Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 96/13 del 17.01.2013 – Dott.ssa Sommazzi
DIRITTO CIVILE – contratti –assicurazione (contratto di) - durata

La clausola di polizzaassicurativa, predisposta dall’assicuratore su modulo o formulario, relativa altermine in cui l’assicurato deve dare disdetta per evitare la rinnovazione delrapporto alla scadenza del suo termine di durata, facendo carico all’assicuratodi “dare disdetta” con lettera raccomandata almeno tre mesi primadella scadenza, va interpretata in base a criteri posti dagli art. 1366 e 1370c.c., con la conseguenza che la disdetta medesima, inviata con letteraraccomandata prima dei tre mesi, non può ritenersi tardiva, per il solo fattoche sia pervenuta all’assicuratore in data successiva, ma pur sempre anteriorealla scadenza del contratto.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1366

Codice Civile art. 1370

Conformi

Cass., Sez. I 05.06.1985, n. 3353

Cass., Sez. I 15.05.1980, n. 3195,3196, 3197, 3198, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205

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Trib. di Como (Nardecchia), sent.n. 35/2013 del 6.12.2012 dep. 10.1.2013
Prova testimoniale civile -Esame dei testi - Risposte dei testi - Apprezzamenti e pareri - Immissioni -Normale tollerabilità - Accertamento - Mezzi istruttori - Prova per testi -Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Codice Civile (1942) art. 2697

Codice Procedura Civile art. 115

Codice Procedura Civile art. 116

LS 26 ottobre 1995 n. 477 L.

In tema di immissioni (nellaspecie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi diprova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previstodall’art. 844 c.c. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, nonvenendo in rilievo l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (inparticolare la l. n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cuifinalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non didisciplinare i rapporti di vicinato. Pertanto, è ammissibile la provatestimoniale quando la stessa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la direttapercezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizivalutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell’ipotesi in cui -trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stessedifficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.

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Trib. di Como (Nardecchia), sent.n. 35/2013 del 6.12.2012 dep. 10.1.2013
Proprietà - Immissioni -Azione diretta a far cessare le immissioni eccedenti la normale tollerabilità -Legittimazione passiva

Codice Civile (1942) art. 2043

Codice Civile (1942) art. 2058

Codice Civile (1942) art. 844

 

L’azione diretta a far cessare leimmissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. rientra tra leazioni negatorie di natura reale a tutela della proprietà. Tale azione puòessere esperita anche nei confronti dell’autore materiale delle immissioni (equindi del conduttore) quando allo stesso debba essere imposto un”facere” o un “non facere” suscettibile di esecuzioneforzata in caso di diniego, o quando l’attore chieda puramente e semplicementela cessazione delle immissioni; va invece proposta nei confronti delproprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effettoreale, come avviene quando è volta a far accertare in via definitival’illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifichestrutturali del bene indispensabili per farle cessare.

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Trib. di Como (Nardecchia), sent.n. 37/2013 del 6.12.2012 dep. 10.1.2013
Obbligazioni e contratti -Conclusione del contratto - Contratti del consumatore - Disciplina -"Consumatore" e "professionista" - Nozione - Contratto difideiussione accessorio a contratto bancario - Applicabilità in astratto delladisciplina degli art. 1469 bis e ss. del c.c. - Fondamento - Fattispecie.

Codice Civile (1942) art. 1469 bis

LS 21 dicembre 1999 n. 526 art. 25 L.

Al fine dell’applicazione delladisciplina di cui agli art. 1469 bis ss. c.c. relativa ai contratti delconsumatore, deve essere considerato “consumatore” la persona fisicache, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude uncontratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estraneeall’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato”professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica,sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro dellasua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del”professionista” non è necessario che il contratto sia posto inessere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione,essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connessoall’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. (Fattispecie nellaquale il Tribunale, pur affermando in astratto l’applicabilità, ai contratti difideiussione che accedono ai contratti bancari, degli art. 1469 bis ss. delc.c., in funzione della accessorietà del contratto di fideiussione edell’attrattività della qualità del debitore principale, l’ha esclusarelativamente a un contratto di fideiussione prestato a favore di un debitoreesercente l’attività di impresa e relativo a un debito collegato a  tale attività).

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Trib. di Como (Nardecchia), sent.n. 34/2013 del 28.11.2012 dep. 10.1.2013
Donazione - Atto dicointestazione di una somma di denaro presso un istituto di credito - Natura didonazione indiretta - Condizioni - Accertamento dell'esistenza dell'animusdonandi - Necessità

Codice Civile (1942) art. 769

La possibilità che costituiscadonazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilitàdisgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito -qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essereappartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazioneindiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi,consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nelmomento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

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Trib. Como – Sezione Lavoro (dott.sa B. Cao), Sentenza n.207/2013
LAVORO SUBORDINATO(rapporto di) - durata del rapporto - contratto a tempo determinato - nullitàdel termine

Le ragioni dell’apposizione deltermine devono risultare specifiche la dizione “necessità derivantidall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperirecon il normale organico” difetta del carattere circostanziato e puntuale e nonè idoneo a evidenziare una specifica connessione tra la natura temporanea dellaprestazione e le esigenze produttive invocate, le quali per come formulatepotrebbero perfettamente attagliarsi ad una assunzione a tempo indeterminato. Afronte dell’assoluta genericità della specificazione delle ragionigiustificatrici va ritenuta nulla l’apposizione del termine e accertatal’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con lacondanna al risarcimento del danno.

