L’art.1, DLL 368/01 recita:”E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”(ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzative o sostitutive)…omissis…
L’obbligo del riferimento alle ragioni tecnico-produttive deve avere un contenuto emergente dal contratto scritto e non aliunde. La mancanza di “ogni riferimento” e di “ogni previo colloquio” sui motivi dell’assunzione a termine, fanno ritenere il contratto a tempo determinato nullo. Con la conseguenza che, il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.
Va accolta la domanda cautelare di immediata costituzione del rapporto di lavoro, in relazione a quanto stabilito dall’art 4 del CCNL Imprese e Pulizie vigente che prevede l’obbligo della impresa aggiudicataria di un appalto di servizi di pulizie di provvedere all’assunzione dei lavoratori già addetti a quei medesimi servizi quali dipendenti del precedente appaltatore.
Infatti, in seguito alla perdita della occupazione lavorativa e della conseguente retribuzione ove il lavoratore, attese le gravose condizioni familiari e le modeste capacità reddituali, sia esposto ad una serie di pregiudizi ben difficilmente riparabili, quali lo sfratto per morosità dall’alloggio condotto in locazione e le difficoltà nel provvedere al sostentamento ed alla educazione dei figli minori, non può dubitarsi che sussista il requisito del periculum in mora ai fini della concessione del provvedimento cautelare. Sussiste anche il fumus boni iuris, alla luce della contrattazione collettiva, risultando fondata la pretesa del lavoratore di costituire un rapporto di lavoro con l’impresa, nell’ipotesi in cui si realizzino le condizioni previste dall’art. 4 del citato CCNL lett a, vantando il lavoratore medesimo un vero e proprio diritto soggettivo alla costituzione del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante.