Laddove si provi che l’attivitànon è stata prestata saltuariamente, ma tutti i giorni a tempo pieno,l’attività lavorativa si inquadra come attività di lavoro subordinato a tempopieno indeterminato, in quanto il contratto a chiamata si caratterizza per ladiscrezionalità con il quale il datore di lavoro decide sull’an, sul quantum esul quando della prestazione lavorativa. Se la prestazione invece  risulta caratterizzata dalla continuità edalla rigidità tipica del lavoro dipendente subordinato il contratto intercorsoil contratto dovrà essere correttamente qualificato anche ai fini della giustaretribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione applicando il CCNLapplicabile al tipo di mansioni svolte.

Riferimento normativi

Costituzione art. 36

Codice Civile 2094

Conformi

Trib. Trento 10/01/1993

Trib. Firenze 25/01/2011