Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 581/2016 del 28.4.2016 (Dott.ssa Nicoletta Sommazzi)
Contratti – Mutuo – Interessi di mora a tasso usuraio – Clausola – Nullità – Estensibilità – Esclusione – Interessi corrispettivi – Debenza

Non è estensibile l’eventuale nullità della clausola relativa ai tassi i mora, in ipotesi usurai, alla clausola concernente i tassi corrispettivi, di cui sia accertata la non usurarietà. L’art. 1815 c.c. riferisce, infatti, la nullità alla clausola che prevede interessi usurai ma per gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori vengono in considerazione due diverse clausole. Dunque, l’eventuale nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori determina la non debenza degli interessi di mora richiesti dalla banca, ma non certo di quelli corrispettivi, di cui è pacifica la non usurarietà.

Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 1815

Conformi
Tribunale di Milano 28.1.2014
Tribunale di Napoli 28.1.2014
Tribunale di Napoli 15.4.2014

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Tribunale di Como, Decreto del 27.04.2016 – Giudice Est. Dott. Petronzi
CONCORDATO PREVENTIVO - Concordato in continuità - Compatibilità con l’affitto di azienda - Esclusione

Ai sensi dell’art. 160 (così come modificato dal D.L. 83/2015, in merito alla soglia di sbarramento di minima soddisfazione del ceto chirografario, pari al 20%, per l’ammissibilità alla procedura) e dell’art. 186 bis L. Fall., non può dirsi in continuità il piano concordatario che preveda l’affitto d’azienda finalizzato alla successiva alienazione della stessa all’affittuario. Ciò in ragione del dato testuale dell’art. 186 bis L. Fall., che non annovera l’affitto d’azienda tra le ipotesi che danno luogo alla continuità, del rilievo che l’imprenditore affittante non parteciperebbe al rischio d’impresa proprio della vera e propria continuità aziendale e della circostanza che la continuità aziendale temporanea cui è funzionale l’affitto sarebbe riferita ad un soggetto terzo.

Riferimenti normativi

R.D. 16.03.1942 n. 267, art. 160

R.D. 16.03.1942 n. 267, art. 186 bis

Conformi

Trib. Pordenone, 4.08.2015

Trib. Arezzo, 27.02.2015

Trib. Busto Arsizio, 1.10.2014

Trib. Patti, 12.11.2013

Trib. Trento, 6.04.2013

Trib. Terni, 29.01.2013

Trib. Ravenna, 29.10.2013

Contra

Trib. Bolzano, 10.03.2015

Trib. Roma, 24.03.2015

Trib. Ravenna, 28.04.2015

Trib. Alessandria, 18.01.2016

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Tribunale di Como, Decreto del 25.4.2016 (Dott. Alessandro D’Aniello)
Processo civile – Notifica atto di citazione a mezzo posta – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di citazione – Mancata costituzione del convenuto Conseguenze

La mancata produzione in giudizio da parte dell’attore dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di citazione, eseguita a mezzo posta, non attiene a profili di nullità ma integra carenza di prova dell’esistenza del procedimento notificatorio. Deve escludersi la possibilità che l’attestazione dell’effettiva ricezione dell’atto notificato possa avvenire con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all’avviso di ricevimento, in quanto nemmeno l’attestazione dell’ufficio postale relativa alla data di consegna dell’atto notificato può surrogare la forma tipica richiesta dalla legge, tenuto conto dello specifico rimedio apprestato dalla L. 890/82, ossia del rilascio di duplicato dell’avviso di ricevimento in casi di smarrimento dell’originale.

Riferimenti normativi

Legge n. 890/1982

Codice Civile, Art. 164

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Tribunale di Como, Sentenza n. 525 del 20.4.2016 (Dott. Alessandro Petronzi)
Contratti – Mutuo – Interessi usurai – Cumulo tra interessi corrispettivi e interessi di mora – Sussiste – Metodo di calcolo

Ai fini della verifica della usurarietà del mutuo è necessario considerare anche il tasso di mora, ma non sono prima facie condivisibili quegli orientamenti che postulano la mera sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora (e nel caso di specie anche della penale), sia perché pretendono di operare una opinabile somma algebrica di entità ed istituti giuridici aventi diversi presupposti e funzioni, sia perché ad opinare diversamente, si ammetterebbe la illogica possibilità di facoltizzare lo stesso debitore, attraverso il proprio inadempimento, a trasformare il mutuo da oneroso a gratuito secondo gli effetti di cui all’art. 1815 comma II c.c., sia ancora perché la base temporale da considerare ai fini del calcolo dei vari interessi risulta sempre diversa, essendo gli interessi corrispettivi calcolati sulla intera durata del mutuo, mentre quelli moratori solo dal momento dell’inadempimento o del ritardato adempimento. Anche laddove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso di interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo. Ne consegue che un cumulo del tasso corrispettivo e di quello di mora rileva non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Riferimenti normativi

