La committente è obbligata in solido con la società appaltatrice che omette il versamento dei contributi in favore di lavoratori utilizzati dalla società appaltatrice per l’esecuzione di lavori in appalto.
La società committente non può eccepire la decadenza biennale del diritto di credito vantato dall’Inps in quanto la decadenza ex art. 29 D.Lgs. 276/03 è applicabile solo ai diritti pretesi dal lavoratore e non anche gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali. L’esclusione degli enti previdenziali dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 29 è determinato in ragione del principio di autonomia del rapporto giuridico previdenziale che intercorre tra ente di previdenza e datore di lavoro. Né il datore di lavoro può eccepire il beneficium excussionis in quanto detto beneficio opera in sede esecutiva.
riferimenti normativi
art. 29 D.Lgs. 276/03
legge 35/12
conformi
cass. 6532/14
cass. 11861/11
cass. 15036/05
In tema dicontroversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi diassistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza dellaCorte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a,l. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativol’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura dellesituazioni soggettive coinvolte – deve escludersi l’esistenza dellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la domanda dirimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale inrelazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcunsindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificatida atti di tale specie, avendo lo stesso Comune adempiuto ad un’obbligazione dinatura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. Pertanto,la controversia sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazioneassistenziale non può considerarsi relativa a provvedimentidell’amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi
- Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art.33
- 21 luglio 2000 n. 205, art. 7,lett. a)
- 8 novembre 2000 n. 328, art. 6
Conformi
Cass. Sez. Un. 18.10.2005, n.20114
Cass. Sez. Un. 30.07.2008 n.20586
Cass. Sez. Un. 01.07.2009 n.15377
Tar Lombardia, sez. III,05.06.2014 n. 1427
Nel caso di obbligato in solidoove ci sia stata una cessione d’azienda, stante il carattere sussidiariodell’obbligazione del fondo di garanzia se il datore di lavoro è il cedente ilfondo di garanzia non è obbligato ad intervenire in quanto obbligato acorrispondere il tfr maturato è il cessionario.
Riferimenti normativi
art. 2112 c.c.
art. 2 L. 297/82
conformi
Trib. Pistoia 12/09/2007
Cass. 19291/11
La Convenzione di Lugano del 30ottobre 2007, all’articolo 16, prevede che la controparte contrattuale possapromuovere azione nei confronti del consumatore solo davanti al giudice delloStato vincolato dalla convenzione medesima, nel cui territorio sia domiciliatoil consumatore. Tuttavia, tale regola di attribuzione della competenzagiurisdizionale in materia di contratti, ai sensi dell’art. 15 dellaConvenzione medesima, trova applicazione solo laddove a) si tratti di una vendita a rate di benimobili materiali b) si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o diun’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento della vendita ditali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato conclusocon un soggetto le cui attività commerciali o professionali si svolgono nelloStato in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo,verso tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di tali attività. Atal fine, per quanto riguarda la sussistenza della fattispecie sub c),l’attività della controparte contrattuale del consumatore deve essereesercitata nello Stato in cui lo stesso è domiciliato normalmente e non in viasporadica o per il solo contratto concluso con il consumatore medesimo.
Riferimenti normativi
Convenzione di Lugano 30.10.2007,art. 15
Convenzione di Lugano 30.10.2007,art. 16
In tema diliquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore delsoggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di meritoutilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro,adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelletabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare dettorisultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelleadottate. Il giudice deve, cioè, tenere conto sia dell’aumento della vita mediache della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare unadivergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realisticacapitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterioadottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso non più riducendo il coefficiente a causa dello scarto tra vitafisica e vita lavorativa.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1226
Codice Civile, art. 2056
R.D. 9.10.1922, n. 1403
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 5.06.2012, n. 8985
Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15738
Trib. Bridinsi, 6.02.2013
Il Giudice ha il dovere diverificare la fattibilità giuridica della proposta concordataria, intesa qualenon contrarietà della stessa a norme inderogabili dell’ordinamento, essendogliinvece precluso ogni vaglio in ordine alla sua convenienza economica, rimessaai creditori.
