Poichél a normativa vigente non impone l’annotazione, nei libri contabili deldestinatario, di fatture o altri documenti contabili emessi per operazioni contabiliinesistenti, ma anzi ne presuppone l’illiceità, l’imprenditore ha il dovere direspingerli al mittente e non già di annotarli nei propri libri contabili, oveil credito in essi rappresentato sia inesistente.
Esclusoche il destinatario di fatture commerciali sia obbligato a registrarle ovecontesti l’esistenza stessa del credito, qualora le abbia annotate nei propri libricontabili, le stesse acquistano invece efficacia probatoria a favoredell’emittente, ex art. 2709 C.C..
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2709
Conformi
Cass. civ., Sez. II, sent. 24/08/1998 n. 8345
Nel senso che la fattura costituisce piena prova fra leparti degli elementi del rapporto dedotto in giudizio in conseguenza della suaaccettazione da parte del destinatario:
Cass. civ.,Sez. II, sent. 06/12/95, n. 12585
Cass. civ.,Sez. II, sent. 07/08/90, n. 7976
Cass. civ.,Sez. Lav., sent. 01/08/86, n. 4960