Codice Civile (1942) art. 1469 bis

LS 21 dicembre 1999 n. 526 art. 25 L.

Al fine dell’applicazione delladisciplina di cui agli art. 1469 bis ss. c.c. relativa ai contratti delconsumatore, deve essere considerato “consumatore” la persona fisicache, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude uncontratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estraneeall’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato”professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica,sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro dellasua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del”professionista” non è necessario che il contratto sia posto inessere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione,essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connessoall’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. (Fattispecie nellaquale il Tribunale, pur affermando in astratto l’applicabilità, ai contratti difideiussione che accedono ai contratti bancari, degli art. 1469 bis ss. delc.c., in funzione della accessorietà del contratto di fideiussione edell’attrattività della qualità del debitore principale, l’ha esclusarelativamente a un contratto di fideiussione prestato a favore di un debitoreesercente l’attività di impresa e relativo a un debito collegato a  tale attività).