La clausola di polizzaassicurativa, predisposta dall’assicuratore su modulo o formulario, relativa altermine in cui l’assicurato deve dare disdetta per evitare la rinnovazione delrapporto alla scadenza del suo termine di durata, facendo carico all’assicuratodi “dare disdetta” con lettera raccomandata almeno tre mesi primadella scadenza, va interpretata in base a criteri posti dagli art. 1366 e 1370c.c., con la conseguenza che la disdetta medesima, inviata con letteraraccomandata prima dei tre mesi, non può ritenersi tardiva, per il solo fattoche sia pervenuta all’assicuratore in data successiva, ma pur sempre anteriorealla scadenza del contratto.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1366

Codice Civile art. 1370

Conformi

Cass., Sez. I 05.06.1985, n. 3353

Cass., Sez. I 15.05.1980, n. 3195,3196, 3197, 3198, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205