Poiché anche il creditoeventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che sitratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudizialein separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimentodell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto didisposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azionenon è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per ilcaso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del creditoper la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto ladefinizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituiscel’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domandarevocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflittodi giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiariinefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza delcredito.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 295
Conformi
Cass. Sez. Un. 2004 n. 9440
Cass. Civ. 2005 n. 19775
Cass. Civ. 2005 n. 16577
Cass. Civ. 2005 n. 19129
Cass. Civ. 2006 n. 5246
Cass. Civ. 2007 n. 19289
Cass. Civ. 2009 n. 16722
Cass. Civ. 2009 n. 1968
Cass. Civ. 2012 n. 1129
La possibilità che le partiaddivengano ad una soluzione bonaria della controversia non è condizione diammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.,provvedimento che ha e conserva natura cautelare: la valutazione in concreto ex ante della volontà conciliativa delleparti non è richiesta dalla lettera della norma, che è invece chiara nelconsiderare la conciliazione non solo unposterius rispetto allo svolgimento delle operazioni peritali ma anche una(seppure auspicabile) mera eventualità. La negazione della natura cautelare delprocedimento comporterebbe, di contro, che l’ammissibilità di un procedimentogiurisdizionale venga subordinata all’atteggiamento difensivo di anche una soladelle parti.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 696 bis
Conformi
Trib. Bologna, ordinanza 07.04.14
Trib. Milano, sez. X, ordinanza13.04.2011
Difformi
Tribunale Busto Arsizio,ordinanza 17.02.15
Trib. Roma, sez. VIII, ordinanza14.11.14
Trib. Parma, ordinanza 22.09.14
Trib. Varese, ordinanza 21.04.11
Trib. Rimini, ordinanza 11.07.10
Trib. Milano, ordinanza 23.01.07
Nota a commento a cura di:
Dott. Mattia Polizzi, tirocinante ai sensidell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Ordinario di Como
IlTribunale di Como prende posizione, nell’ambito di un procedimento diaccertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, inmerito alle eccezioni pregiudiziali mosse dai resistenti,i quali, rifacendosi ad un dato orientamento della Giurisprudenza di merito, chiedonola declaratoria di inammissibilità del procedimento di specie, in ragione dellamancanza dell’intento conciliativo tra le parti in causa, posto che – secondol’orientamento disatteso dalla ordinanza de qua –, la possibilità diincardinare il procedimento ex art.696 bis c.p.c. si presenterebbe solonel caso in cui l’unico punto di dissenso sia ciò che in un giudizio ordinariosarebbe oggetto di C.T.U., di talché appaia assai probabile che le parti sianodisposte a conciliarsi, non residuando – sulla scorta di una valutazione daeffettuarsi ex ante – ulteriori punticontroversi. Partendo dalla natura di provvedimento cautelare fornita dallaCorte Suprema (cfr. Cass. SS.UU., 20.06.2007, n. 14301 e, più di recente,Cass., Sez. VI, 26.06.2014, n. 14505 e Cass., Sez. VI, 07.03.2013, n. 5698),confortata, anche alla luce di una interpretazione sistematica, dalla sedes materiae dell’istituto ilprovvedimento in commento ricorda come l’esito conciliativo insito nelprocedimento ex art. 696 bis c.p.c. sia una (per quantoauspicabile) eventualità, frutto di un diverso iter procedimentale chealtrimenti segue il modello cautelare. Discende da ciò che, come desumibiledalla dato testuale dell’art. 696 bisc.p.c., la norma di legge non offre cittadinanza a quello che potrebbe esseredefinito come un requisito di tendenziale conciliabilità tra le parti, restandounicamente rilevante ai fini della ritualità del procedimento il solo requisitodel fumus boni iuris, posto cheperaltro il periculum in mora è intale caso escluso dall’inciso della prima parte dell’art. 696 bis c.p.c., che espressamente consentedi chiedere il provvedimento de quo al di fuori dei casi delle condizioni dicui all’art. 696 del codice di rito.
