Le ragioni dell’apposizione deltermine devono risultare specifiche la dizione “necessità derivantidall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperirecon il normale organico” difetta del carattere circostanziato e puntuale e nonè idoneo a evidenziare una specifica connessione tra la natura temporanea dellaprestazione e le esigenze produttive invocate, le quali per come formulatepotrebbero perfettamente attagliarsi ad una assunzione a tempo indeterminato. Afronte dell’assoluta genericità della specificazione delle ragionigiustificatrici va ritenuta nulla l’apposizione del termine e accertatal’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con lacondanna al risarcimento del danno.
Riferimento normativi
D.Lgs. 06/09/2001 n. 368
Legge 183/10
Legge 92/10
Decreto Legge 76/13
Legge 78/14
Conformi
Trib. Milano 15/06/2012
Trib. Milano 26/03/2012