Il licenziamento in forma orale deve ritenersi accertato in mancanza di prova contraria del datore di lavoro, in base alla normale distribuzione dell’onus probandi stigmatizzato dalla Suprema Corte. Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art 2697 c.2 c.c.
La decadenza dai termini di impugnativa stragiudiziale prevista dall’ert 6 L. 60466 non decorre per il licenziamento inefficace perché intimato in forma orale, come desumibile dalla lettera della norma che indica il dies a quo del termine nella data di comunicazione in forma scritta del licenziamento o dei suoi motivi.
Riferimenti normativi
art. 2697 c.2 c.c.
art. 6 L. 604/66
Conformi
Cass. Civ. Sez. Lav. 21684/11
Cass. Civ. Sez. Lav. 22825/15