Massimario
Trib. Como – Sez. Lavoro(dott. L. Tomasi), Sent. n. 43/2013
Lavoro subordinato (rapportodi) – Durata del rapporto – Contratto a tempo determinato – Nullità dellaclausola di termine

In caso di insussistenza delleragioni giustificative del termine, in base ai principi generali in materia dinullità parziale del contratto ex art. 1344 c.c., all’illegittimità del terminee alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, conseguel’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapportodi lavoro a tempo indeterminato, oltre alla riammissione in servizio spetta exart. 32 D.Lgs. 183/10 un’indennità risarcitoria.

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Tribunale di Como, Sentenza n. 40/13 del 14.12.2012 – Dott.ssaSommazzi
DIRITTO CIVILE – contratti –atti unilaterali - forma convenzionale – volontà delle parti

Anche laddove si ritenesseapplicabile la norma di cui all’art. 1352 agli atti unilaterali, la stessa ènorma interpretativa della volontà delle parti e non pone una presunzione insenso tecnico, e pertanto si deve ritenere che la previsione della forma dellalettera raccomandata quale  formaconvenzionale per la disdetta contrattuale sia da interpretarsi nel senso chela volontà di disdetta deve manifestarsi con atto scritto e sottoscritto dallaparte, trasmesso al destinatario con mezzi che non possano generare dubbisull’effettiva ricezione della comunicazione. Tali dubbi non sussistono qualorala disdetta sia trasmessa a mezzo fax.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1352

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1539 del 12.11.2012 – Dott.Nardecchia
GARANZIA FIDEIUSSORIA – Mancanza nullità del contratto preliminare –immobili da ristrutturare – applicabilità - esclusione

L’assenza di garanziafideiussoria ex art. 2 D.Lgs 122/2005 a garanzia delle somme versate dalpromittente acquirente non rende nullo il preliminare di vendita dell’immobilein corso di ristrutturazione essendo la norma applicabile solo agli immobili dacostruire.

Riferimenti normativi

D. Lgs 122/2005 art.2

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini) – Ordinanza ai sensi dell’art. 1 co. 47 e ss. Legge 28/06/2012 n. 92
Licenziamento per giusta causa

L’Alterco con un collega di lavoro seguito dalle vie di fatto, pur se, per reazione, alle sue provocazioni verbali giustifica il licenziamento. La lettera di giustificazioni se ha per oggetto fatti sfavorevoli al ricorrente e favorevoli alla controparte ha valore confessorio e fa piena prova di quanto affermato dal ricorrente. Non si può attribuire rilevanza all’inesistenza di conseguenze negative, in quanto l’esistenza del danno non è elemento costitutivo della fattispecie di inadempimento che legittima il licenziamento. Se il ccnl prevede solo la rissa quale giusta causa di recesso, il termine rissa deve essere inteso quale concetto civilistico (più lato di quello penalistico) e comunque il ccnl di riferimento prevede che ricorre il licenziamento senza preavviso per azioni che costituiscono delitti a norma di legge e l’elencazione dei fatti disciplinarmente rilevanti ha carattere indicativo e non esaustivo, pertanto rientra nelle azioni che costituiscono delitti ai sensi di legge, anche il delitto di percosse. L’abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente con potenziale pregiudizio per incolumità delle persone costituiscono mancanza di rilevante gravità idonea a far irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento.

riferimenti normativi

art. 2119 c.c.

art. 6 L. 604/66

art. 2118 c.c.

difformi

pretura di Monza 22/07/1982

Cass. Civ. Sez. Lav. 14305/06

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Tribunale di Como – 11.11/19.11.2008 n. 369/08 – Dott. Fargnoli – D. (Avv. Castronovo) – INPS (Avv. Mogavero)
Prestazioni – Assegno per il nucleo familiare – Diniego – Decorso dei termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo - Decadenza – Dies ad quem – Ricorso amministrativo tardivo avverso il diniego - Irrilevanza.

