Nel processo civile, non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte, eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, purché risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara,univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel Codice di Procedura Civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.132

Costituzione della Repubblica,art. 111

Conformi

Cass. civ., sez. un., 16.01.2015,n. 642

Contra

Cass. civ., sez. VI., 5.11.2015,n. 22652