Massimario
Tribunale di Como,Sentenza n. 853 del 5 giugno 2013 – Dott.ssa Sommazzi / 2
DIRITTO FALLIMENTARE - Azionerevocatoria fallimentare - Fallimento del titolare del conto corrente bancario- Revocabilità delle rimesse sul conto corrente bancario effettuate dal terzofideiussore -Condizioni

In tema di azione revocatoriafallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto correntedell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67,secondo comma, Legge Fallimentare, quando risulti che, attraverso tali atti, ilterzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale deldebitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi neisuoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto, in qualità di terzofideiussore, l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1936

Legge Fallimentare art. 67

Conformi

Cass. Civ., sez. I 14.02.2011, n.3583

Cass. Civ., sez. I 12.08.2009, n. 18234

Cass. Civ. Sez. Unite 12.08.2005, n. 16874

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Tribunale di Como, Ordinanza cautelare del 10.06.2013 – Dott.ssa Tomasi /2
PROVVEDIMENTI DI URGENZA -Condizioni per la concessione

Il richiesto provvedimentod’urgenza non è concedibile quando la disciplina sostanziale attualmente invigore non riconosca il diritto rispetto al quale è domandata la cautela, ancheove il giudice adito, reputando tale disciplina in contrasto con laCostituzione, intenda rimettere la relativa questione alla CorteCostituzionale.

Conformi

Cass., Sez. Lav., n. 13415 del12.12.1991

Trib. Milano, ord. 13.05.2013

Trib. Tivoli, ord. 22.05.2013

Trib. Bologna, ord. 6.05.2013

Contra

Trib. Mantova, ord. 30.04.2013

Trib. Catania, ord. 9.05.2013

Trib. Monza, ord. 13.05.2013

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Tribunale di Como, Ordinanza cautelare del 10.06.2013 – Dott.ssaTomasi
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Somministrazione di terapie a base dicellule staminali in assenza di sperimentazione clinica

Il disposto dell’art. 2 del D.L.24 del 25.03.2013, così come convertito dalla L. 57 del 23.05.2013, consentendol’accesso ai trattamenti a base di cellule staminali (in assenza disperimentazione clinica e della preventiva autorizzazione all’immissione incommercio da parte dell’AIFA) ai soli pazienti che abbiano già avviato talitrattamenti presso una struttura sanitaria pubblica in epoca antecedentel’entrata in vigore del D.L. medesimo (in conformità al previgente D.M.5.12.2006), non è tacciabile di incostituzionalità per irragionevolezza econtrasto con il disposto dell’art. 3 Cost.. La norma citata, infatti, da unlato,manifesta la volontà del legislatore di regolamentare per il futurol’accesso ai trattamenti a base di cellule staminali in base al principio diprecauzione, promuovendone la sperimentazione (ai sensi dell’art. 2 comma 2bisD.L. 24/2013) in un contesto in cui siano assicurati l’uso di preparaticonformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione europea, latrasparenza delle modalità di preparazione dei farmaci e la valutazione dellasperimentazione da parte dell’AIFA. Dall’altro, l’individuazione dei soggettiautorizzati a continuare le cure in base al dato cronologico (inizio deltrattamento prima del 25.03.2013), è stata effettuata in base al principio etico,largamente seguito in sanità, secondo cui un trattamento sanitario avviato chenon abbia provocato gravi effetti collaterali non deve essere interrotto.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 3 e art. 32

Decreto Legge n. 24 del25.03.2013

Decreto Ministeriale 5.12.2006

Legge n. 57 del 23.05.2013

Conformi

Trib. Foggia, ord. 26.04.2013

Trib. Milano, ord. 13.05.2013

Trib. Tivoli, ord. 22.05.2013

Trib. Benevento, ord. 17.05.2013

Contra

Trib. Mantova, ord. 30.04.2013

Trib. Catania, ord. 9.05.2013

Trib. Monza, ord. 13.05.2013

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Tribunale di Como,Sentenza n. 853 del 5 giugno 2013 – Dott.ssa Sommazzi
DIRITTO FALLIMENTARE - Azione di pagamento contro il fideiussore -Fallimento del debitore principale - Visattractiva del foro fallimentare -Esclusione - Fondamento

Il fallimento del debitoreprincipale, verificatosi in pendenza del giudizio di pagamento proposto controil fideiussore, non comporta il trasferimento della causa al giudicefallimentare, stante il carattere solidale della responsabilità del medesimo ela conseguente autonomia dell’azione di pagamento rispetto a quella proponibilecontro il debitore principale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1944

Legge Fallimentare art. 24

Conformi

Cass. Civ. sez. III 26.09.2005, n. 18770

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Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 1045/13 del 3.06.2013 – Dott.ssa Sommazzi
Obbligazione – fideiussione –liberazione del fideiussore – onere della prova

L’onere della prova in ordine aipresupposti  per l’applicabilitàdell’art. 1956 c.c. grava sul fideiussore, che invoca la propria liberazione,in forza di tale disposizione.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1956

Codice Civile art. 2697

Conformi

Cass. Civ., Sez. III 07.02.2006 n. 2524

Cass. Civ., Sez. I 22.05.2003 n. 8040

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Tribunale di Como, Sezione Prima, Sentenza n. 857/13 del 3.06.2013 – Dott.ssa Montanari
Obbligazioni – fatto illecito –danno non patrimoniale – risarcimento - presupposti

