Massimario
Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. Canepa), Sentenza n. 297/2015
Lavoro subordinato (rapporto di) – trasferimento ex art 33 legge 10492– requisiti – momento cronologico insorgenza diritto – irrilevanza – sussistenza di altri parenti di pari grado – irrilevanza - possibilità – onere prova

Ai sensi dell’art 33 L. 10492 il diritto di scegliere la sede di lavoro sussiste non solo al momento della costituzione del rapporto, ma anche nel corso del rapporto e pure se lo status di handicappato sia stato riconosciuto in tempi successivi all’inizio del lavoro. Non hanno alcun rilievo né l’individuazione del momento cronologico,rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro, di insorgenza in capo al lavoratore del diritto al trasferimento, né il fatto che sussistano altri parenti di pari grado astrattamente idonei ad assistere la persona portatrice di handicap. Ciò che rileva è che il trasferimento sia possibile per il datore di lavoro. Attesa l’importanza del diritto protetto dalla norma in esame il trasferimento potrà dunque negarsi soltanto in presenza del rischio, derivante dallo spostamento del lavoratore, di un grave pregiudizio per il datore di lavoro; pregiudizio che dovrà essere necessariamente provato da quest’ultimo.

riferimenti normativi

Art. 33 Legge 10492

conforme

Tribunale di Bologna sentenza 46412

Tribunale di Como ordinanza 2492014

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. 254/15
Pensione di inabilità civile – superamento limiti di legge – casa diabitazione – indebito

Il reddito della casa di abitazione non deve comprendersi ai fini del limite reddituale per le prestazioni di invalidità civile.

La legge n. 114/1974 art. 8 di conversione del D.L. 30/74 (condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili) stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione (legge 118 n. 171 art. 12) sia per l’assegno(art. 13) fossero quelle previste dalla stessa legge per la concessione della pensione sociale. E l’art. 3 concernente la pensione sociale, dopo averc ondizionato il diritto a pensione sociale a determinati limiti di reddito prevedeva che dal computo del reddito indicato fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. E’ vero che il D.L. 633/79 art. 14 septies convertito in Legge 114/74 al comma 4° ha elevato i limiti di reddito di cui al D.L.30/74 art. 3, ma non ha modificato quella parte di quest’ultimo articolo che escludeva il reddito della casa di abitazione al fine dei limiti di legge.L’elevazione del limite di reddito non ha travolto la disposizione che escludeva dal computo la casa di abitazione, facendo riferimento alla disciplina concernente la pensione sociale. Anche nei confronti di quest’ultimala legge 153/69 art. 26 esclude dal computo dei redditi il reddito dominicale.La casa di abitazione non costituisce un onere deducibile, ma una voce di reddito.

riferimenti normativi

  1. 118/71
  2. 114/74
  3. 33/80
  4. 153/69

D.M. 553/92

conformi

Cass. 7479/12

Cass. 20387/13

Cass. 25089/83

Trib. Como 28/12/2012

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. 159/2015
Contratto di lavoro – retribuzione – indennità sostitutiva preavviso –giusta causa

Nel caso di dimissioni causate dal mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

La giusta causa sussiste nel caso di reiterato mancato pagamento e non già nel caso di inadempimento accidentale di breve durata. Il mancato pagamento di 2 mensilità non può essere considerato grave inadempimento e quindi deve essere disattesa la richiesta di ottenere l’indennità di mancato preavviso.

riferimenti normativi

artt. 2119 e 1218 c.c.

conformi

Cass. Civ. 14829/02

Cass. Civ. 5146/98

Cass. Civ. 849/99

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Tribunale di Como, Sentenza n. 47 del 13 gennaio 2015 – Dott.ssa Sommazzi
RISARCIMENTO DEL DANNO -Responsabilità medica - Difetto di consenso informato - Atto terapeutico correttamenteeseguito - Assenza di conseguenze pregiudizievoli per la salute del paziente -Lesione del diritto all’autodeterminazione - Danno in re ipsa - Esclusione

In presenza di un intervento terapeutico eseguito correttamente e senzaconseguenze pregiudizievoli per la salute del paziente, quest’ultimo, ove nonabbia effettivamente prestato il proprio consenso informato all’interventomedesimo, ha comunque diritto al risarcimento del danno non patrimonialederivante dalla lesione del proprio diritto all’autodeterminazione. Lasussistenza di tale danno deve essere specificamente allegata e provata ingiudizio dall’attore, in quanto non può intendersi in re ipsa, e deve ritenersi risarcibile solo ove superi in misuraapprezzabile i limiti della tollerabilità.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica,art. 32