Inassenza del Decreto Dirigenziale di abilitazione di cui all’art. 35 del D.M. 44del 21.02.2011, la ritualità della costituzione in giudizio in via telematicadeve essere verificata dal Giudice esclusivamente sulla base dei principigenerali dell’ordinamento processuale ed, in particolare, sulla base delprincipio di libertà delle forme
dicui all’art. 121 c.p.c., del principio di raggiungimento dello scopo di cuiall’art. 156 c.p.c. e del principio di tassatività delle sanzioni processuali. Neconsegue che, soddisfacendo la costituzione in via telematica tutti i requisitidi forma stabiliti dal codice di rito (interpretati alla luce della normativadi riferimento in materia di atti informatici – D.Lgs. 82/2005 -) e nonprevedendo l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 alcuna nullità o inammissibilità deldeposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, detta costituzionedeve ritenersi ammissibile anche in quei Tribunali ove non sia stato ancoraemanato il Decreto Dirigenziale di abilitazione.
Riferimenti normativi
Codice diProcedura Civile, art. 121
Codice diProcedura Civile, art. 156
D.L. 18.10.2012, n. 179
D.M. 21.02.2011,n. 44
CircolareMinisteriale 27.06.2014
Conformi
Trib. Roma, 24.01.2015
Trib. Milano, sez. IV, 7.10.2014
Trib. Brescia, 7.10.2014
Trib. Genova, 1.12.2014
Contra
Trib. Pavia, 22.07.2014
Trib. Torino 15.07.2014
Trib. Padova, 28.08.2014
La fase di opposizione ai sensidell’art. 1 co. 51 L. 92/12 non è un giudizio di impugnazione sia perché vaproposto avanti al medesimo organo giudicante che ha emesso l’ordinanzaopposta, sia perché sono in esso proponibili anche domande nuove e diverse daquelle proposte dalle parti in fase sommaria (chiamate di terzo e domandericonvenzionali) che si fondino sui medesimi fatti costitutivi della domandaprincipale, sia perché la prima fase è solo sommaria, la fase di opposizione èsolo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria.
Riferimenti normativi
Legge 92/2012
conformi
corte Costituzionale 78/2015
Corte Appello Aquila 12/03/2015
Non si configura abuso delprocesso nel caso in cui il frazionamento del credito in distinti giudizirisponda ad un oggettivo interesse concreto del creditore, meritevole ditutela, come nel caso in cui il creditore di una determinata somma, derivantedall’inadempimento di un unico rapporto, dopo avere ottenuto un decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la parte di credito non contestata(fondato su riconoscimento di debito, divenuto definitivo ed onoratospontaneamente), ha azionato in via monitoria ed in presenza di contestazionila residua parte del credito, in relazione alla quale non sarebbe statopossibile ottenere la clausola di provvisoria esecutorietà.
Riferimenti normativi
Costituzione, art.111
Codice Civile, art. 1175 e 1181
In tema di frazionamento delcredito, si segnalano:
Per l’ammissibilità del frazionamento del credito
Cass. civ, Sez. III, sent.09/04/13, n.8575/13
Cass. civ., Sez. Unite, sent. 10/04/00, n. 108/00
Difformi
Cass. civ., Sez. III, sent.10/04/15, n. 7195
Cass. civ., Sez. III, sent. 22/12/11, n. 28286
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 03/05/10n. 10634 (conferma il divieto ma esclude l’improcedibilità della domanda,precisando che il Giudice è tenuto, per quanto possibile, ad eliminare glieffetti distorsivi dell’abuso del processo: nel caso di specie, la partesoccombente è stata condannata al pagamento di un quantum inferiorerispetto a quello astrattamente spettante per le spese se i procedimentifossero rimasti tra loro disgiunti)
Nello stesso senso, Trib. Varese,ordinanza del 16 giugno 2010
Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15/11/07, n. 23726
Poichél a normativa vigente non impone l’annotazione, nei libri contabili deldestinatario, di fatture o altri documenti contabili emessi per operazioni contabiliinesistenti, ma anzi ne presuppone l’illiceità, l’imprenditore ha il dovere direspingerli al mittente e non già di annotarli nei propri libri contabili, oveil credito in essi rappresentato sia inesistente.
