Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione di cui al R. D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno e, quindi, il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.. Devono, di contro, ritenersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione indicati nelle Tabelle allegate ai Quaderni del CSM, anno 1990, n. 41, p. 127 ss..
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1223
Codice Civile art. 1226
Conformi
Cass. civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20615
Trib. Como, 23.02.2016, n. 248
Contra
Cass. Civ., sez. III, 5.06.2012, n. 8985
Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15738