Legge 16 marzo 1942 n. 267, Art. 93 RD

Codice Procedura Civile, Art. 645

Conformi

Tribunale di Milano, sentenza n. 11997 del 27.10.2015

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Tribunale di Como, Sentenza n. 470/2016 del 12.4.2016 (Dott.ssa Barbara Cao)
Divisione – Divisione ereditaria – Collazione - Necessità

In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l’onere di fornire la prova.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 713
Codice Civile, Art. 724

Conformi

Cassazione civile, sez. II, 1.2.1995, n. 1159

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Tribunale di Como, Sentenza n. 475 del 12.04.2016 – Dott.ssa Porrini
PROCEDIMENTO CIVILE - Eccezione - Eccezione in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità

Anche ove non si versi nell’ipotesi di eccezioni in senso stretto, la parte che ne abbia interesse deve provvedere all’allegazione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi nel rispetto dei termini processuali stabiliti dalla legge e, quindi, nella prima difesa utile rispetto al momento della conoscenza-disponibilità dei fatti stessi ovvero del loro emergere come processualmente rilevanti.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 112
Codice di Procedura Civile, art. 183

Conformi
Cass. civ., sez. III, 18.10.2012, n. 17896
Cass. civ., sez. I, 11.03.2011, n. 5872
Cass. civ., sez. VI, 4.03.2011, n. 5333
Contra

Cass. civ., sez. un., 7.05.2013, n. 10531
Cass. civ., sez. VI, 13 .01.2012, n. 409
Cass. civ., sez. II, 15.10.2009, n. 21929

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Tribunale di Como, Sentenza n. 470/2016 del 12.4.2016 (Dott.ssa Barbara Cao)
Divisione - Divisione ereditaria - Collazione - Concessione di un immobile in comodato - Donazione soggetta a collazione - Configurabilità - Esclusione

In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell’”animus donandi”, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 713
Codice Civile, Art. 1803

Conformi
Cassazione civile, sez. II, 23.11.2006, n. 24866

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Tribunale di Como, Sentenza n. 427 del 31.03.2016 – Dott.ssa Iori /2
AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE - Azione civile - Esercizio in sede penale - Liquidazione di provvisionale in sede penale - Imputazione sul danno liquidato in sede civile - Necessità - Fondamento

In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche d’ufficio, deve tenere conto dell’eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all’imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l’effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2059

Codice di Penale, art. 185

Codice di Procedura Civile, art. 539

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 24.03.2011, n. 6739

Cass. Civ., sez. III, 4.05.1989, n. 2074

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Tribunale di Como, Sentenza n. 427 del 31.03.2016 – Dott.ssa Iori
RESPONSABILITA’ MEDICA - Applicabilità ratione temporis dei criteri di liquidazione previsti dal c.d. Decreto Balduzzi - Applicabilità a fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi

I criteri di liquidazione previsti dal c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158 del 2012) per i danni derivanti da responsabilità medica sono applicabili anche ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto trattasi di meri criteri di liquidazione del danno non incidenti sul diritto alla prestazione. Il contrasto giurisprudenziale sul punto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Riferimenti normativi

Decreto Legge 13.09.2012 n. 158, art. 3

Decreto Legislativo 7.09.2005 n. 209, art. 138

Decreto Legislativo 7.09.2005 n. 209, art. 139

Conformi

Trib. Milano, 12113/2015

Trib. Milano, sez. I, 26.03.2015, n. 4014

Trib. Como, 2.07.2015, n. 1153

Trib. Como, 13.04.2015, n. 641

Contra

Trib. Milano, sez. V, 18.11.2014, n. 13574

Trib. Brindisi, 18.07.2014

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. Cao) – sentenza n. 295/2016
Demansionamento – onere della prova – quantificazione del danno

La prova del danno derivante da dequalificazione, che può assumere diversa natura, può essere fornita anche ai sensi dell’art 2729 codice civile, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, e a tal fine possono, ad esempio, essere valutate quali elementi presuntivi la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione. Quanto alla quantificazione del danno, essa può avvenire con liquidazione equitativa ogniqualvolta non sia possibile determinarla sulla base di criteri precisi di carattere medico-legale.

riferimenti normativi
art. 2103 c.c.
art. 2729 c.c.

conformi
Cass. Civ. Sez. Un. del 17 luglio 2008 n. 19596
Cass. Civ. Sez. Lav. del 26 novembre 2008 n. 28274

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