Massimario
Tribunale di Como, Ordinanza del 22.04.2015 (giudice est. Dott. A. Petronzi)
Esecuzione forzata - Buoni postali fruttiferi – Pignorabilità –Sussiste – Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 175 del d.p.r. 156/1973 - Effetti

L’art. 175 del d.p.r. 156/1973che prevedeva che “I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili népignorabili, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale.Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione atermini di legge” è stato dichiarato incostituzionale (rectius espunto dal sistema giuridico con effetto retroattivo) conla sentenza della Corte

Costituzionale n. 508 del 1995,con la conseguenza che tale norma non esplica più alcun effetto giuridiconell’ordinamento italiano. Deve ritenersi, infatti, che la declaratoria diincostituzionalità espunga, con effetto retroattivo, dal sistema normativo lanorma reputata incompatibile con i principi ed i valori dettati dallaCostituzione. La norma incostituzionale è pertanto tamquam non esset, come se non fosse mai esistita nell’ordinamentogiuridico, con l’unico limite dei rapporti c.d. esauriti, vale a dire queirapporti nei quali è intervenuto un giudicato oppure non più operanti perdecadenza o prescrizione. Ne consegue la libera pignorabilità dei buoni postalifruttiferi.

Riferimenti normativi

D.p.r. 29.03.1973, n. 156, art.175

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Tribunale di Como, Sentenza n. 699/15del 22.04.2015 (Dott.ssa N. Sommazzi)
Condominio negli edifici – Responsabilità civile extracontrattuale –Risarcimento del danno – Responsabilità solidale dei condomini – Sussiste

In materia extracontrattuale, anorma dell’art. 2055 c.c., se un fatto dannoso è imputabile a più persone,tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni. Tale principiogenerale deve trovare applicazione anche in materia condominiale, nonrinvenendosi deroghe al dettato normativo. Non può invocarsi, in sensocontrario, la nota pronuncia delle Sezioni Unite 9148/08, che, pur vertendo inmateria condominiale, si è occupata esclusivamente di obbligazionicontrattuali.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2051

Cod. Civ. art. 2055

Conformi

Cass. Civ. 29.01.2015, n. 1674

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Tribunale di Como, Sentenza n. 664/15 del 16.04.2015 (Dott.ssa C.Porrini)
Danno alla persona – Liquidazione – Revisione – Condizioni

E’ possibile la revisione dellaliquidazione del danno per aggravamenti successivi e sopravvenuti allaformazione del pregresso giudicato (o alla transazione) soltanto se, al momentodella prima liquidazione, non erano obiettivamente accertabili, nell’ambito diuna ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinarel’aggravamento futuro, o non erano prevedibili gli effetti dei medesimi ovvero nonsussisteva ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficaciaconcausale dell’aggravamento.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043

Cod. Civ. art. 2056

Conformi

Cass. Civ. 03.11.1984, n. 5576

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Tribunale di Como, Sentenza n. 641 del 13 aprile 2015 – Dott.ssa D’Osualdo
RESPONSABILITA’ MEDICA - Applicabilità ratione temporis dei criteri di liquidazione previsti dal c.d.Decreto Balduzzi - Applicabilità a fatti verificatisi anteriormente all’entratain vigore del c.d. Decreto Balduzzi

I criteri di liquidazioneprevisti dal c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158 del 2012) per i danni derivanti daresponsabilità medica sono applicabili anche ai fatti verificatisianteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto trattasi di meri criteri diliquidazione del danno non incidenti sul diritto alla prestazione.

Riferimenti normativi

Decreto Legge 13.09.2012 n. 158,art. 3

Decreto Legislativo 7.09.2005 n.209, art. 138

Decreto Legislativo 7.09.2005 n.209, art. 139

Conformi

Trib. Milano, sez. I, 26.03.2015,n. 4014

Trib. Como, 2.07.2015, n. 1153

Contra

Trib. Milano, sez. V, 18.11.2014,n. 13574

Trib. Brindisi, 18.07.2014

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Tribunale di Como, Sentenza n. 637/15 del 13.04.2015 (Dott.ssa D.Montanari)
Societàa responsabilità limitata - Conferimenti - Erogazione dei soci a favore dellasocietà - Natura giuridica - Diritto alla restituzione - Condizioni

Le erogazioni di somme da partedei soci a favore della società possono essere effettuate a vario titolo: atitolo di mutuo (con o senza interessi), con il conseguente obbligo dellasocietà alla restituzione alla data della scadenza e, pertanto, senzasottostare alle modalità di restituzione postergate di sui all’art. 2467 c.c.;oppure a titolo di apporto al patrimonio della società e, in quanto tale, inesigibile,se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventualeattivo del bilancio di liquidazione, essendo più simile al capitale di rischioche a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della suarestituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione delsocio quale residual claimant”. Lacomune volontà delle parti costituisce il criterio discriminante tra le duefattispecie di cui sopra.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 2438

