Nel caso in cui le lesioni personali causino, dopo un certo arco di tempo, la morte della vittima,quest’ultima acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea, e non già quello da invalidità permanente. Tale danno, tuttavia, non può essere liquidato con i criteri standard, ma va opportunamente personalizzato al fine di tenere conto della effettiva perdita della qualità della vita della vittima nel periodo tra le lesioni e la morte.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2043

Conformi

Cass. civ., sez. III,  8.07.2014, n. 15491

Cass. civ., sez. III, 23.02.2004,  n. 3549