I crediti di rimborso di soci per finanziamenti a favore della società – in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori – non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, exart. 160, 1 co., lett. c), l.f., vanno formate le classi.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2467
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.160
Conformi
Cass. Civ. n.2706/2009
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.