Poiché anche il creditoeventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che sitratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudizialein separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimentodell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto didisposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azionenon è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per ilcaso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del creditoper la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto ladefinizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituiscel’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domandarevocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflittodi giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiariinefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza delcredito.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 295

Conformi

Cass. Sez. Un. 2004 n. 9440

Cass. Civ. 2005 n. 19775

Cass. Civ. 2005 n. 16577

Cass. Civ. 2005 n. 19129

Cass. Civ. 2006 n. 5246

Cass. Civ. 2007 n. 19289

Cass. Civ. 2009 n. 16722

Cass. Civ. 2009 n. 1968

Cass. Civ. 2012 n. 1129