.02.2011, la ritualità della costituzione in giudizio in via telematicadeve essere verificata dal Giudice esclusivamente sulla base dei principigenerali dell’ordinamento processuale ed, in particolare, sulla base delprincipio di libertà delle forme

 

dicui all’art. 121 c.p.c., del principio di raggiungimento dello scopo di cuiall’art. 156 c.p.c. e del principio di tassatività delle sanzioni processuali. Neconsegue che, soddisfacendo la costituzione in via telematica tutti i requisitidi forma stabiliti dal codice di rito (interpretati alla luce della normativadi riferimento in materia di atti informatici – D.Lgs. 82/2005 -) e nonprevedendo l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 alcuna nullità o inammissibilità deldeposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, detta costituzionedeve ritenersi ammissibile anche in quei Tribunali ove non sia stato ancoraemanato il Decreto Dirigenziale di abilitazione.

Riferimenti normativi

Codice diProcedura Civile, art. 121

Codice diProcedura Civile, art. 156

D.L.  18.10.2012, n. 179

D.M. 21.02.2011,n. 44

CircolareMinisteriale 27.06.2014

Conformi

Trib. Roma, 24.01.2015

Trib. Milano, sez. IV, 7.10.2014

Trib. Brescia, 7.10.2014

Trib. Genova, 1.12.2014

Contra

Trib. Pavia, 22.07.2014

Trib. Torino 15.07.2014

Trib. Padova, 28.08.2014

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. del 07/02/2015
Rapporto di lavoro subordinato – licenziamento – opposizione L. 92/2012cd. Legge Fornero

La fase di opposizione ai sensidell’art. 1 co. 51 L. 92/12 non è un giudizio di impugnazione sia perché vaproposto avanti al medesimo organo giudicante che ha emesso l’ordinanzaopposta, sia perché sono in esso proponibili anche domande nuove e diverse daquelle proposte dalle parti in fase sommaria (chiamate di terzo e domandericonvenzionali) che si fondino sui medesimi fatti costitutivi della domandaprincipale, sia perché la prima fase è solo sommaria, la fase di opposizione èsolo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria.

Riferimenti normativi

Legge 92/2012

conformi

corte Costituzionale 78/2015

Corte Appello Aquila 12/03/2015

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Tribunale di Como, Sentenza n. 229 del 4 febbraio 2015 – Dott.D’Aniello
PROCESSO CIVILE - Frazionamento della domanda diadempimento da parte del creditore inplurimi giudizi - Abuso del processo ed improcedibilità della domanda -Esclusione

Non si configura abuso delprocesso nel caso in cui il frazionamento del credito in distinti giudizirisponda ad un oggettivo interesse concreto del creditore, meritevole ditutela, come nel caso in cui il creditore di una determinata somma, derivantedall’inadempimento di un unico rapporto, dopo avere ottenuto un decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la parte di credito non contestata(fondato su riconoscimento di debito, divenuto definitivo ed onoratospontaneamente), ha azionato in via monitoria ed in presenza di contestazionila residua parte del credito, in relazione alla quale non sarebbe statopossibile ottenere la clausola di provvisoria esecutorietà.

Riferimenti normativi

Costituzione, art.111

Codice Civile, art. 1175 e 1181

In tema di frazionamento delcredito, si segnalano:

Per l’ammissibilità del frazionamento del credito

Cass. civ, Sez. III, sent.09/04/13, n.8575/13

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 10/04/00, n. 108/00

Difformi

Cass. civ., Sez. III, sent.10/04/15, n. 7195

Cass. civ., Sez. III, sent. 22/12/11, n. 28286

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 03/05/10n. 10634 (conferma il divieto ma esclude l’improcedibilità della domanda,precisando che il Giudice è tenuto, per quanto possibile, ad eliminare glieffetti distorsivi dell’abuso del processo: nel caso di specie, la partesoccombente è stata condannata al pagamento di un quantum inferiorerispetto a quello astrattamente spettante per le spese se i procedimentifossero rimasti tra loro disgiunti)

Nello stesso senso, Trib. Varese,ordinanza del 16 giugno 2010

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15/11/07, n. 23726

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Tribunale di Como, Sentenza n. 226 del 4 febbraio 2015 – Dott.ssa Sommazzi
PROCESSO CIVILE - Prova documentale - Libri e scritturecontabili - Efficacia Probatoria in favore dell'emittente - Condizioni

Poichél a normativa vigente non impone l’annotazione, nei libri contabili deldestinatario, di fatture o altri documenti contabili emessi per operazioni contabiliinesistenti, ma anzi ne presuppone l’illiceità, l’imprenditore ha il dovere direspingerli al mittente e non già di annotarli nei propri libri contabili, oveil credito in essi rappresentato sia inesistente.

Esclusoche il destinatario di fatture commerciali sia obbligato a registrarle ovecontesti l’esistenza stessa del credito, qualora le abbia annotate nei propri libricontabili, le stesse acquistano invece efficacia probatoria a favoredell’emittente, ex art. 2709 C.C..

