I diplomi magistrali conseguiti entro l’anno a.s. 2001/2002 hanno valore abilitante all’insegnamento e pertanto costituiscono titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento, inserimento che avrebbe dovuto compiersi all’epoca della trasformazione delle suddette graduatorie. Pertanto le norme regolamentari del Decreto Ministeriale n. 235/2014 sono illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”.

Riferimenti normativi
art. 1 co. 605 D.L. 296/06
art 399 D.Lgs 29794
art 407 D.Lgs 29794
D.M. 622011
D.M. 235/14

Conformi
Tribunale di Bergamo sentenza 14 gennaio 2016
Tribunale di Pordenone sentenza 2 novembre 2015

Difformi
Tribunale Piacenza sentenza 21 luglio 2015
Tribunale Genova sentenza 21 luglio 2015
A cura dell’Avv. Alessandro Mogavero