Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 521 del 25.03.2015 – Dott.ssa D’Osualdo
RESPONSABILITA’ MEDICA - Dovere di informazione del medico neiconfronti della gestante circa lo stato di salute del feto - Inadempimento -Danno conseguente all'impossibilità di procedere all'interruzione della gravidanza- Risarcimento - Diritto del padre

In materia di responsabilità del medico per inadempimentodel dovere di informare la gestante circa lo stato di salute del feto, inconsiderazione dell’insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre neiconfronti del figlio, benché egli assuma, nel contratto tra la donna ed ilprofessionista, la posizione di terzo, va riconosciuto anche in suo favore ildiritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità diesercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata dellagravidanza: ciò a ristoro della lesione del diritto alla pianificazione delleproprie scelte familiari garantito dagli artt. 2 e 29 Cost., di cui anch’egli ètitolare.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica,art. 2

Costituzione della Repubblica,art. 29

Conformi

Cass. civ., sez. III, 2.02.2010,n. 2354

Cass. civ., sez. III, 20.10.2005, n. 20320

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Tribunale di Como, Ordinanza del 19.03.2015(giudice est. Dott. A. Petronzi)
Sequestro conservativo – Emissione –Convalida – Presupposti – Pericolo di perdita delle garanzie del credito

Ai fini dell’emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s’inserisca in un comportamento -processuale od extra processuale – dell’obbligato che renda verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito. Tale assunto appare peraltro essere diretta conseguenza della ratio sottesa al requisito del periculum in mora con riferimento al provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c., ossia quella di prevenire eventuali nocumenti alla garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore aisensi dell’art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2740

Cod. Proc. Civ. art. 671

Conformi

Cass. Civ. Sez. I 10.08.1988, n. 4906

Cass. Civ. Sez. I 12.11.1984, n. 5691

 

Nota a cura di:

dott. MattiaPolizzi tirocinante ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il TribunaleOrdinario di Como

Il requisito del periculum in mora in relazione al sequestro conservativo.

Affinché possa essere concesso ilprovvedimento di sequestro conservativo di beni del debitore è necessarioverificare la sussistenza, oltre che del fumusboni iuris – ossia della fondatezza, alla luce del giudizio prognostico diverosimiglianza che caratterizza i procedimenti cautelari, del diritto dicredito – anche del periculum in mora,da ravvisarsi nella concreta possibilità che il debitore, al fine di sottrarsiai propri obblighi, ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio o,comunque, tali da sottrarre al creditore la garanzia generica delle propriepretese ai sensi dell’art. 2740 c.c..

Nel caso di specie il ricorrentechiede l’emissione del provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c. in ragionedella mancata corresponsione in proprio favore di canoni di locazione e delrisarcimento dei danni cagionati all’immobile ad opera delconduttore-resistente: le predette ragioni creditorie vengono ritenute fondatedal Giudicante – e, dunque, appare integrato il requisito del periculum in mora – da un lato inragione del riconoscimento del debito dequo operato stragiudizialmente dal debitore e dal provvedimento diconvalida di sfratto per morosità emesso nei confronti di quest’ultimo, dall’altro inconsiderazione delle produzioni documentali rappresentanti lo stato di degradoin cui versavano i locali oggetto del contratto di locazione.

Per ciò che attiene precipuamentel’oggetto della presente disamina, il creditore ritiene sussistere il requisitodel periculum in mora in ragione delcomportamento complessivo del debitore, dal quale sarebbe desumibile la volontàdi rendersi inadempiente ai propri obblighi. Richiamando quanto affermato sulpunto dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 10.08.1988, n.4906, per cui “requisito del periculum inmora, che non può essere escluso in base alla sola considerazione dellaconsistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essereaffermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s’inseriscain un comportamento – processuale od extraprocessuale – dell’obbligato cherenda verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio efondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito”, nonchéCass., Sez. I, 12.11.1984, n. 5691), il Tribunale di Como ha modo di ricordareche, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il concetto di periculum in mora declinato nell’ambitodi applicazione del sequestro conservativo, non può essere ravvisato nellavolontà in capo al debitore di non adempiere obbligazioni su di esso gravanti,quanto piuttosto nella concreta possibilità di un nocumento alla garanziapatrimoniale generale a favore del creditore, di cui all’art. 2740 c.c., laquale dovrebbe risultare compromessa da atti posti in essere dal debitore conintento dispositivo dei propri beni o, comunque, in grado di operare undepauperamento del proprio patrimonio che risulti significativo in rapporto conil credito vantato dal ricorrente, sì da risolversi, in ultima istanza, in unnocumento alla possibilità di recupero del credito medesimo; è a tale concettoche fa riferimento l’inciso iniziale dell’art. 671 c.p.c. che subordina laconcessione del provvedimento de quoalla istanza del creditore “che hafondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, nel caso dispecie la garanzia generica patrimoniale.

