Statuto

Repertorio n. 29.857 – Atto n. 3.595

STATUTO

Art. 1) Denominazione e sede

E’ costituita con sede in Como, Largo Spallino n. 1 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Como (Palazzo di Giustizia), l’Associazione

“CAMERA CIVILE DI COMO”

Art. 2) Soci

Alla “Camera Civile di Como” possono aderire, quali soci, gli Avvocati che svolgono la loro attività professionale con continuità nel settore del diritto civile e che siano iscritti all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Como.

Possono altresì aderire, quali soci, gli Avvocati che, pur essendo iscritti nell’Albo professionale d’altra città, svolgono la loro attività con continuità nel settore del diritto civile prevalentemente nel Circondario del Tribunale di Como.

La sufficiente competenza nell’ambito civile e l’adeguata correttezza professionale sono ulteriori requisiti per l’ammissione e la permanenza nell’Associazione.

Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono soci onorari quelli che hanno contribuito in modo determinante nella vita dell’Associazione. Sono soci ordinari tutti gli altri soci. I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri: soci onorari sono tuttavia esentati dal versamento della quota associativa.

Art. 3) Scopo

L’Associazione ha carattere apartitico e aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e ha lo scopo di:

a) promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile, anche attraverso l’istituzione e l’organizzazione di Centri di risoluzione delle controversie;

b) mantenere alto il prestigio degli operatori, diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale, sia nei rapporti con le parti che nella colleganza professionale;

c) concorrere alla migliore tutela degli interessi degli Avvocati che operano nello specifico settore professionale, nonchè degli utenti della giustizia;

d) promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e corsi d’aggiornamento professionale;

e) tenere i contatti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como, con le altre associazioni forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, con proposte ed iniziative nell’interesse del migliore funzionamento della Giustizia civile;

f) promuovere iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità.

Art. 4) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente dell’Associazione;

– il Collegio dei Probiviri;

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli incarichi sociali saranno svolti a titolo gratuito.

Art. 5) Assemblea dei soci

L’Assemblea deve tenersi almeno una volta l’anno entro il 30 aprile.

Essa è convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

La convocazione avverrà mediante avviso da affiggere sull’apposita bacheca presso la Sede almeno dieci giorni prima dell’adunanza e da comunicarsi ai soci almeno sette giorni prima a mezzo d’e-mail o di fax.

L’invito conterrà l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio designato dall’Assemblea.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo solo le deliberazioni inerenti alle modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione per le quali è necessaria la maggioranza di un terzo dei soci.

L’Assemblea delinea il programma di massima delle attività della Camera Civile, delibera su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo pone all’ordine del giorno, approva i bilanci preventivi e consuntivi, elegge ogni biennio, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

Non saranno ammessi a partecipare all’Assemblea i soci che non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

Ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta un altro socio soltanto.

Le riunioni e le decisioni dell’Assemblea saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario su apposito libro. Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le risultanze del libro delle Assemblee fanno prova tra i soci e verso i terzi.

Art. 6) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri che devono essere soci dell’Associazione e dura in carica due anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Esso è convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno tre giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di più della metà dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.

In caso di dimissioni o d’impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, con un massimo di tre, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione tra i soci.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in organi rappresentativi o associativi della categoria forense.

Il Consiglio Direttivo:

a) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione attuando il programma di massima delle attività deliberato dall’Assemblea e promuovendo le iniziative sociali;

b) delibera sulla richiesta d’ammissione dei nuovi soci all’Associazione e sulla loro eventuale esclusione per gravi motivi e previa audizione dell’interessato;

c) stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci e il termine per il relativo pagamento;

d) redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;

e) forma eventuali regolamenti anche elettorali per il miglior funzionamento della Camera Civile;

f) istituisce eventuali commissioni di studio od organizzative, conferendo ad esse specifiche deleghe;

g) propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari.

Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario su apposito libro.

Art. 7) Presidente dell’Associazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Egli vigila sull’osservanza dello spirito associativo, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovraintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta la Camera Civile tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’Associazione.

Può delegare i poteri di rappresentanza e di gestione ad uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, fissando le modalità d’esercizio della delega.

Art. 8) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti da scegliere, fatta eccezione per la prima nomina, all’interno dei soci e dura in carica due anni. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio. I suoi componenti sono rieleggibili.

Esso delibera in modo inappellabile su qualunque controversia tra i soci ovvero tra i soci e l’Associazione, anche in ordine ad eventuali provvedimenti di diniego d’accoglimento della domanda d’iscrizione di nuovi soci o d’esclusione degli stessi assunta dal Consiglio Direttivo.

La decisione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta e motivata dell’interessato.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che potranno essere anche esterni all’Associazione e dura in carica due anni. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente. Il Collegio ha il compito di verificare la correttezza della tenuta delle scritture contabili e delle relative movimentazioni, riferendone in Assemblea.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Probiviri.

Art. 10) Patrimonio

Il patrimonio della Camera Civile è costituito anzittutto dai contributi non rivalutabili dei soci. Tali contributi non sono trasmissibili nè per atto inter vivos nè mortis causa, nè sono rimborsabili in caso di cessazione della qualità di socio.

Formano il patrimonio dell’Associazione anche le eventuali donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutari e ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta.

Eventuali avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale, non potrà essere distribuita nè direttamente nè indirettamente durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1966 n. 662 e salvo differente destinazione imposta dalla Legge, con divieto di distribuire ai soci – anche in modo indiretto – utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Art. 11) Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il giorno 1 di gennaio e termina il giorno 31 di dicembre d’ogni anno.

Como, 24 ottobre 2002

F.to avv. Claudio Bocchietti
F.to avv. Giancarlo Cairoli
F.to avv. Giuseppe Berlusconi
F.to avv. Claudia Bertinelli
F.to avv. Lorena Breviario
F.to avv. Alessandro Casartelli
F.to avv. Stefano Fagetti
F.to avv. Alberto Fontana
F.to avv. Marco Franzini
F.to avv. Giuseppe Monti
F.to avv. Paola Radaelli
F.to avv. Elisa Verga
F.to dr. ssa Brunella Grauso Notaio

(atto Registrato all’Ufficio del Registro di Como il 6.11.02 al n. 1799 SR 2°, con esatte €133,24)