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2697

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 9.02.2010, n. 2847

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Tribunale di Como, Sentenza n. 40 del 12.01.2015 – Dott. Petronzi
PROCEDIMENTO CIVILE - Mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28 del 2010 -Termine assegnato dal giudice per laproposizione della domanda di mediazione - Natura ordinatoria - Necessitàdi chiedere la proroga del termine primadella sua scadenza a pena di improcedibilità della domanda giudiziale

Nei giudizi concernenti lematerie soggette al tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 delD.Lgs. 28/2010, qualora tale tentativo non sia stato esperito ante causam, il Giudice deve assegnarealle parti un termine per presentare apposita domanda all’Organismo diconciliazione. Tale termine ha natura ordinatoria  e il suo vano spirare implical’improcedibilità del giudizio, salvo che, su apposita e tempestiva istanzadella parte interessata, ovvero qualora siano ravvisabili gravi motivi per larimessione in termini, il Giudice ne disponga la proroga.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.152

Codice di Procedura Civile, art.154

D.Lgs. 4.03.2010 n. 28, art. 5

Conformi

Trib. Busto Arsizio, 15.06.2012

Trib. Roma, 26.03.2102

 

Nota a commento a cura di:

Dott. Mattia Polizzi, tirocinante ai sensidell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Ordinario di Como

Nel corso di unprocesso inerente materia per la quale il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto iltentativo obbligatorio di mediazione, il Tribunale di Como si trova a doverdichiarare l’improcedibilità del giudizio, in ragione della mancatainstaurazione del procedimento di mediazione ad opera della parte onerata intal senso entro il termine di cui all’art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. 28/2010, da qualificarsi come ordinatorio in ragionedel disposto di cui all’art. 152, II co., c.p.c., rigettando altresì larichiesta di proroga avanzata dopo lo spirare del termine medesimo. Ladecisione in questione si impone alla luce di un orientamento costante dellaCassazione (si v. Cass., Sez. VI, 21.02.2013, n. 4448, Cass., Sez. Lavoro,17.11.2010, n. 23227 e Cass., Sez. II, 29.01.1999, n. 808) che, facendo valereil già chiaro dato testuale di cui all’art. 154 c.p.c., esplicita che lapossibilità di proroga del termine ordinatorio è subordinata ad una richiestain tal senso ad opera della parte interessata che intervenga prima dellospirare del termine medesimo, ovvero qualora siano ravvisabili gravi motivi cheimpongano tale correttivo; una soluzione difforme, ossia nel senso dellapossibilità in ogni momento di chiedere la proroga del termine ordinatorio,renderebbe del tutto priva di utilità tale istituto che, invero, non differisceda quello dei termini perentori quanto alla propria forza cogente, ma piuttostocon riferimento al diverso meccanismo con il quale produce i propri effetti:immediatamente, nel caso di mancato rispetto del termine perentorio; soloqualora non sia stata richiesta una proroga (ovvero non sussistano graviragioni che militino in tal senso), nel caso in cui si tratti di terminiordinatori. La soluzione testé prospettata si rende necessaria,peraltro, anche per considerazioni di ordine sistematico, in ragionedell’articolazione per preclusioni dell’attuale sistema processuale civile,giusto nella misura in cui presenti – tra l’altro – una durata ragionevole;infine, come osservato dal Supremo Consesso di legittimità, ritenere che itermini ordinatori possano essere prorogati in qualsiasi momento processualesubordinerebbe lo svolgersi del processo all’arbitrio della parte interessataalla proroga medesima (cfr. Cass., Sez. II, 19.01.2005, n. 1064).

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 114/2015
Contributi – Cassa Edile – opposizione a d.i.

