L’obbligazione del terzo datore di ipoteca, quale “garante” di una obbligazione di terzi, appare omologa all’istituto della fideiussione, ove il fideiussore garantisce con il proprio patrimonio la obbligazione altrui. Né una sostanziale diversità tra i due istituti può inferirsi solamente dalla diversa natura della garanzia prestata,reale nella dazione di ipoteca da parte del terzo, personale nella fideiussione,atteso che tale differenziazione attiene piuttosto alla indicazione dell ‘oggetto della garanzia (uno o più singoli beni determinati nella dazione di ipoteca, l’intero patrimonio del garante nella fideiussione). Da tali considerazioni risulta possibile, in attuazione del principio di applicazioneestensiva delle norme aventi medesima ratio,applicare il disposto di cui al secondo periodo del primo comma dell’art.184 l.f., che esclude l’effetto esdebitatorio ai terzi che si sono direttamente obbligati con i creditori del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo,anche alla fattispecie della costituzione di ipoteca da parte del terzo. Conclusivamente,deve affermarsi il principio secondo cui il terzo datore di ipoteca non può invocare la falcidia concordataria nei confronti del creditore ipotecario che richieda l’integrale pagamento, sicché quest’ultimo va quindi soddisfatto in modo integrale con i soli limiti della capienza del bene ipotecato.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.184
Conformi
Cass. Sez. Un. n. 3022/2015
L’atto pubblico e, quindi, il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto relative alla dinamica del sinistro che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2700
Conformi
Cass. civ., sez. III, 3.01.2014, n. 38
Accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità naturale è assistita da presunzione iuris tantum.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass.civ., sez. II, 3.01.2014, n. 59
Cass. civ., sez. II, 9.08.2011,n. 17130
In tema di capacità del donante e, quindi, di validità ed efficacia della donazione, l’incapacità naturale,quale causa d’annullamento del negozio giuridico, è desumibile anche dalla certificazione della Commissione medica, seppur se anteriore alla stipula dell’atto e volta esclusivamente alla valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 17.09.2013,n. 21148
La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche dasoli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539
Al fine dell’invalidità del negozio giuridico (nel caso di specie, donazione) per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto,versava in uno stato patologico tale da farne venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche: è, di contro, sufficiente accertare
che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Conformi
Cass.civ., sez. III, 8.02.2012, n. 1770
Cass.civ., sez. II, 8.06.2011, n. 12532
Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova per presunzioni – Ammissibilità
La prova dell’incapacità naturalepuò essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche dasoli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova perpresunzioni – Certificazioni della Commissione medica – Ammissibilità
In tema di capacità del donante e, quindi, di validità ed efficacia della donazione, l’incapacità naturale,quale causa d’annullamento del negozio giuridico, è desumibile anche dalla certificazione della Commissione medica, seppur se anteriore alla stipula dell’atto e volta esclusivamente alla valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 17.09.2013,n. 21148
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova perpresunzioni – Incapacità intermedia
Accertata la totale incapacità diun soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermediola sussistenza dell’incapacità naturale è assistita da presunzione iuris tantum.
Riferimentinormativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass.civ., sez. II, 3.01.2014, n. 59
Cass. civ., sez. II, 9.08.2011,n. 17130
Il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell’apertura del fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.F., decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione, con la conseguenza che per il curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l’interruzione del processo il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 43, comma 3
Cod. Proc. Civ. art. 305
Conformi
Cass. Civ. 07.03.2013, n. 5650
L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove compatibili, con l’assetto previsto dalle stesse.
Il termine di 5 giorni lavorativi previsto all’art. 65 del CCNL Tessili per l’irrogazione del licenziamento in seguito alla contestazione disciplinare deve essere considerato, alla stregua dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c.perentorio ed il mancato rispetto del predetto termine assume rilievo in quanto rilevatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso.
riferimentinormativi
Art. 67 CCNL TESSILI
Art. 1362 c.c.
L’effetto abdicativo del dirittodi credito consegue alla messa in liquidazione della società ed alla successivacancellazione solo quando si tratti di un credito incerto oppure illiquido (chenecessita di una ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale), mentre nelleipotesi in cui il credito sia caratterizzato da certezza e liquidità non puòfarsi discendere l’effetto presuntivo della rinunzia per comportamentoconcludente della mera mancata indicazione nel bilancio di tale posta attiva.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2495
Conformi
Cass. Civ. Sez. Un. 12.03.2013,n. 6070