L’opposizione a Decreto Ingiuntivo non comporta alcuna inversione dellaposizione sostanziale delle parti del giudizio: il creditore opposto mantiene,pertanto, la veste di attore e  ildebitore opponente la veste di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non soloin tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioniprocessuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che,ai sensi dell’art. 269 c.p.c., l’opponente deve necessariamente chiedere al Giudice,con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo alquale ritenga comune la causa.

La costituzione in giudizio del terzo chiamato con modalità non conformial disposto dell’art. 269 c.p.c. non sana la relativa irregolarità procedurale,in quanto l’accoglimento di tale prospettazione rimetterebbe alla mera volontàdella parte opponente l’applicazione della richiamata disciplinaprocessualcivilistica.

Riferimenti normativi

Codice diProcedura Civile, art. 645

Codice diProcedura Civile, art. 269

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. II, 14.05.2014, n. 10610

Cass. Civ., sez. II, 16.07.2012, n. 13272

Cass. Civ., sez. III, 1.03.2007, n. 4800

Contra

Cass. Civ., sez. III, 15.05.2012, n. 7526

Trib. Viterbo, 23.06.2012

Conformi alla seconda parte della massima

Trib. Modena, 5.02.2012