Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione di cui al R. D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno e, quindi, il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.. Devono, di contro, ritenersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione indicati nelle Tabelle allegate ai Quaderni del CSM, anno 1990, n. 41, p. 127 ss..

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1223

Codice Civile art. 1226

Conformi

Cass. civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20615

Trib. Como, 23.02.2016, n. 248

Contra

Cass. Civ., sez. III, 5.06.2012, n. 8985

Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15738