Cod. Civ. art. 2467

Cod. Civ. art. 2481

Conformi

Cass. Civ. 03.12.2014, n. 25585

Cass. Civ. 23.02.2012, n. 2758

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Tribunale di Como, Sentenza n. 625/15 del 09/04/2015 (Dott.ssa N. Sommazzi)
Contratti – Vendita di cose immobili –Garanzia per i vizi e difetti - Responsabilità del costruttore-venditore –Natura e termini – Azione di regresso – Termini

L’art. 1669c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, èdiretto alla tutela dell’esigenza, di carattere generale, della conservazione efunzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, alunga durata, sicché l’azione di responsabilità, ha natura extra-contrattuale etrascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al qualel’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, puòessere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste divenditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del piùfavorevole termine di un anno, mentre il convenuto venditore-costruttore, cheintende agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione diuna parte dell’immobile, è in

ogni casotenuto all’osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall’art.1670 c.c. L’appaltatore di una parte dell’immobile, infatti, pur non essendosubappaltatore in senso tecnico

 

giuridico – in difettodell’autorizzazione del committente a far eseguire l’opera da altro soggetto -è considerato tale, ai fini dell’azione di regresso, quando l’azione diresponsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sia esercitata da unacquirente.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1669

Cod. Civ. art. 1670

Conformi

Cass. Civ. 27.08.1997, n. 8109

Cass. Civ. 12.11.1983, n. 6741

Cass. Civ. 1975, n. 3899

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Tribunale di Como, Sentenza n. 591/15 del 03.04.2015 (Dott.ssa C.Porrini)
Fideiussione- Rapporti fra creditore e fideiussore - Eccezioni opponibili dal fideiussore –Esclusioni – Limiti – Nullità del contratto principale per illiceità dellacausa – Estensione della nullità al contratto di garanzia

L’impegno dei fideiussori,contenuto nel contratto di garanzia, a pagare senza eccezioni anche in caso diinvalidità dell’obbligazione principale non è un assoluto ma ammette deroghe,in particolare, quando l’eccezione del garante è fondata sulla nullità delcontratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità dellacausa. Nell’ipotesi in cui attraverso il secondo contratto si tende ad assicurareil risultato vietato dall’ordinamento, l’invalidità del contratto “presupposto”si estende al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1343

Cod. Civ. art. 1939

Cod. Civ. art. 1945

Conformi

Cass. Civ. 14.12.2007, n. 26262

Cass. Civ. 17.03.2006, n. 5997

Cass. Civ. 07.03.2002, n. 3326

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Tribunale di Como, Sentenza n. 579/15 del 01.04.2015 (Dott.ssa M. Bajona)
Contratti – Conto corrente bancario cointestato – Donazione indiretta –Esclusione

La mera cointestazione del contonon prova che un soggetto abbia regalato ad un altro metà delle sommedepositate sul conto. Per provare la donazione indiretta occorre provare lospirito di liberalità del soggetto che alimenta la provvista del conto, cioèche versa le somme sul conto.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1854

Conformi

Cass. Civ. Sez. II 16.01.2014, n. 809

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Tribunale di Como, Sentenza n. 521 del 25.03.2015 – Dott.ssa D’Osualdo /3
RESPONSABILITA’ MEDICA -Responsabilità per nascita indesiderata - Danno risarcibile - Lesione deldiritto alla libera autodeterminazione - Liquidabilità in via equitativa

La nascita di un bambino nonprogrammata e causata dall’inadempimento del medico lede il dirittofondamentale dell’individuo (e della coppia nel suo insieme) ad unaprocreazione cosciente e responsabile, nonché il diritto all’autodeterminazionenelle scelte personali tutelato dall’art. 2 Cost.. Conseguono a tale illecitoun danno patrimoniale, consistente nei maggiori oneri gravanti sulla coppia peril mantenimento del figlio non voluto nei primi anni di vita, e un dannoesistenziale, consistente nel radicale cambiamento delle abitudini di vita chela nascita di un figlio comporta per la coppia. La quantificazione di taleultimo danno è frutto di una valutazione equitativa, stante l’impossibilità didimostrare il suo preciso ammontare.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica,art. 2

Conformi

Trib. Busto Arsizio, 17.07.2001

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Tribunale di Como, Sentenza n. 521 del 25.03.2015 – Dott.ssa D’Osualdo /2
RESPONSABILITA’ MEDICA -Responsabilità per mancata interruzione della gravidanza - Danno risarcibile -Ambito - Danno patrimoniale consistito nelle maggiori spese di mantenimento -Configurabilità

In tema di responsabilità delmedico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni delfeto e conseguente nascita indesiderata, trattandosi di inadempimentocontrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto non è soloquello alla salute, ma anche il danno economico che sia conseguenza immediata ediretta dell’inadempimento in termini di causalità adeguata, quale il dannoconsistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata conmalformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per ilmantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlioaffetto da gravi patologie.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 2059

Conformi

Cass. civ., sez. III, 4.01.2010,n. 13

Cass. civ., sez. III, 29.07.2004, n, 1448

Contra

Cass. civ., sez. III, 8.07.1994,n. 6464

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