Inassenza del Decreto Dirigenziale di abilitazione di cui all’art. 35 del D.M. 44del 21.02.2011, la ritualità della costituzione in giudizio in via telematicadeve essere verificata dal Giudice esclusivamente sulla base dei principigenerali dell’ordinamento processuale ed, in particolare, sulla base delprincipio di libertà delle forme

 

dicui all’art. 121 c.p.c., del principio di raggiungimento dello scopo di cuiall’art. 156 c.p.c. e del principio di tassatività delle sanzioni processuali. Neconsegue che, soddisfacendo la costituzione in via telematica tutti i requisitidi forma stabiliti dal codice di rito (interpretati alla luce della normativadi riferimento in materia di atti informatici – D.Lgs. 82/2005 -) e nonprevedendo l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 alcuna nullità o inammissibilità deldeposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, detta costituzionedeve ritenersi ammissibile anche in quei Tribunali ove non sia stato ancoraemanato il Decreto Dirigenziale di abilitazione.

Riferimenti normativi

Codice diProcedura Civile, art. 121

Codice diProcedura Civile, art. 156

D.L.  18.10.2012, n. 179

D.M. 21.02.2011,n. 44

CircolareMinisteriale 27.06.2014

Conformi

Trib. Roma, 24.01.2015

Trib. Milano, sez. IV, 7.10.2014

Trib. Brescia, 7.10.2014

Trib. Genova, 1.12.2014

Contra

Trib. Pavia, 22.07.2014

Trib. Torino 15.07.2014

Trib. Padova, 28.08.2014