Massimario
Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 135/2015
Contratto d’appalto – Responsabilità solidale – contributi omessi

La committente è obbligata in solido con la società appaltatrice che omette il versamento dei contributi in favore di lavoratori utilizzati dalla società appaltatrice per l’esecuzione di lavori in appalto.

La società committente non può eccepire la decadenza biennale del diritto di credito vantato dall’Inps in quanto la decadenza ex art. 29 D.Lgs. 276/03 è applicabile solo ai diritti pretesi dal lavoratore e non anche gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali. L’esclusione degli enti previdenziali dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 29 è determinato in ragione del principio di autonomia del rapporto giuridico previdenziale che intercorre tra ente di previdenza e datore di lavoro. Né il datore di lavoro può eccepire il beneficium excussionis in quanto detto beneficio opera in sede esecutiva.

riferimenti normativi

art. 29 D.Lgs. 276/03

legge 35/12

conformi

cass. 6532/14

cass. 11861/11

cass. 15036/05

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Tribunale di Como, Sentenza n. 32/2015 (Dott.ssa B. Cao)
Giurisdizione civile – Attività diassistenza ai minori – Controversie sull’individuazione del soggetto obbligatoalla prestazione assistenziale – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste

In tema dicontroversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi diassistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza dellaCorte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a,l. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativol’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura dellesituazioni soggettive coinvolte – deve escludersi l’esistenza dellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la domanda dirimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale inrelazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcunsindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificatida atti di tale specie, avendo lo stesso Comune adempiuto ad un’obbligazione dinatura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. Pertanto,la controversia sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazioneassistenziale non può considerarsi relativa a provvedimentidell’amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi

  1. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art.33
  2. 21 luglio 2000 n. 205, art. 7,lett. a)
  3. 8 novembre 2000 n. 328, art. 6

 

Conformi

Cass. Sez. Un. 18.10.2005, n.20114

Cass. Sez. Un. 30.07.2008 n.20586

Cass. Sez. Un. 01.07.2009 n.15377

Tar Lombardia, sez. III,05.06.2014 n. 1427

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. del 27/11/2014
Trattamento di fine rapporto – pagamento – fondo di garanzia

Nel caso di obbligato in solidoove ci sia stata una cessione d’azienda, stante il carattere sussidiariodell’obbligazione del fondo di garanzia se il datore di lavoro è il cedente ilfondo di garanzia non è obbligato ad intervenire in quanto obbligato acorrispondere il tfr maturato è il cessionario.

 

Riferimenti normativi

art. 2112 c.c.

art. 2 L. 297/82

conformi

Trib. Pistoia 12/09/2007

Cass. 19291/11

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1925 del 24 novembre 2014 – Dott.Negri della Torre
GIURISDIZIONE ITALIANA - Rapporti con la Svizzera - Convenzione diLugano del 30.10.2007 - Competenza giurisdizionale in materia di contratticonclusi con il consumatore

La Convenzione di Lugano del 30ottobre 2007, all’articolo 16, prevede che la controparte contrattuale possapromuovere azione nei confronti del consumatore solo davanti al giudice delloStato vincolato dalla convenzione medesima, nel cui territorio sia domiciliatoil consumatore. Tuttavia, tale regola di attribuzione della competenzagiurisdizionale in materia di contratti, ai sensi dell’art. 15 dellaConvenzione medesima, trova applicazione solo laddove  a) si tratti di una vendita a rate di benimobili materiali b) si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o diun’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento della vendita ditali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato conclusocon un soggetto le cui attività commerciali o professionali si svolgono nelloStato in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo,verso tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di tali attività. Atal fine, per quanto riguarda la sussistenza della fattispecie sub c),l’attività della controparte contrattuale del consumatore deve essereesercitata nello Stato in cui lo stesso è domiciliato normalmente e non in viasporadica o per il solo contratto concluso con il  consumatore medesimo.

Riferimenti normativi

Convenzione di Lugano 30.10.2007,art. 15

Convenzione di Lugano 30.10.2007,art. 16

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1777 del 3 novembre 2014 – Dott.ssa D’Osualdo
RISARCIMENTO DEL DANNO - Liquidazione - Invaliditàpermanente o morte - Determinazione del quantum - Tabelle di capitalizzazionedelle rendite vitalizie - Applicabilità - Durata media della vita - Tasso diinteresse legale - Mutamento dei valori reali dei due fattori di calcolo -Attualizzazione del criterio tabellare

In tema diliquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore delsoggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di meritoutilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro,adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelletabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare dettorisultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelleadottate. Il giudice deve, cioè, tenere conto sia dell’aumento della vita mediache della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare unadivergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realisticacapitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterioadottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso non più riducendo  il coefficiente a causa dello scarto tra vitafisica e vita lavorativa.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1226

Codice Civile, art. 2056

R.D. 9.10.1922, n. 1403

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 5.06.2012, n. 8985

Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15738

Trib. Bridinsi, 6.02.2013

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Tribunale di Como, Decreto motivato del 29 ottobre 2014 – G. Est.Dott. Petronzi
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordatopreventivo - Deliberazione ed omologazione - Controllo demandato al tribunale -Oggetto - Controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della propostadi concordato - Ammissibilità - Contenuto e momenti di effettuazione - Noncontrarietà del piano a norme inderogabili - Divieto di abuso del diritto

Il Giudice ha il dovere diverificare la fattibilità giuridica della proposta concordataria, intesa qualenon contrarietà della stessa a norme inderogabili dell’ordinamento, essendogliinvece precluso ogni vaglio in ordine alla sua convenienza economica, rimessaai creditori.

