La lata accezione dell’art. 2467 c.c., il cui secondo comma prevede “si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati…” impone di considerare come crediti da finanziamento-soci (postergati ex lege) anche quelli operati in forma indiretta, e dunque anche i crediti commerciali da fornitura da parte del socio. E’ infatti di tutta evidenza che la mancata riscossione di tali crediti entro i termini d’uso e di mercato normali, e dunque il mero comportamento concludente di inerzia nella esazione del pagamento, determina la configurabilità di un finanziamento indiretto da parte del socio-fornitore in favore della società, laddove un fornitore-terzo, a parità di condizioni, non consentirebbe alcuna dilazione di pagamento.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2467
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.
Il fondamento causale del concordato preventivo va rinvenuto: 1) nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore; 2) nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti: affermazione che va letta in primo luogo come attribuzione di una valenza inderogabile all’indicazione di una misura minima di soddisfacimento di tutte la ragioni creditorie e che trova probante conforto nella lettera della legge e precisamente nell’inciso contenuto nell’art. 160,comma 1, lett. a) L.F. laddove, in relazione al contenuto del piano, si fa riferimento alla soddisfazione dei crediti.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.160
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.
Pur essendo inibita al Tribunalela valutazione sulla convenienza economica del concordato, rimessa ai creditoriin seno alla adunanza, è compito del Tribunale quello, da un lato, di tutelareil c.d. consenso informato dei creditori, vale a dire di verificare se aicreditori chiamati a pronunciarsi sulla convenienza economica della proposta,siano o meno offerti tutti gli elementi tali da consentire di esprimerevalutazioni in modo adeguatamente informato e, dall’altro, quello di verificarese la proposta di concordato non sia priva di causa, e dunque prima facie inidonea a soddisfare in unasia pur minima percentuale i creditori.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt.160-162
Conformi
Cass. n. 12549/2014
Cass. n. 11497/2014
Cass. Sez. Un. n. 1521/2013
Gli effetti della domanda di concordato preventivo, ed in particolare il divieto di azioni esecutive individuali, non impediscono ai creditori di iniziare o continuare giudizi di accertamento finalizzati all’accertamento del proprio credito ed anche alla formazione di un titolo esecutivo, salva la impossibilità di mettere individualmente in esecuzione il titolo e salva la eventuale falcidia esdebitatoria conseguente al provvedimento di omologazione del concordato. Eventuali provvedimenti a contenuto direttamente accertativo di crediti contestati emessi dal Giudice Delegato o dal Tribunale nel corso della procedura di concordato preventivo sono invece da qualificarsi come abnormi e contrastabili in ogni tempo con l’actio nullitatis. Il potere del Tribunale in seno alla procedura di concordato è pertanto limitato alla esclusione dei creditori dal diritto di voto in seno all’adunanza, allorché la loro ragione di credito sia contestata nell’andebeatur, nella entità ovvero nel rango e nella qualificazione.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267,art.176
Conformi
Cass. Civ. n. 523/1999
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.
La questione dell’accertamento dell’entità e della natura dei crediti, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, che prevede agli artt. 92 e ss. l.f. una procedura di accertamento giurisdizionale ed endoprocedimentale dei crediti, esula dalla procedura concordataria (essendo il potere del G.D., previsto dall’art. 176l.f., di escludere il creditore contestato dal diritto di voto, meramente endoprocedimentale e privo di contenuto decisorio) ma è semmai rimessa alla cognizione civile ordinaria secondo le regole processuali del codice di rito, cui sola spetta il definitivo accertamento in ordine alla sussistenza, alla quantificazione ed alla qualificazione del diritto di credito.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.168
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.176
Conformi
Cass. Civ. n. 20298/2014
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.
Il vaglio spettante al Tribunale in merito alla fattibilità giuridica della proposta (concordataria) deve tenere conto della intrinseca mutevolezza dei molteplici fattori che incidono sulla proposta di concordato, con la conseguenza che non è mai precluso al Tribunale, nell’esercizio del suo potere di vigilanza, nel corso delle varie fasi processuali (ammissibilità, revoca,omologa), rivalutare i presupposti di ammissibilità alla procedura.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.173
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.
L’invalidità della notifica del Decreto Ingiuntivo affetta da semplice vizio di nullità deve ritenersi sanabile per mezzo della rituale e tempestiva introduzione del giudizio di opposizione da parte del destinatario dell’atto notificato.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 156
Conformi
Cass. civ., sez. III, 25.01.2011, n. 1750
Cass. civ., sez. lavoro, 01.03.2002, n. 3001
Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo,infatti, anche durante la sosta forzata, è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2043
Codice Civile art. 2056
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 4.10.2013, n. 22687
Cass.civ., sez. III, 11.09.2006 n. 23916
Contra
Cass. civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20620
Cass. civ., sez. VI, 17.07.2015, n. 15089
Cass. civ., sez. III, 19.11.1999, n.12820
Trib. Como, n. 869/2014
Trib. Como, n. 873/2014
Anche alla luce dell’art. 3,comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, in l. 8 novembre 2012 n. 189, deve ritenersi che sia l’obbligazione del nosocomio nei confronti del paziente, sia quella del medico ivi operante, ancorché non fondate, talvolta l’una, talvolta l’altra, su una stipulazione negoziale, ma su un mero contatto sociale, rivestano comunque natura contrattuale.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 13.09.2012 n. 158,art. 3
Codice Civile, art. 1218
Codice Civile, art. 2043
Conformi
Cass. civ., sez. IV, 24.12.2014,n. 27391
Trib. Milano, 18.11.2014
Trib. Brindisi, 18.07.2014
Trib. Milano, 17.07.2014
Trib. Cremona, 9.07.2014
Trib. Cremona, 19.09.2013
Contra
Cass. civ., sez. III, 4.04.2014,n. 7909
Trib. Milano, 2.12.2014
La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta è interrotta, ai sensi dell’ art. 2944 cod. civ., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzi detta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall’onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo. Il riconoscimento del vizio supera, quindi, il problema della decadenza, il riconoscimento del diritto alla garanzia ha, invece, valenza interruttiva della prescrizione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1495
Cod. Civ. art. 2944
Conformi
Cass. Civ. 1988, n. 2586