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2709

Conformi

Cass. civ., Sez. II, sent. 24/08/1998 n. 8345

Nel senso che la fattura costituisce piena prova fra leparti degli elementi del rapporto dedotto in giudizio in conseguenza della suaaccettazione da parte del destinatario:

Cass. civ.,Sez. II, sent. 06/12/95, n. 12585

Cass. civ.,Sez. II, sent. 07/08/90, n. 7976

Cass. civ.,Sez. Lav., sent. 01/08/86, n. 4960

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Tribunale di Como, Sentenza n. 248 del 31.01.2015 – Dott. D’Aniello /2
COMPROMESSO E ARBITRATO - Devoluzionedella controversia ad arbitri - Questione di competenza in senso tecnico -Esclusione - Questione di merito - Natura sostanziale della relativa eccezione- Regime processuale e preclusioni

Stabilire se una controversiadebba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra unaquestione di competenza in senso tecnico, bensì una questione di merito, inquanto inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o dellaclausola compromissoria e all’improponibilità della domanda per rinunciaall’azione giudiziale.

Ne consegue che la relativaeccezione è soggetta al regime processuale delle eccezioni di naturasostanziale ed alle relative preclusioni (fattispecie nella quale dettaeccezione è stata ritenuta tardiva in quanto formulata dall’opponente a DecretoIngiuntivo in prima udienza e non già nell’atto di citazione in opposizione).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.167

Codice di Procedura Civile art.183

Codice di Procedura Civile art.645

Codice di Procedura Civile art.806

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. II 4.03.2011, n. 5265

Cass Civ., sez. II 21.11.2006, n. 24681

Cass. Civ., sez. I, 21.07.2004, n. 13516

Cass. Civ., Sez. Un., 5.04.2002,n. 9289

Trib. Como, 9.10.2013, n. 1355

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., sez. I, 19.05.2006, n. 11857

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Tribunale di Como, Sentenza n. 248 del 31.01.2015 – Dott. D’Aniello
PROCEDIMENTOCIVILE - Procedimento monitorio - Opposizione - Posizione sostanziale delleparti nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Chiamata in causa di un terzoda parte dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Sanatoriaper costituzione del terzo chiamato - Esclusione

L’opposizione a Decreto Ingiuntivo non comporta alcuna inversione dellaposizione sostanziale delle parti del giudizio: il creditore opposto mantiene,pertanto, la veste di attore e  ildebitore opponente la veste di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non soloin tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioniprocessuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che,ai sensi dell’art. 269 c.p.c., l’opponente deve necessariamente chiedere al Giudice,con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo alquale ritenga comune la causa.

La costituzione in giudizio del terzo chiamato con modalità non conformial disposto dell’art. 269 c.p.c. non sana la relativa irregolarità procedurale,in quanto l’accoglimento di tale prospettazione rimetterebbe alla mera volontàdella parte opponente l’applicazione della richiamata disciplinaprocessualcivilistica.

Riferimenti normativi

Codice diProcedura Civile, art. 645

Codice diProcedura Civile, art. 269

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. II, 14.05.2014, n. 10610

Cass. Civ., sez. II, 16.07.2012, n. 13272

Cass. Civ., sez. III, 1.03.2007, n. 4800

Contra

Cass. Civ., sez. III, 15.05.2012, n. 7526

Trib. Viterbo, 23.06.2012

Conformi alla seconda parte della massima

Trib. Modena, 5.02.2012

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. Canepa), Sent. n. 30/2016
Tfr – fondo di garanzia – datore di lavoro non assoggettabile alfallimento – necessità della preliminare esecuzione forzata contro i soci– irrilevanza

In caso di datore di lavoro non assoggettabile alla disciplina concorsuale non sussiste l’obbligo per il lavoratore di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c. e tentare un’esecuzione forzata nei confronti di questi ultimi qualora, dal bilancio finale di liquidazione, emerga la totale assenza di attività, al fine di accedere al fondo di garanzia per ottenere la corresponsione del t.f.r.

riferimenti normativi

Legge2971982, Art. 2

CodiceCivile, Art. 2495

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Tribunale di Como, Sentenza n. 181 del 27 gennaio 2015 – Dott.ssa Cao
Enti Locali - Obbligazioni assunte in violazione degliobblighi di forma e di spesa - Azione del fornitore per responsabilitàcontrattuale nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente che haagito in nome e per conto dell'Ente - Ammissibilità - Azione del fornitore perresponsabilità extracontrattuale nei confronti dell'Ente - Esclusione

In caso di acquisizione di beni o servizi in assenza di unconforme provvedimento dell’organo munito di potere deliberativo, e di unospecifico impegno contabile di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre – aifini della controprestazione – tra il privato fornitore el’amministratore, funzionario o dipendente, che ha agito illegittimamente. Perle esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estende a coloro chehanno reso possibili le prestazioni.

In tali ipotesi si attua una scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica, con imputazionediretta degli effetti dell’attività contrattuale in capo all’amministratore,dipendente o funzionario: la possibilità di agire ex contractu nei confronti di quest’ultimo impedisce al privatofornitore di promuovere nei confronti dell’Ente l’azione di arricchimentoingiustificato, stante il difetto del requisito della sussidiarietà dell’azionedi cui all’art. 2042 C.C..

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