Detto controllo di legittimità  si realizza tramite l’applicazione delmedesimo parametro in tutte le fasi della procedura concordataria (ammissibilità,revoca, omologa), non risultando pertanto precluso un riesame in ciascuna dellecitate fasi.

Tra le norme inderogabili dell’ordinamentodeve certamente essere annoverato il divieto di abuso del diritto, la cuiapplicazione, ormai ampiamente diffusa sia in riferimento agli istituti didiritto sostanziale che a quelli di diritto processuale, trova fondamento nelprincipio generale secondo cui l’ordinamento tutela il ricorso agli strumentiche esso stesso predispone nei limiti in cui essi vengano impiegati per il fineper cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggioulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chili subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per larealizzazione del diritto dell’agente. L’utilizzo dello strumento delconcordato preventivo non può, pertanto, dirsi sottratto al divieto di abusodel diritto. Il Giudice, nell’effettuare il controllo di legittimità a cui ètenuto ai sensi di legge, dovrà conseguentemente verificare l’eventuale abusodi tale istituto, per la cui configurabilità non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore oche la stima dei beni sia ritenuta inadeguata, occorrendo invece che lemodalità di utilizzo del concordato rivelino l’intento di piegare talestrumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto (che consistononell’agevolare l’appianamento anticipato della crisi d’impresa mediante unasoluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvatedalla maggioranza) (Fattispecie nella quale la proposta di concordatoprevedeva, di fatto, il superamento dell’ingente esposizione debitoriachirografaria, con un impegno economico piuttosto contenuto, a fronte delrecupero a vantaggio dei soci della società debitrice di gran partedell’attivo, da acquisirsi per il tramite di società ad hoc  costituite).

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 162

Legga Fallimentare, art. 180

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., Sez. Un., 23.01.2013,n. 1521

Cass. Civ., sez. I, 23.05.2014, n. 11497

Cass. Civ., sez. I, 22.05.2014, n. 11423

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., Sez. Un., 23.01.2013,n. 1521

Conformi alla terza parte della massima

Trib. Milano, 12.06.2014

Trib. Milano, 24.10.2012

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1731 del 27 ottobre 2014 – Dott.ssa De Benedetto
PROCESSO CIVILE - Competenza per territorio: diritti diobbligazione - Foro facoltativo - Obbligazioni della P.A. - Forum destinataesolutionis- Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente -Applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n. 142 del 1990 e ild.lg. n. 77 del 1995 - Sussistenza - Necessità di specifica pattuizione -Esclusione

Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapportidi obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubblicheamministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato, la competenzaterritoriale secondo il criterio del forumdestinatae solutionis spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cuihanno sede gli uffici di tesoreria (che, secondo le norme della contabilitàpubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato),continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopol’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lg. n. 77 del 1995, inquanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedereil tesoriere dell’ente, in base al mandato di pagamento. Inoltre, pur nonvenendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principiosi applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nelcontratto non sia previsto nulla in contrario

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1182

Codice di Procedura Civile, art. 20

Conformi

Cass. Civ., sez. VI, 7.05.2012,n. 6882

Cass. Civ., sez. I, 25.05.2005, n. 11016

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1706 del 22 ottobre 2014 – Dott.Petronzi /3
RISARCIMENTO DELDANNO - Compensatio lucri cum damno - Indennizzo percepito dal danneggiato daparte del proprio assicuratore privato - Esclusione

Il principio della compensatio lucri cum damno può trovareapplicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambiconseguenza immediata e diretta del fatto illecito (nella specie, il principionon è stato ritenuto operante per il caso in cui l’assicurato contro gliinfortuni riceva dalla propria assicurazione il relativo indennizzo per lalesione patita a causa del fatto illecito del terzo).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2056

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un., 31.03.2008,n. 8271

Cass. Civ., sez. III, 6.12.2004, n. 22883

Cass. Civ., sez. III, 10.02.1999, n. 1135

Contra

Cass. Civ., sez. III, 11.06.2014,n. 13233

Cass. Civ., Sez.Un., 10.04.2002, n. 5119

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1706 del 22 ottobre 2014 – Dott.Petronzi /2
RISARCIMENTO DEL DANNO - Compensatio lucri cum damno - Eccezione in sensostretto - Esclusione

L’eccezione di compensatiolucri cum damno è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbiaconseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto aifini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificarel’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione nonintegra un’eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relativepreclusioni.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2056

Codice di Procedura Civile, art. 167

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 20.01.2014, n. 992

Cass.Civ., sez. II, 20.02.2000, n. 2112

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1706 del 22 ottobre 2014 – Dott.Petronzi
SOCIETA’ - Società di capitali - Scioglimento - Cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese - Titolo esecutivo verso la società -Utilizzabilità nei confronti dei soci e dei liquidatori - Limiti - Fondamento

L’art. 2495 c.c. prevede che,dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditorisociali non soddisfatti possono vantare i loro diritti dapprima nei confrontidei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confrontidei liquidatori: tale norma stabilisce, quindi, ulteriori e distinti fatticostitutivi. Ne deriva che l’accertamento giudiziale del credito verso lasocietà, anche con forza di giudicato, seppur opponibile ai soci ed ailiquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivoottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire ingiudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri, per l’accertamentodei rispettivi presupposti.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2945

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 27.02.2014,n. 4699

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