Esclusoche il destinatario di fatture commerciali sia obbligato a registrarle ovecontesti l’esistenza stessa del credito, qualora le abbia annotate nei propri libricontabili, le stesse acquistano invece efficacia probatoria a favoredell’emittente, ex art. 2709 C.C..
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2709
Conformi
Cass. civ., Sez. II, sent. 24/08/1998 n. 8345
Nel senso che la fattura costituisce piena prova fra leparti degli elementi del rapporto dedotto in giudizio in conseguenza della suaaccettazione da parte del destinatario:
Cass. civ.,Sez. II, sent. 06/12/95, n. 12585
Cass. civ.,Sez. II, sent. 07/08/90, n. 7976
Cass. civ.,Sez. Lav., sent. 01/08/86, n. 4960
Stabilire se una controversiadebba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra unaquestione di competenza in senso tecnico, bensì una questione di merito, inquanto inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o dellaclausola compromissoria e all’improponibilità della domanda per rinunciaall’azione giudiziale.
Ne consegue che la relativaeccezione è soggetta al regime processuale delle eccezioni di naturasostanziale ed alle relative preclusioni (fattispecie nella quale dettaeccezione è stata ritenuta tardiva in quanto formulata dall’opponente a DecretoIngiuntivo in prima udienza e non già nell’atto di citazione in opposizione).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.167
Codice di Procedura Civile art.183
Codice di Procedura Civile art.645
Codice di Procedura Civile art.806
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. II 4.03.2011, n. 5265
Cass Civ., sez. II 21.11.2006, n. 24681
Cass. Civ., sez. I, 21.07.2004, n. 13516
Cass. Civ., Sez. Un., 5.04.2002,n. 9289
Trib. Como, 9.10.2013, n. 1355
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., sez. I, 19.05.2006, n. 11857
L’opposizione a Decreto Ingiuntivo non comporta alcuna inversione dellaposizione sostanziale delle parti del giudizio: il creditore opposto mantiene,pertanto, la veste di attore e ildebitore opponente la veste di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non soloin tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioniprocessuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che,ai sensi dell’art. 269 c.p.c., l’opponente deve necessariamente chiedere al Giudice,con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo alquale ritenga comune la causa.
La costituzione in giudizio del terzo chiamato con modalità non conformial disposto dell’art. 269 c.p.c. non sana la relativa irregolarità procedurale,in quanto l’accoglimento di tale prospettazione rimetterebbe alla mera volontàdella parte opponente l’applicazione della richiamata disciplinaprocessualcivilistica.
Riferimenti normativi
Codice diProcedura Civile, art. 645
Codice diProcedura Civile, art. 269
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. II, 14.05.2014, n. 10610
Cass. Civ., sez. II, 16.07.2012, n. 13272
Cass. Civ., sez. III, 1.03.2007, n. 4800
Contra
Cass. Civ., sez. III, 15.05.2012, n. 7526
Trib. Viterbo, 23.06.2012
Conformi alla seconda parte della massima
Trib. Modena, 5.02.2012
In caso di datore di lavoro non assoggettabile alla disciplina concorsuale non sussiste l’obbligo per il lavoratore di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c. e tentare un’esecuzione forzata nei confronti di questi ultimi qualora, dal bilancio finale di liquidazione, emerga la totale assenza di attività, al fine di accedere al fondo di garanzia per ottenere la corresponsione del t.f.r.
riferimenti normativi
In caso di acquisizione di beni o servizi in assenza di unconforme provvedimento dell’organo munito di potere deliberativo, e di unospecifico impegno contabile di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre – aifini della controprestazione – tra il privato fornitore el’amministratore, funzionario o dipendente, che ha agito illegittimamente. Perle esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estende a coloro chehanno reso possibili le prestazioni.
In tali ipotesi si attua una scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica, con imputazionediretta degli effetti dell’attività contrattuale in capo all’amministratore,dipendente o funzionario: la possibilità di agire ex contractu nei confronti di quest’ultimo impedisce al privatofornitore di promuovere nei confronti dell’Ente l’azione di arricchimentoingiustificato, stante il difetto del requisito della sussidiarietà dell’azionedi cui all’art. 2042 C.C..