La fase di opposizione ai sensidell’art. 1 co. 51 L. 92/12 non è un giudizio di impugnazione sia perché vaproposto avanti al medesimo organo giudicante che ha emesso l’ordinanzaopposta, sia perché sono in esso proponibili anche domande nuove e diverse daquelle proposte dalle parti in fase sommaria (chiamate di terzo e domandericonvenzionali) che si fondino sui medesimi fatti costitutivi della domandaprincipale, sia perché la prima fase è solo sommaria, la fase di opposizione èsolo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria.

Riferimenti normativi

Legge 92/2012

conformi

corte Costituzionale 78/2015

Corte Appello Aquila 12/03/2015