Riferimento normativi

D.Lgs. 06/09/2001 n. 368

Legge 183/10

Legge 92/10

Decreto Legge 76/13

Legge 78/14

Conformi

Trib. Milano 15/06/2012

Trib. Milano 26/03/2012

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Trib. Como – Sezione Lavoro (dott.sa B. Cao), Sentenza n.192/2013
LAVORO SUBORDINATO(rapporto di) - contratto a chiamata

Laddove si provi che l’attivitànon è stata prestata saltuariamente, ma tutti i giorni a tempo pieno,l’attività lavorativa si inquadra come attività di lavoro subordinato a tempopieno indeterminato, in quanto il contratto a chiamata si caratterizza per ladiscrezionalità con il quale il datore di lavoro decide sull’an, sul quantum esul quando della prestazione lavorativa. Se la prestazione invece  risulta caratterizzata dalla continuità edalla rigidità tipica del lavoro dipendente subordinato il contratto intercorsoil contratto dovrà essere correttamente qualificato anche ai fini della giustaretribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione applicando il CCNLapplicabile al tipo di mansioni svolte.

Riferimento normativi

Costituzione art. 36

Codice Civile 2094

Conformi

Trib. Trento 10/01/1993

Trib. Firenze 25/01/2011

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Trib. Como – Sez. Lavoro(dott. B. Cao), Sent. n. 147/2013
Lavoro subordinato (rapportodi) – Assegni famigliari D.P.R. 797/55 (T.U. sugli assegni famigliari) –Pagamento diretto degli assegni famigliari dall’I.N.P.S.

Il rapporto previdenziale siinstaura automaticamente con il sorgere del rapporto di lavoro e allacorresponsione degli assegni famigliari è preposta la cassa all’uopo costituitae amministrata dall’I.N.P.S. che, quale ente gestore, è l’unico soggettoobbligato al pagamento, mentre il datore di lavoro, inserendosi nel rapportocon i lavoratori come mero adiectus solutionis causa è passivamentelegittimato, nei confronti del dipendente soltanto rispetto alla domanda concui questo pretenda gli assegni già corrisposti dall’I.N.P.S. al datore dilavoro e da questi non versati all’avente diritto, è necessario che illavoratore provi di aver fatto richiesta di assegni al datore di lavoro.

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Trib. Como – Sezione Lavoro (dott.sa B. Cao), Sentenza n.191/2013
LAVORO SUBORDINATO(rapporto di) - licenziamento - giusta causa

Una lite tra colleghi all’internodi uno stabilimento industriale è un fatto grave specie ove si passi alle viedi fatto, ma anche quando è previsto dal CCCNL quale causa di licenziamento ilgiudice deve valutare in concreto la gravità, se il lavoratore non avevaprecedenti e se non era stato provocato.

Riferimento normativi

Codice Civile 2119

Conformi

Cass. Civ. 12132/98

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Trib. Como – Sez. Lavoro(dott. L. Tomasi), Sent. n. 106/13
Lavoro subordinato (rapportodi) – Tutela delle condizioni di lavoro – Domanda di risarcimento dei danniconseguenti ad infortunio sul lavoro – Obblighi ex art. 2087 c.c. – Criteri divalutazione

La sentenza di patteggiamento nonè ontologicamente qualificabile come una sentenza di condanna econseguentemente non può da essa discendere l’ammissione di responsabilità daparte dell’imputato e quindi ritenere tale prova utilizzabile nel procedimentocivile.

Sul risarcimento: applicazionedelle tabelle milanesi. Per la personalizzazione in misura massima bisognaallegare prove atte a giustificarla, in caso contrario è possibile procederealla personalizzazione tenuto conto di tutti gli elementi utili acquisiti alprocesso e delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Mancatoriconoscimento dei danni materiali ed esistenziali perché già ricompresi neldanno biologico personalizzato. Dalla penale responsabilità del datore dilavoro deriva il risarcimento del danno differenziale che si identifica nellaquota di danno biologico non indennizzato da I.N.A.I.L.

In presenza di una lesionebiologica i pregiudizi conseguenti alla menomazione psicofisica (il pregiudizionon patrimoniale consistente nel non poter fare e quello ravvisato nella pena enel dolore conseguenti e cioè nella sofferenza morale determinata dal non poterfare) sono due aspetti della stessa realtà essendo la sofferenza moralecomponente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il danno biologico, per quantoriguarda le normative previdenziali, non può sostanziarsi in un concettoontologicamente distinto da quello che riguarda la normativa civilistica.

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