Laddove si provi che l’attivitànon è stata prestata saltuariamente, ma tutti i giorni a tempo pieno,l’attività lavorativa si inquadra come attività di lavoro subordinato a tempopieno indeterminato, in quanto il contratto a chiamata si caratterizza per ladiscrezionalità con il quale il datore di lavoro decide sull’an, sul quantum esul quando della prestazione lavorativa. Se la prestazione invece risulta caratterizzata dalla continuità edalla rigidità tipica del lavoro dipendente subordinato il contratto intercorsoil contratto dovrà essere correttamente qualificato anche ai fini della giustaretribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione applicando il CCNLapplicabile al tipo di mansioni svolte.
Riferimento normativi
Costituzione art. 36
Codice Civile 2094
Conformi
Trib. Trento 10/01/1993
Trib. Firenze 25/01/2011