Peraltro, una tale specificazionedel periculum in mora con riferimentoalla fattispecie di sequestro conservativo appare più in linea con la ratio dell’istituto, che non è quella difare pressione sul debitore renitente onde ottenere il pagamento di quanto dacostui dovuto, bensì quella di evitare che il decorso del tempo in attesa ovveronelle more di un giudizio di merito possa arrecare danno alla possibilità peril creditore, in caso di esito a sé favorevole del processo, di soddisfare leproprie ragioni sul patrimonio del debitore.

Per quanto riguarda, infine, laprova del periculum in mora, laordinanza in epigrafe richiama l’insegnamento della Corte di Cassazione inproposito, per la quale la dimostrazione di detto requisito può essererinvenuta in elementi di natura sia oggettiva sia soggettiva: in relazione aiprimi, si tratta di operare un raffronto tra l’importo del credito azionato ela globale situazione patrimoniale del debitore; quanto ai secondi, si dovràfare riferimento a comportamenti del debitore che denotino direttamente ovverolascino presumere in via inferenziale la concreta volontà del debitoredepauperare il proprio patrimonio, al fine di sottrarre i propri beniall’esecuzione forzata.

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. L. Tomasi), Sent. 76/2015
Rapporto di lavoro subordinato – appalto – responsabilità solidale –fallimento appaltatore – improcedibilità

Nel caso di fallimento dellasocietà appaltatrice le domande del lavoratore sono soggette all’attrazione delforo fallimentare pertanto le domande svolte avanti al Giudice del Lavoro sonoda dichiararsi improcedibili. E’ anche inapplicabile il regime diresponsabilità solidale previsto ex art.

29 D.Lgs. 27/03 ad un’aziendaospedaliera in quanto l’art. 9 co. 1 D.L. 28/06/2013 n. 76 convertito dalla L.09/08/2013 n. 99 ha stabilito che le disposizioni di cui al D.Lgs 276/03 art.29/2 non trovano applicazione in relazione ai contratti d’appalto stipulatidalle pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi

art. 29 D.Lgs. 276/03

art. 24 l.f.

art. 1 D.L. 28/06/2013 n. 76

conformi

Cass. 4051/04

Cass. 15432/14

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Tribunale di Como, Sentenza n. 102/2015(Dott.ssa N. Sommazzi)
Mutuo – Usura – Tasso usurario– Determinazione – Interessi moratori – Affermazione – Criteri di calcolo degliinteressi moratori-- Mera sommatoria con gli interessi corrispettivi –Applicazione delibera della Banca d’Italia del 3 luglio 2013 – Aumento del 2,1 % del TEG.

Poiché nei contratti di mutuo gliinteressi corrispettivi sono calcolati sull’intero ammontare del credito adifferenza degli interessi di mora che sono conteggiati solo sulla singola ratarimasta impagata e limitatamente al periodo di inadempimento, dal punto divista della matematica finanziaria è illogico sommare i due tassi i fini dellaverifica del superamento del tasso soglia antiusura, avendo i due tassi unabase calcolo completamente diversa.

Rilevato che la Banca d’Italia,nei Chiarimenti resi in data 3 luglio 2013, ha evidenziato che statisticamentei tassi di mora mediamente applicati dalle banche con riferimento ai contrattidi mutuo sono superiori del 2,1% rispetto ai tassi corrispettivi, ai fini deicriteri di calcolo del superamento del tasso soglia antiusura degli interessidi mora, occorre previamente innalzare i Tassi Globali Medi stabiliti daiDecreti trimestrali del

 

Ministero dell’Economia e delleFinanze nella misura del 2,1% ed aumentare del 50% la percentuale cosìottenuta.