Il danno non patrimonialederivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile acondizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesionesia grave, cioè superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri disolidarietà sociale e che il danno non sia futile, ovvero consistente in merifastidi; la parte danneggiata da un siffatto comportamento illecito ha infattidiritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. che devonoessere liquidati in un’unica somma da determinarsi tenendo conto di tutti gliaspetti che il danno assume in concreto nella vita della persona –sofferenzefisiche e psichiche, restrizioni alla vita familiare o affettiva-.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Codice Civile art. 2059

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972

Cass. 15350/09

Cass. Civ., Sez. III 13.11.2009 n. 24030

Cass. Civ., Sez. III 17.09.2010 n. 19816

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Tribunale di Como, Sentenzan. 831 del 3 giugno 2013 – Dott.ssa Montanari
DIRITTO FALLIMENTARE -Opponibilità al Fallimento del cedente delle cessioni di credito ai sensidell’art. 5 L. 52/1991 - Configurabilità del contratto di factoring - Mandatogestorio all’incasso - Esclusione

L’opponibilità  delle cessioni di credito al Fallimento delcedente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5  e 7 della Legge 52/1991, opera esclusivamentenel caso in cui dette cessioni siano riconducibili allo schema contrattuale delfactoring. Detto schema contrattuale trova la sua ratio nella causa vendendidei crediti dell’imprenditore, che non può ritenersi esclusadall’assunzione da parte del factor di obbligazioni accessorie di naturafinanziaria o gestoria. Solo laddove la pattuizione contrattuale non prevedal’effettivo trasferimento dei crediti al factor si deve ritenere sussistente lafattispecie del mandato gestorio all’incasso: in tal caso, gli atti solutoridei terzi debitori ceduti sono soggetti alla disciplina generale di cuiall’art. 44 e di cui all’art. 67, secondo comma, della Legge Fallimentare.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1260 e art.1703

Legge n. 52 del 21.02.1991 art. 5e art. 7

Legge Fallimentare art. 44 e art.67

Conformi

Cass. Civ., sez. I 3.12.2012, n.21603

Cass. Civ., sez. I 7.03.2008, n. 6192

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Tribunale di Como, Sentenzan. 786 del 23 maggio 2013 – Dott.ssa Sommazzi /2
GIURISDIZIONE CIVILE -Compravendita internazionale di cose mobili - Luogo di consegna - Giurisdizionedel giudice del luogo di consegna - Prevalenza del Regolamento CE n. 44 del2001 sulla Convenzione di Vienna

In tema di compravenditainternazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci datrasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove laprestazione caratteristica deve essere eseguita e come “luogo di consegnaprincipale” va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazioneritenuta tale in base a criteri economici (ossia il luogo di recapito finaledella merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltantogiuridica dell’acquirente), con la conseguenza che sussiste la giurisdizionedel giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamentenascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei benialienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n.44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate in materia dalla Convenzione diVienna. L’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore,eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché ilsuccessivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all’individuazione delluogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nelsenso che contengono una regola di diritto idonea a disciplinare i rapportiobbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.

Riferimenti normativi

Regolamento CE n. 44/2001 art. 2

Regolamento CE n. 44/2001 art. 5

Convenzione di Vienna art. 31

Convenzione di Vienna art. 57

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un. 2.05.2012,n. 6640

Cass. Civ., Sez. Un. 5.10.2009,n. 21191

Contra

Cass. Civ., Sez. Un., 3.01.2007,n. 7

 

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Tribunale di Como, Sentenzan. 786 del 23 maggio 2013 – Dott.ssa Sommazzi
COMPRAVENDITA- Trasporto merci- Clausole speciali - Clausola Cif - Effetti

In tema di trasporto di merci, lapattuizione della clausola  Cif comportal’assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli onericonnessi, ma non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo diconsegna.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1378

Codice Civile art. 1510

Conformi

Cass. Civ., Sez. III 20.07.2011,n. 15905

Cass. Civ., Sez. Un. ord.06.07.2005, n. 14208

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Tribunale di Como, Sentenzan. 776 del 23 maggio 2013 – Dott. Febbraro
APPALTO TRA PRIVATI - Rovina edifetti di cose immobili - Responsabilità solidale tra appaltatore e direttoredei lavori - Responsabilità extracontrattuale e contrattuale - Estensibilità -Condizioni

L’ipotesi di responsabilitàregolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, essendosancita per ragioni e finalità di interesse generale, ha naturaextracontrattuale e, conseguentemente, trova ambito di applicazione più ampiodi quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fariferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoiaventi causa), dovendosi ritenere operante anche  a carico del direttore dei lavori che abbiapartecipato alla costruzione dell’immobile in posizione di effettiva autonomia decisionale.  Detta responsabilità del direttore deilavori, peraltro, può coesistere in via solidale con la responsabilitàcontrattuale dell’appaltatore, qualora i rispettivi inadempimenti abbianoconcorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente,trovando tale solidarietà fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c.,il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, siestende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere atitolo di responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1669 e art.2055

Conformi

Cass. Civ., sez. II 27.08.2012,n. 14650

Cass. Civ., sez. II 16.02.2006, n. 3406

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