Non si configura abuso delprocesso nel caso in cui il frazionamento del credito in distinti giudizirisponda ad un oggettivo interesse concreto del creditore, meritevole ditutela, come nel caso in cui il creditore di una determinata somma, derivantedall’inadempimento di un unico rapporto, dopo avere ottenuto un decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la parte di credito non contestata(fondato su riconoscimento di debito, divenuto definitivo ed onoratospontaneamente), ha azionato in via monitoria ed in presenza di contestazionila residua parte del credito, in relazione alla quale non sarebbe statopossibile ottenere la clausola di provvisoria esecutorietà.

Riferimenti normativi

Costituzione, art.111

Codice Civile, art. 1175 e 1181

In tema di frazionamento delcredito, si segnalano:

Per l’ammissibilità del frazionamento del credito

Cass. civ, Sez. III, sent.09/04/13, n.8575/13

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 10/04/00, n. 108/00

Difformi

Cass. civ., Sez. III, sent.10/04/15, n. 7195

Cass. civ., Sez. III, sent. 22/12/11, n. 28286

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 03/05/10n. 10634 (conferma il divieto ma esclude l’improcedibilità della domanda,precisando che il Giudice è tenuto, per quanto possibile, ad eliminare glieffetti distorsivi dell’abuso del processo: nel caso di specie, la partesoccombente è stata condannata al pagamento di un quantum inferiorerispetto a quello astrattamente spettante per le spese se i procedimentifossero rimasti tra loro disgiunti)

Nello stesso senso, Trib. Varese,ordinanza del 16 giugno 2010

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15/11/07, n. 23726