L’art. 175 del d.p.r. 156/1973che prevedeva che “I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili népignorabili, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale.Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione atermini di legge” è stato dichiarato incostituzionale (rectius espunto dal sistema giuridico con effetto retroattivo) conla sentenza della Corte
Costituzionale n. 508 del 1995,con la conseguenza che tale norma non esplica più alcun effetto giuridiconell’ordinamento italiano. Deve ritenersi, infatti, che la declaratoria diincostituzionalità espunga, con effetto retroattivo, dal sistema normativo lanorma reputata incompatibile con i principi ed i valori dettati dallaCostituzione. La norma incostituzionale è pertanto tamquam non esset, come se non fosse mai esistita nell’ordinamentogiuridico, con l’unico limite dei rapporti c.d. esauriti, vale a dire queirapporti nei quali è intervenuto un giudicato oppure non più operanti perdecadenza o prescrizione. Ne consegue la libera pignorabilità dei buoni postalifruttiferi.
Riferimenti normativi
D.p.r. 29.03.1973, n. 156, art.175
In materia extracontrattuale, anorma dell’art. 2055 c.c., se un fatto dannoso è imputabile a più persone,tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni. Tale principiogenerale deve trovare applicazione anche in materia condominiale, nonrinvenendosi deroghe al dettato normativo. Non può invocarsi, in sensocontrario, la nota pronuncia delle Sezioni Unite 9148/08, che, pur vertendo inmateria condominiale, si è occupata esclusivamente di obbligazionicontrattuali.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2051
Cod. Civ. art. 2055
Conformi
Cass. Civ. 29.01.2015, n. 1674
E’ possibile la revisione dellaliquidazione del danno per aggravamenti successivi e sopravvenuti allaformazione del pregresso giudicato (o alla transazione) soltanto se, al momentodella prima liquidazione, non erano obiettivamente accertabili, nell’ambito diuna ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinarel’aggravamento futuro, o non erano prevedibili gli effetti dei medesimi ovvero nonsussisteva ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficaciaconcausale dell’aggravamento.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043
Cod. Civ. art. 2056
Conformi
Cass. Civ. 03.11.1984, n. 5576
I criteri di liquidazioneprevisti dal c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158 del 2012) per i danni derivanti daresponsabilità medica sono applicabili anche ai fatti verificatisianteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto trattasi di meri criteri diliquidazione del danno non incidenti sul diritto alla prestazione.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 13.09.2012 n. 158,art. 3
Decreto Legislativo 7.09.2005 n.209, art. 138
Decreto Legislativo 7.09.2005 n.209, art. 139
Conformi
Trib. Milano, sez. I, 26.03.2015,n. 4014
Trib. Como, 2.07.2015, n. 1153
Contra
Trib. Milano, sez. V, 18.11.2014,n. 13574
Trib. Brindisi, 18.07.2014
Le erogazioni di somme da partedei soci a favore della società possono essere effettuate a vario titolo: atitolo di mutuo (con o senza interessi), con il conseguente obbligo dellasocietà alla restituzione alla data della scadenza e, pertanto, senzasottostare alle modalità di restituzione postergate di sui all’art. 2467 c.c.;oppure a titolo di apporto al patrimonio della società e, in quanto tale, inesigibile,se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventualeattivo del bilancio di liquidazione, essendo più simile al capitale di rischioche a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della suarestituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione delsocio quale residual claimant”. Lacomune volontà delle parti costituisce il criterio discriminante tra le duefattispecie di cui sopra.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 2438
Cod. Civ. art. 2467
Cod. Civ. art. 2481
Conformi
Cass. Civ. 03.12.2014, n. 25585
Cass. Civ. 23.02.2012, n. 2758
L’art. 1669c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, èdiretto alla tutela dell’esigenza, di carattere generale, della conservazione efunzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, alunga durata, sicché l’azione di responsabilità, ha natura extra-contrattuale etrascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al qualel’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, puòessere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste divenditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del piùfavorevole termine di un anno, mentre il convenuto venditore-costruttore, cheintende agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione diuna parte dell’immobile, è in
ogni casotenuto all’osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall’art.1670 c.c. L’appaltatore di una parte dell’immobile, infatti, pur non essendosubappaltatore in senso tecnico
giuridico – in difettodell’autorizzazione del committente a far eseguire l’opera da altro soggetto -è considerato tale, ai fini dell’azione di regresso, quando l’azione diresponsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sia esercitata da unacquirente.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1669
Cod. Civ. art. 1670
Conformi
Cass. Civ. 27.08.1997, n. 8109
Cass. Civ. 12.11.1983, n. 6741
Cass. Civ. 1975, n. 3899
L’impegno dei fideiussori,contenuto nel contratto di garanzia, a pagare senza eccezioni anche in caso diinvalidità dell’obbligazione principale non è un assoluto ma ammette deroghe,in particolare, quando l’eccezione del garante è fondata sulla nullità delcontratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità dellacausa. Nell’ipotesi in cui attraverso il secondo contratto si tende ad assicurareil risultato vietato dall’ordinamento, l’invalidità del contratto “presupposto”si estende al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1939
Cod. Civ. art. 1945
Conformi
Cass. Civ. 14.12.2007, n. 26262
Cass. Civ. 17.03.2006, n. 5997
Cass. Civ. 07.03.2002, n. 3326
La mera cointestazione del contonon prova che un soggetto abbia regalato ad un altro metà delle sommedepositate sul conto. Per provare la donazione indiretta occorre provare lospirito di liberalità del soggetto che alimenta la provvista del conto, cioèche versa le somme sul conto.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1854
Conformi
Cass. Civ. Sez. II 16.01.2014, n. 809
La nascita di un bambino nonprogrammata e causata dall’inadempimento del medico lede il dirittofondamentale dell’individuo (e della coppia nel suo insieme) ad unaprocreazione cosciente e responsabile, nonché il diritto all’autodeterminazionenelle scelte personali tutelato dall’art. 2 Cost.. Conseguono a tale illecitoun danno patrimoniale, consistente nei maggiori oneri gravanti sulla coppia peril mantenimento del figlio non voluto nei primi anni di vita, e un dannoesistenziale, consistente nel radicale cambiamento delle abitudini di vita chela nascita di un figlio comporta per la coppia. La quantificazione di taleultimo danno è frutto di una valutazione equitativa, stante l’impossibilità didimostrare il suo preciso ammontare.
Riferimenti normativi
Costituzione della Repubblica,art. 2
Conformi
Trib. Busto Arsizio, 17.07.2001
In tema di responsabilità delmedico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni delfeto e conseguente nascita indesiderata, trattandosi di inadempimentocontrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto non è soloquello alla salute, ma anche il danno economico che sia conseguenza immediata ediretta dell’inadempimento in termini di causalità adeguata, quale il dannoconsistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata conmalformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per ilmantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlioaffetto da gravi patologie.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1218
Codice Civile, art. 2059
Conformi
Cass. civ., sez. III, 4.01.2010,n. 13
Cass. civ., sez. III, 29.07.2004, n, 1448
Contra
Cass. civ., sez. III, 8.07.1994,n. 6464