Codice Civile (1942) art. 2697

Codice Procedura Civile art. 115

Codice Procedura Civile art. 116

LS 26 ottobre 1995 n. 477 L.

In tema di immissioni (nellaspecie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi diprova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previstodall’art. 844 c.c. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, nonvenendo in rilievo l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (inparticolare la l. n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cuifinalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non didisciplinare i rapporti di vicinato. Pertanto, è ammissibile la provatestimoniale quando la stessa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la direttapercezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizivalutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell’ipotesi in cui -trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stessedifficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.