In tema di azione revocatoriafallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto correntedell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67,secondo comma, Legge Fallimentare, quando risulti che, attraverso tali atti, ilterzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale deldebitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi neisuoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto, in qualità di terzofideiussore, l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1936
Legge Fallimentare art. 67
Conformi
Cass. Civ., sez. I 14.02.2011, n.3583
Cass. Civ., sez. I 12.08.2009, n. 18234
Cass. Civ. Sez. Unite 12.08.2005, n. 16874
Il richiesto provvedimentod’urgenza non è concedibile quando la disciplina sostanziale attualmente invigore non riconosca il diritto rispetto al quale è domandata la cautela, ancheove il giudice adito, reputando tale disciplina in contrasto con laCostituzione, intenda rimettere la relativa questione alla CorteCostituzionale.
Conformi
Cass., Sez. Lav., n. 13415 del12.12.1991
Trib. Milano, ord. 13.05.2013
Trib. Tivoli, ord. 22.05.2013
Trib. Bologna, ord. 6.05.2013
Contra
Trib. Mantova, ord. 30.04.2013
Trib. Catania, ord. 9.05.2013
Trib. Monza, ord. 13.05.2013
Il disposto dell’art. 2 del D.L.24 del 25.03.2013, così come convertito dalla L. 57 del 23.05.2013, consentendol’accesso ai trattamenti a base di cellule staminali (in assenza disperimentazione clinica e della preventiva autorizzazione all’immissione incommercio da parte dell’AIFA) ai soli pazienti che abbiano già avviato talitrattamenti presso una struttura sanitaria pubblica in epoca antecedentel’entrata in vigore del D.L. medesimo (in conformità al previgente D.M.5.12.2006), non è tacciabile di incostituzionalità per irragionevolezza econtrasto con il disposto dell’art. 3 Cost.. La norma citata, infatti, da unlato,manifesta la volontà del legislatore di regolamentare per il futurol’accesso ai trattamenti a base di cellule staminali in base al principio diprecauzione, promuovendone la sperimentazione (ai sensi dell’art. 2 comma 2bisD.L. 24/2013) in un contesto in cui siano assicurati l’uso di preparaticonformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione europea, latrasparenza delle modalità di preparazione dei farmaci e la valutazione dellasperimentazione da parte dell’AIFA. Dall’altro, l’individuazione dei soggettiautorizzati a continuare le cure in base al dato cronologico (inizio deltrattamento prima del 25.03.2013), è stata effettuata in base al principio etico,largamente seguito in sanità, secondo cui un trattamento sanitario avviato chenon abbia provocato gravi effetti collaterali non deve essere interrotto.
Riferimenti normativi
Costituzione art. 3 e art. 32
Decreto Legge n. 24 del25.03.2013
Decreto Ministeriale 5.12.2006
Legge n. 57 del 23.05.2013
Conformi
Trib. Foggia, ord. 26.04.2013
Trib. Milano, ord. 13.05.2013
Trib. Tivoli, ord. 22.05.2013
Trib. Benevento, ord. 17.05.2013
Contra
Trib. Mantova, ord. 30.04.2013
Trib. Catania, ord. 9.05.2013
Trib. Monza, ord. 13.05.2013
Il fallimento del debitoreprincipale, verificatosi in pendenza del giudizio di pagamento proposto controil fideiussore, non comporta il trasferimento della causa al giudicefallimentare, stante il carattere solidale della responsabilità del medesimo ela conseguente autonomia dell’azione di pagamento rispetto a quella proponibilecontro il debitore principale.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1944
Legge Fallimentare art. 24
Conformi
Cass. Civ. sez. III 26.09.2005, n. 18770
L’onere della prova in ordine aipresupposti per l’applicabilitàdell’art. 1956 c.c. grava sul fideiussore, che invoca la propria liberazione,in forza di tale disposizione.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1956
Codice Civile art. 2697
Conformi
Cass. Civ., Sez. III 07.02.2006 n. 2524
Cass. Civ., Sez. I 22.05.2003 n. 8040
Il danno non patrimonialederivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile acondizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesionesia grave, cioè superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri disolidarietà sociale e che il danno non sia futile, ovvero consistente in merifastidi; la parte danneggiata da un siffatto comportamento illecito ha infattidiritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. che devonoessere liquidati in un’unica somma da determinarsi tenendo conto di tutti gliaspetti che il danno assume in concreto nella vita della persona –sofferenzefisiche e psichiche, restrizioni alla vita familiare o affettiva-.
