L’art. 59 co. 6 della L. 449/97 introduce nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 335/95, requisiti abrogati dalla Legge 423/04 modificata dalla legge 247/07, ma fatti salvi in favore di coloro che erano stati ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20/07/2007 normativa non abrogata dalla successiva legge 214/2011 della quale è inequivoco quale presupposto della salvaguardia la cessazione del rapporto di lavoro anteriormente all’autorizzazione dei versamenti volontari secondo il Tribunale la nuova disciplina non si applica se il richiedente lavora ancora, dato quest’ultimo che escluda a priori l’applicabilità di una disciplina generale o speciale antecedente a quella entrata in vigore quando ancora lavorava. Le misure di salvaguardia in esame sono infatti state introdotte al fine di offrire tutela ai soggetti che pur in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi necessari all’accesso al trattamento pensionistico di spettanze in base alla disciplina previgente avrebbero subito un notevole slittamento delle concrete modalità di esercizio del diritto quesito per effetto della riforma previdenziale, avendo nel contempo perso le proprie fonti di reddito da lavoro. E’ evidente che a fronte dell’inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità, il legislatore abbia voluto tutelare coloro che all’entrata in vigore nelle nuove norme previdenziali non avevano più in corso un rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi
art. 59 L. 449/97
D.L. 210/2011
Art. 1 co. 23 L. 228/12
Non si rinvengono precedenti
I diplomi magistrali conseguiti entro l’anno a.s. 2001/2002 hanno valore abilitante all’insegnamento e pertanto costituiscono titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento, inserimento che avrebbe dovuto compiersi all’epoca della trasformazione delle suddette graduatorie. Pertanto le norme regolamentari del Decreto Ministeriale n. 235/2014 sono illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”.
Riferimenti normativi
art. 1 co. 605 D.L. 296/06
art 399 D.Lgs 29794
art 407 D.Lgs 29794
D.M. 622011
D.M. 235/14
Conformi
Tribunale di Bergamo sentenza 14 gennaio 2016
Tribunale di Pordenone sentenza 2 novembre 2015
Difformi
Tribunale Piacenza sentenza 21 luglio 2015
Tribunale Genova sentenza 21 luglio 2015
A cura dell’Avv. Alessandro Mogavero
Il ricorrente chiede al datore di lavoro il pagamento di alcune retribuzioni. Il datore di lavoro chiama il terzo denunciandone il comportamento colposo per non aver rispettato l’obbligo di dar corso alla procedura del cambio d’appalto. La terza chiamata eccepiva l’inammissibilità della domanda di manleva in quanto sarebbe stata dedotta la sussistenza di una garanzia impropria di origine extracontrattuale che non avrebbe quindi trovato spazio nelle ipotesi previste dall’art. 40 comma 3°. Mentre la trattazione della causa connessa secondo il rito del lavoro sarebbe stata ammissibile solo nel caso di garanzia impropria. Il giudice disattende la citata eccezione perché sarebbe comunque applicabile l’art. 40 comma 7°.
La domanda di manleva è svolta come causa accessoria ex art. 31 c.p.c., norma che è espressamente individuata dall’art. 40 comma 3° c.p.c. Al cambio appalto si applicava il ccnl del datore di lavoro e nel caso specifico trattandosi di appalto con modificazioni di termini, modi e prestazioni contrattuali non era prevista l’assunzione diretta, ma comunque era stata formulata proposta di assunzione al ricorrente che aveva rifiutato in quanto mai licenziato dal datore di lavoro le cui condizioni contrattuali erano più vantaggiose. Pertanto era da escludersi il pagamento da parte della terza chiamata.
Riferimenti normativi
art. 40 co. 3° c.p.c.
art. 39 c.p.c.
artt. 409 e 442 c.p.c.
Difformi
Trib. Bergamo 09/02/93
Cass. Sez. Lavoro 5102/88
Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione di cui al R. D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno e, quindi, il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.. Devono, di contro, ritenersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione indicati nelle Tabelle allegate ai Quaderni del CSM, anno 1990, n. 41, p. 127 ss..
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1223
Codice Civile art. 1226
Conformi
Cass. civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20615
Trib. Como, 23.02.2016, n. 248
Contra
Cass. Civ., sez. III, 5.06.2012, n. 8985
Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15738
Il licenziamento in forma orale deve ritenersi accertato in mancanza di prova contraria del datore di lavoro, in base alla normale distribuzione dell’onus probandi stigmatizzato dalla Suprema Corte. Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art 2697 c.2 c.c.
La decadenza dai termini di impugnativa stragiudiziale prevista dall’ert 6 L. 60466 non decorre per il licenziamento inefficace perché intimato in forma orale, come desumibile dalla lettera della norma che indica il dies a quo del termine nella data di comunicazione in forma scritta del licenziamento o dei suoi motivi.
Riferimenti normativi
art. 2697 c.2 c.c.
art. 6 L. 604/66
Conformi
Cass. Civ. Sez. Lav. 21684/11
Cass. Civ. Sez. Lav. 22825/15
Il contratto di locazione mai registrato è radicalmente affetto da nullità insanabile per contrarietà con quanto previsto dall’art. 1, co. 346, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) che sanziona con la nullità la stipula di contratti di locazione, anche se stipulati in forma scritta, ma non oggetto di tempestiva registrazione. La appurata nullità determina da un lato l’obbligo di restituire l’immobile, in quanto occupato senza titolo dal conduttore (rectius occupato in forza di un titolo ab origine invalido), dall’altro lato la possibile ripetibilità,salvo prescrizione, delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo ai sensi dell’art. 1422 c.c.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1418
Cod. Civ. art. 1571
Legge 30.12.2004 n. 311(Finanziaria 2005), art. 1, co. 346
Conformi
Trib. Roma 30.9.2010
Cass. Sez. Un. n. 18213/2015
Nel caso in cui le lesioni personali causino, dopo un certo arco di tempo, la morte della vittima,quest’ultima acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea, e non già quello da invalidità permanente. Tale danno, tuttavia, non può essere liquidato con i criteri standard, ma va opportunamente personalizzato al fine di tenere conto della effettiva perdita della qualità della vita della vittima nel periodo tra le lesioni e la morte.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2043
Conformi
Cass. civ., sez. III, 8.07.2014, n. 15491
Cass. civ., sez. III, 23.02.2004, n. 3549
La sentenza penale produce il c.d. “effetto di vincolo” nel giudizio civile di risarcimento del danno solo quando ricorrono congiuntamente tra loro tre condizioni: la sentenza penale è stata pronunciata in esito a dibattimento,il danneggiato si è costituito parte civile (ovvero è stato messo nelle condizioni di farlo), la domanda di risarcimento, in sede civile, è stata proposta dalla vittima nei confronti dell’imputato (ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile). Ne consegue che la sentenza penale non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice civile laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (nel caso di specie, è stata esclusa l’efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione del personale medico nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal paziente nei confronti della sola casa di cura).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Penale, art.652
Conformi
Cass. civ., sez. III, 12.03.2015, n. 4929
Nel processo civile, non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte, eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, purché risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara,univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel Codice di Procedura Civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art.132
Costituzione della Repubblica,art. 111
Conformi
Cass. civ., sez. un., 16.01.2015,n. 642
Contra
Cass. civ., sez. VI., 5.11.2015,n. 22652
I crediti di rimborso di soci per finanziamenti a favore della società – in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori – non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, exart. 160, 1 co., lett. c), l.f., vanno formate le classi.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2467
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.160
Conformi
Cass. Civ. n.2706/2009
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.