Riferimenti normativi

Legge n. 108/1996

Banca d’Italia, Chiarimenti inmateria di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013

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Tribunale di Como, Sentenza n. 102/2015 (Dott.ssa N. Sommazzi)
Obbligazioni - Mutuo – Usura - Interessi corrispettivi e moratori –Distinzione ai fini del superamento del tasso soglia – Sussiste – Estensionedella nullità della clausola suinteressi di mora oltre soglia alla clausola su interessi corrispettivi entro soglia– Non sussiste - Conseguenze

Stante la diversa natura efunzione degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi di mora,costituendo i primi la fisiologica remunerazione per la banca a fronte delcapitale erogato ed i secondi la sanzione prevista per l’eventualeinadempimento del mutuatario, non è condivisibile estendere l’eventuale nullitàex art. 1815, 2° comma c.c. della clausola con cui sono stati pattuitiinteressi di mora usurari alla clausola concernente gli interessi corrispettividi cui sia stato accertato in sede processuale il mancato superamento del tassosoglia antiusura, con conseguente diritto in capo alla banca di percepireunicamente i predetti interessi di natura corrispettiva.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1815, 2° comma

Cod. Pen. art. 644

Legge n. 108/1996

Conformi

Trib. Milano 28.01.2014

Trib. Napoli 28.01.2014

Trib. Napoli 15.04.2014

Trib. Lecco 04.08.2014

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Tribunale di Como, Sentenza n. 193/2015(Dott.ssa C. D’Osualdo)
Azione revocatoria - Pendenza di ungiudizio per l'accertamento del credito - Sospensione necessaria del giudiziosulla domanda revocatoria - Esclusione

La definizione dell’eventualecontroversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedentelogico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria né sipone in generale alcun conflitto pratico tra giudicati che tale norma intendeevitare, in quanto l’accertamento svolto “incidenter tantum” dalgiudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato èesclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievolealle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procederead esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 295

Conformi

Cass. Civ. 12.07.2013 n. 17257

Cass. Civ. 14.03.2013 n. 11573

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Tribunale di Como, Sentenza n. 98/2015(Dott.ssa C. D’Osualdo)
Obbligazioni – Occupazione abusiva diimmobile - Risarcimento e liquidazione del danno - Danno evento e dannoconseguenza – Distinzione - Prova

Il danno da occupazione abusivadi immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidentecon l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma,ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di undanno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimentoè tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonioper non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamenteutilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzoconveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, convalutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi dipresunzioni gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1223

Cod. Civ. art. 2056

Conformi

Cass. Civ. 17.06.2013 n. 15111

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Tribunale di Como, Sentenza n. 33/2015 (Dott.ssa B. Cao)
Riscossione coattiva dei crediti contributivi – Cartella esattoriale –Opposizione – Prescrizione quinquennale – Sussiste

L’azione esecutiva volta alrecupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell’articolo 24 co. Vdel D. Lgs. n. 46/1999, è soggetta non al termine decennale di prescrizionedell’actio iudicati previsto dall’articolo 2953 c.c., bensì al termine propriodella riscossione dei contributi e, quindi, nel casi di specie, al terminequinquennale introdotto dalla legge numero 335/1995.

Riferimenti normativi

  1. Lgs. n. 46/1999 art. 24, co. V
  2. n. 335/1995

Cod. Civ. art. 2953

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Tribunale di Como, Sentenza n. 33/2015 (Dott.ssa B. Cao)
Riscossione coattiva – Cartella esattoriale – Natura – Giudicato –Insussistenza - Conseguenze

La cartella esattoriale puòessere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del poteredi accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo e,pur cumulando in se’ le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto,risulta priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: ne consegueche la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenzadell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguenteinapplicabilità degli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi di cuiall’art. 2953 codice civile.

Riferimenti normativi

Codice della Strada artt. 206, 209

  1. n. 689/1981 artt. 27, 28

Cod. Civ. art. 2953

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Tribunale di Como, Sez. Fallimentare, Sentenza dep. 16.02.2015 (Pres.Dott. P. Negri Della Torre)
Concordato preventivo – Atti di straordinaria e ordinariaamministrazione – Definizione

Ai fini dell’autorizzazione dicui all’art. 161, VII co. L.F., sono da considerarsi atti di straordinariaamministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio deldebitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità asoddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzioneovvero lo aggravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione diutilità reali prevalenti su questi ultimi. Sono invece atti di ordinariaamministrazione quelli di comune gestione finalizzati all’incremento, o anchesolo alla conservazione, del patrimonio dell’impresa, anche se di importoelevato.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (L.F.) art.161, VII co.

Conformi

Tribunale di Crotone 17 luglio2014

Corte Appello Venezia 29 maggio 2014

Tribunale di Terni 28 dicembre 2012

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