L’art. 29 D.Lgs. 276/03 applicabile non solo al lavoratore, ma anche alla cassa previdenziale, prevede un caso di litisconsorzio necessario. Tale regola si applica nell’ipotesi in cui si agisce nei confronti del committente, in tal caso il ricorrente (ivi compresa la Cassa) deve costituire il contraddittorio nei confronti di tutti(appaltatori e subappaltatori vari ed eventuali). Diversamente quando il lavoratore o la cassa agiscono soltanto nei confronti dell’appaltatore senza indicare alcuna solidarietà, l’art. 29 non opera, con la conseguenza che non opera il litisconsorzio necessario.

riferimenti normativi

art. 29 D.Lgs. 276/03

art. 102 c.p.c.

non si rinvengono precedenti

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Tribunale di Como, Sentenza n. 20 del 7 gennaio 2015 – Dott.ssa Cao
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Mancato pagamento di una singola rata delpremio - Risoluzione di diritto in caso di mancata esazione della rata -Diritto dell’assicuratore all’intero premio annuale

Qualora intervenga la risoluzione di diritto del contrattodi assicurazione per la mancata esazione della rata di premio entro sei mesidalla relativa scadenza, per periodo di assicurazione in corso ai sensidell’art. 1901 c.c., fino al termine del quale sussiste l’obbligo di pagamento,deve intendersi il solo periodo che sarebbe stato coperto dalla garanziaassicurativa se il premio o la rata di premio non pagati fossero staticorrisposti.

 

Pertanto, se il contratto di assicurazione ha durata annualeed il pagamento del premio è stato suddiviso in periodi più brevi, il periodoin corso relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio è quellocoperto dalla singola rata.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1901

Conformi

Cass. civ., sez. III, 18.11.2010, n. 2364

Contra

Cass. civ., sez. I, 22.07.1992, n. 8863

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. 260/15
Rapporto di lavoro subordinato – orario di lavoro – retribuibilità delcd. “tempo tuta”

Il discrimine del riconoscere iltempo impiegato ad indossare la divisa come orario effettivo di lavoro, con il conseguente diritto a percepire la retribuzione, in relazione a detto tempo è dato dalla sussistenza di un obbligo per i lavoratori di indossare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto aziendale di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti di lavoro. Ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa, anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro, la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione,rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deveessere retribuito.

riferimenti normativi

art. 2094 c.c.

d.lgs. 66/03

conformi

cass. 2837/14

trib. Como 211/15

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. 231/15
Rapporto di lavoro subordinato – art. 28 Legge 300/70 – opposizione – comportamento antisindacale

In caso di rifiuto a trattenere i contributi sindacali dalle buste paga dei propri lavoratori iscritti ad un sindacato, è competente il Giudice del luogo dove vengono elaborate le buste paga. Per la legittimazione attiva, in tema di repressione della condotta antisindacale, è legittimata l’associazione che abbia una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolga attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali; non devono confondersi a tal fine la legittimazione prevista dall’art. 28 Legge 300/70, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la costituzione dirappresentanze sindacali. L’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi, l’art. 28 non prevede invece analogo requisito. La mancata trattenuta dei contributi sindacali costituisce un comportamento antisindacale;il referendum del 1995 abrogativo del secondo comma dell’art. 26 dello statuto dei Lavoratori e il susseguente D.P.R. 313/9 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicchè i lavoratori nell’esercizio dell’autonomia prevista e mediante la cessione del credito possono chiedere al datore di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali.

riferimenti normativi

art. 28 Legge 300/70

art. 19 Legge 300/70

art.19 c.p.c.

art. 1260 c.c.

conformi

Cass. n° 21368/08

Cass. S.U. 28269/05

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. 154/2015
Rapporto di lavoro subordinato – licenziamento – esclusione sociocooperativa – competenza

La competenza a decidere sul licenziamento comminato da una cooperativa al socio è del Giudice del Lavoro e non è suscettibile di deroga, a favore di arbitri, se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti ed accordi contrattuali, non essendo sufficiente che sia contenuto nello statuto della società cooperativa. Per quanto riguarda l’illegittimità del licenziamento, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull’intervenuto licenziamento disciplinare e questo è illegittimo, consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. In base all’art. 2 L. 142/01, che prevede che ai soci lavoratori di cooperativa si applichi lo statuto dei lavoratori compreso l’art.18 sulla reintegra del posto di lavoro, trova pertanto applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. Ciò che rileva è che si sia avuta estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato,per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione con illegittimità della risoluzione del rapporto lavorativo.

  

riferimenti normativi

art. 18 legge 300/70

art. 2 legge 142/01

conformi

Trib. Ravenna 230/14

Cass. 17868/14

Trib. Milano 1142/01

Cass. Sez. Lavoro 12309/03

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