In caso di acquisizione di beni o servizi in assenza di unconforme provvedimento dell’organo munito di potere deliberativo, e di unospecifico impegno contabile di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre – aifini della controprestazione – tra il privato fornitore el’amministratore, funzionario o dipendente, che ha agito illegittimamente. Perle esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estende a coloro chehanno reso possibili le prestazioni.

In tali ipotesi si attua una scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica, con imputazionediretta degli effetti dell’attività contrattuale in capo all’amministratore,dipendente o funzionario: la possibilità di agire ex contractu nei confronti di quest’ultimo impedisce al privatofornitore di promuovere nei confronti dell’Ente l’azione di arricchimentoingiustificato, stante il difetto del requisito della sussidiarietà dell’azionedi cui all’art. 2042 C.C..