L’art. 59 co. 6 della L. 449/97 introduce nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 335/95, requisiti abrogati dalla Legge 423/04 modificata dalla legge 247/07, ma fatti salvi in favore di coloro che erano stati ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20/07/2007 normativa non abrogata dalla successiva legge 214/2011 della quale è inequivoco quale presupposto della salvaguardia la cessazione del rapporto di lavoro anteriormente all’autorizzazione dei versamenti volontari secondo il Tribunale la nuova disciplina non si applica se il richiedente lavora ancora, dato quest’ultimo che escluda a priori l’applicabilità di una disciplina generale o speciale antecedente a quella entrata in vigore quando ancora lavorava. Le misure di salvaguardia in esame sono infatti state introdotte al fine di offrire tutela ai soggetti che pur in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi necessari all’accesso al trattamento pensionistico di spettanze in base alla disciplina previgente avrebbero subito un notevole slittamento delle concrete modalità di esercizio del diritto quesito per effetto della riforma previdenziale, avendo nel contempo perso le proprie fonti di reddito da lavoro. E’ evidente che a fronte dell’inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità, il legislatore abbia voluto tutelare coloro che all’entrata in vigore nelle nuove norme previdenziali non avevano più in corso un rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi
art. 59 L. 449/97
D.L. 210/2011
Art. 1 co. 23 L. 228/12

Non si rinvengono precedenti