Riferimenti normativi
Costituzione art. 2
Codice Civile art. 2059
Conformi
Cass. Civ., Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972
Cass. 15350/09
Cass. Civ., Sez. III 13.11.2009 n. 24030
Cass. Civ., Sez. III 17.09.2010 n. 19816
L’opponibilità delle cessioni di credito al Fallimento delcedente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 della Legge 52/1991, opera esclusivamentenel caso in cui dette cessioni siano riconducibili allo schema contrattuale delfactoring. Detto schema contrattuale trova la sua ratio nella causa vendendidei crediti dell’imprenditore, che non può ritenersi esclusadall’assunzione da parte del factor di obbligazioni accessorie di naturafinanziaria o gestoria. Solo laddove la pattuizione contrattuale non prevedal’effettivo trasferimento dei crediti al factor si deve ritenere sussistente lafattispecie del mandato gestorio all’incasso: in tal caso, gli atti solutoridei terzi debitori ceduti sono soggetti alla disciplina generale di cuiall’art. 44 e di cui all’art. 67, secondo comma, della Legge Fallimentare.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1260 e art.1703
Legge n. 52 del 21.02.1991 art. 5e art. 7
Legge Fallimentare art. 44 e art.67
Conformi
Cass. Civ., sez. I 3.12.2012, n.21603
Cass. Civ., sez. I 7.03.2008, n. 6192
In tema di compravenditainternazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci datrasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove laprestazione caratteristica deve essere eseguita e come “luogo di consegnaprincipale” va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazioneritenuta tale in base a criteri economici (ossia il luogo di recapito finaledella merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltantogiuridica dell’acquirente), con la conseguenza che sussiste la giurisdizionedel giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamentenascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei benialienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n.44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate in materia dalla Convenzione diVienna. L’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore,eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché ilsuccessivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all’individuazione delluogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nelsenso che contengono una regola di diritto idonea a disciplinare i rapportiobbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.
Riferimenti normativi
Regolamento CE n. 44/2001 art. 2
Regolamento CE n. 44/2001 art. 5
Convenzione di Vienna art. 31
Convenzione di Vienna art. 57
Conformi
Cass. Civ., Sez. Un. 2.05.2012,n. 6640
Cass. Civ., Sez. Un. 5.10.2009,n. 21191
Contra
Cass. Civ., Sez. Un., 3.01.2007,n. 7
In tema di trasporto di merci, lapattuizione della clausola Cif comportal’assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli onericonnessi, ma non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo diconsegna.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1378
Codice Civile art. 1510
Conformi
Cass. Civ., Sez. III 20.07.2011,n. 15905
Cass. Civ., Sez. Un. ord.06.07.2005, n. 14208
L’ipotesi di responsabilitàregolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, essendosancita per ragioni e finalità di interesse generale, ha naturaextracontrattuale e, conseguentemente, trova ambito di applicazione più ampiodi quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fariferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoiaventi causa), dovendosi ritenere operante anche a carico del direttore dei lavori che abbiapartecipato alla costruzione dell’immobile in posizione di effettiva autonomia decisionale. Detta responsabilità del direttore deilavori, peraltro, può coesistere in via solidale con la responsabilitàcontrattuale dell’appaltatore, qualora i rispettivi inadempimenti abbianoconcorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente,trovando tale solidarietà fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c.,il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, siestende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere atitolo di responsabilità contrattuale.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1669 e art.2055
Conformi
Cass. Civ., sez. II 27.08.2012,n. 14650
Cass. Civ., sez. II 16.02.2006, n. 3406