Detto controllo di legittimità si realizza tramite l’applicazione delmedesimo parametro in tutte le fasi della procedura concordataria (ammissibilità,revoca, omologa), non risultando pertanto precluso un riesame in ciascuna dellecitate fasi.
Tra le norme inderogabili dell’ordinamentodeve certamente essere annoverato il divieto di abuso del diritto, la cuiapplicazione, ormai ampiamente diffusa sia in riferimento agli istituti didiritto sostanziale che a quelli di diritto processuale, trova fondamento nelprincipio generale secondo cui l’ordinamento tutela il ricorso agli strumentiche esso stesso predispone nei limiti in cui essi vengano impiegati per il fineper cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggioulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chili subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per larealizzazione del diritto dell’agente. L’utilizzo dello strumento delconcordato preventivo non può, pertanto, dirsi sottratto al divieto di abusodel diritto. Il Giudice, nell’effettuare il controllo di legittimità a cui ètenuto ai sensi di legge, dovrà conseguentemente verificare l’eventuale abusodi tale istituto, per la cui configurabilità non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore oche la stima dei beni sia ritenuta inadeguata, occorrendo invece che lemodalità di utilizzo del concordato rivelino l’intento di piegare talestrumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto (che consistononell’agevolare l’appianamento anticipato della crisi d’impresa mediante unasoluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvatedalla maggioranza) (Fattispecie nella quale la proposta di concordatoprevedeva, di fatto, il superamento dell’ingente esposizione debitoriachirografaria, con un impegno economico piuttosto contenuto, a fronte delrecupero a vantaggio dei soci della società debitrice di gran partedell’attivo, da acquisirsi per il tramite di società ad hoc costituite).
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 162
Legga Fallimentare, art. 180
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., Sez. Un., 23.01.2013,n. 1521
Cass. Civ., sez. I, 23.05.2014, n. 11497
Cass. Civ., sez. I, 22.05.2014, n. 11423
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., Sez. Un., 23.01.2013,n. 1521
Conformi alla terza parte della massima
Trib. Milano, 12.06.2014
Trib. Milano, 24.10.2012
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapportidi obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubblicheamministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato, la competenzaterritoriale secondo il criterio del forumdestinatae solutionis spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cuihanno sede gli uffici di tesoreria (che, secondo le norme della contabilitàpubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato),continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopol’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lg. n. 77 del 1995, inquanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedereil tesoriere dell’ente, in base al mandato di pagamento. Inoltre, pur nonvenendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principiosi applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nelcontratto non sia previsto nulla in contrario
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1182
Codice di Procedura Civile, art. 20
Conformi
Cass. Civ., sez. VI, 7.05.2012,n. 6882
Cass. Civ., sez. I, 25.05.2005, n. 11016
Il principio della compensatio lucri cum damno può trovareapplicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambiconseguenza immediata e diretta del fatto illecito (nella specie, il principionon è stato ritenuto operante per il caso in cui l’assicurato contro gliinfortuni riceva dalla propria assicurazione il relativo indennizzo per lalesione patita a causa del fatto illecito del terzo).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1223
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2056
Conformi
Cass. Civ., Sez. Un., 31.03.2008,n. 8271
Cass. Civ., sez. III, 6.12.2004, n. 22883
Cass. Civ., sez. III, 10.02.1999, n. 1135
Contra
Cass. Civ., sez. III, 11.06.2014,n. 13233
Cass. Civ., Sez.Un., 10.04.2002, n. 5119
L’eccezione di compensatiolucri cum damno è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbiaconseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto aifini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificarel’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione nonintegra un’eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relativepreclusioni.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1223
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2056
Codice di Procedura Civile, art. 167
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 20.01.2014, n. 992
Cass.Civ., sez. II, 20.02.2000, n. 2112
L’art. 2495 c.c. prevede che,dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditorisociali non soddisfatti possono vantare i loro diritti dapprima nei confrontidei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confrontidei liquidatori: tale norma stabilisce, quindi, ulteriori e distinti fatticostitutivi. Ne deriva che l’accertamento giudiziale del credito verso lasocietà, anche con forza di giudicato, seppur opponibile ai soci ed ailiquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivoottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire ingiudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri, per l’accertamentodei rispettivi presupposti.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2945
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 27.02.2014,n. 4699