La sentenza di patteggiamento nonè ontologicamente qualificabile come una sentenza di condanna econseguentemente non può da essa discendere l’ammissione di responsabilità daparte dell’imputato e quindi ritenere tale prova utilizzabile nel procedimentocivile.

Sul risarcimento: applicazionedelle tabelle milanesi. Per la personalizzazione in misura massima bisognaallegare prove atte a giustificarla, in caso contrario è possibile procederealla personalizzazione tenuto conto di tutti gli elementi utili acquisiti alprocesso e delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Mancatoriconoscimento dei danni materiali ed esistenziali perché già ricompresi neldanno biologico personalizzato. Dalla penale responsabilità del datore dilavoro deriva il risarcimento del danno differenziale che si identifica nellaquota di danno biologico non indennizzato da I.N.A.I.L.

In presenza di una lesionebiologica i pregiudizi conseguenti alla menomazione psicofisica (il pregiudizionon patrimoniale consistente nel non poter fare e quello ravvisato nella pena enel dolore conseguenti e cioè nella sofferenza morale determinata dal non poterfare) sono due aspetti della stessa realtà essendo la sofferenza moralecomponente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il danno biologico, per quantoriguarda le normative previdenziali, non può sostanziarsi in un concettoontologicamente distinto da quello che riguarda la normativa civilistica.