Stabilire se una controversiadebba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra unaquestione di competenza in senso tecnico, bensì una questione di merito, inquanto inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o dellaclausola compromissoria e all’improponibilità della domanda per rinunciaall’azione giudiziale.
Ne consegue che la relativaeccezione è soggetta al regime processuale delle eccezioni di naturasostanziale ed alle relative preclusioni (fattispecie nella quale dettaeccezione è stata ritenuta tardiva in quanto formulata dall’opponente a DecretoIngiuntivo in prima udienza e non già nell’atto di citazione in opposizione).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.167
Codice di Procedura Civile art.183
Codice di Procedura Civile art.645
Codice di Procedura Civile art.806
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. II 4.03.2011, n. 5265
Cass Civ., sez. II 21.11.2006, n. 24681
Cass. Civ., sez. I, 21.07.2004, n. 13516
Cass. Civ., Sez. Un., 5.04.2002,n. 9289
Trib. Como, 9.10.2013, n. 1355
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., sez. I, 19.05.2006, n. 11857