Il rapporto previdenziale siinstaura automaticamente con il sorgere del rapporto di lavoro e allacorresponsione degli assegni famigliari è preposta la cassa all’uopo costituitae amministrata dall’I.N.P.S. che, quale ente gestore, è l’unico soggettoobbligato al pagamento, mentre il datore di lavoro, inserendosi nel rapportocon i lavoratori come mero adiectus solutionis causa è passivamentelegittimato, nei confronti del dipendente soltanto rispetto alla domanda concui questo pretenda gli assegni già corrisposti dall’I.N.P.S. al datore dilavoro e da questi non versati all’avente diritto, è necessario che illavoratore provi di aver fatto richiesta di assegni al datore di lavoro.