Il contratto di locazione mai registrato è radicalmente affetto da nullità insanabile per contrarietà con quanto previsto dall’art. 1, co. 346, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) che sanziona con la nullità la stipula di contratti di locazione, anche se stipulati in forma scritta, ma non oggetto di tempestiva registrazione. La appurata nullità determina da un lato l’obbligo di restituire l’immobile, in quanto occupato senza titolo dal conduttore (rectius occupato in forza di un titolo ab origine invalido), dall’altro lato la possibile ripetibilità,salvo prescrizione, delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo ai sensi dell’art. 1422 c.c.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1418
Cod. Civ. art. 1571
Legge 30.12.2004 n. 311(Finanziaria 2005), art. 1, co. 346
Conformi
Trib. Roma 30.9.2010
Cass. Sez. Un. n. 18213/2015