Il termine di decadenza dall’azione giudiziale, la cui durata, annuale o triennale dipende dalla natura pensionistica o meno del petitum ed è ultroneo investigare allorquando risulti prospetticamente decorso anche il termine più lungo, decorre dalle varie tappe della sequenza procedimentale previste dall’art. 47 D.P.R. 639/1970, come modificato dal D.L. 384/1992 conv. in L. 438/1992, entro il limite del termine per l’esaurimento del procedimento amministrativo, e non ridecorre in caso di presentazione di ricorso tardivo avverso il diniego di prestazione.

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Tribunale Como, 24.2 – 13.5.2009, n.686/09 (Dr.ssa Simonetta Scirpo)
DANNO DA VACANZA ROVINATA - Danno patrimoniale da inadempimento contrattuale e danno non patrimoniale

Artt.1218 e 2059 c.c. – Direttiva 90/314/CCE

Nell’ipotesi in cui il turista provi la conclusione del contratto ed il pagamento del prezzo, è onere dell’agenzia  di viaggi dimostrare di aver regolarmente adempiuto la propria prestazione. L’offerta di alternative di viaggio in prima classe ma non in business class, come pattuito, non vale ad integrare la prova suddetta, laddove sia dimostrata una specifica esigenza del turista, nella specie connessa a motivi di salute, di poter viaggiare in business class.

Deve dunque essere rimborsato il prezzo corrisposto.

Diversamente, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata, perchè, pur a fronte della Direttiva 90/314/CCE, presupposti e contenuto del danno non patrimoniale devono essere valutati alla luce della nota sentenza n.26972/08 Cass.S.U. che ravvisa la sussistenza di detto danno nelle ipotesi di reato o di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, fra i quali non rientra il diritto alla vacanza, così come allegato.

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Tribunale di Como – 3.02/9.02.2009 n. 43/09 – Dott. Fargnoli – R (Avv. Miani) – INPS (Avv. Mogavero)
Pensioni – Riduzione della retribuzione settimanale media nell’ultimo quinquennio lavorativo - Incomprimibilità dell’importo della pensione – Riduzione retributiva extra quinquennio – Inapplicabilità del principio ex Corte Cost. 264/1994.

Il principio statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n 264/1994, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 8° comma, L.297/1982 nella parte in cui non prevede che, in caso di esercizio durante l’ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di lavoratore che abbia già maturato il requisito contributivo, la pensione non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo i periodi di minore contribuzione, è circoscritto alle riduzioni retributive dell’ultimo quinquennio di lavoro e non può estendersi a periodi ad esso anteriori a tale limite temporale, pur se successivi al raggiungimento del requisito pensionistico.

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Tribunale di Como – 2.02/13.02.2009 n. 41/09 – Dott. Fargnoli – G. (Avv.ti Galli, Palesse) – INPS (Avv. Mogavero).
Processo civile – Opposizione ad intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione – Natura di opposizione all’esecuzione – Legittimazione passiva dell’INPS - Insussistenza.

L’opposizione proposta all’intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione in forza di pregresse cartelle per crediti previdenziali, non opposte nei termini, ha natura di opposizione all’esecuzione, rispetto a cui l’ente previdenziale difetta di legittimazione processuale, competendo la qualità di convenuto al solo concessionario.

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Tribunale Como, 10.6 – 19.9.08, n.1219/08 (Dr.ssa Nicoletta Sommazzi)
CONVIVENZA MORE UXORIO - Domanda di restituzione di beni di arredamento - E' obbligazione naturale

Art.2034 c.c.

L’esborso effettuato, a favore del compagno, nell’ambito di un rapporto di convivenza more uxorio, per l’acquisto di beni di arredamento, deve considerarsi adempimento di un’obbligazione naturale, allorchè non sia provato il versamento di somme straordinarie e sia accertato invece un rapporto di proporzionalità tra quanto versato ed i doveri morali e sociali assunti dai convenuti, nella specie desumibile dalle circostanze che anche il compagno ha contribuito all’acquisto, così come alle spese di routine, che la convivenza si è protratta per anni (nella specie 8), che la figlia dei conviventi ha continuato ad abitare la casa dopo l’allontanamento della madre e non ultimo che la casa sia stata messa a disposizione dal padre del convivente.

L’azione per la ripetizione di quanto spontaneamente pagato non è quindi ammissibile ex art.2034 c.c.

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Tribunale Como, 10.6 – 19.9.08, n.1219/08 (Dr.ssa Nicoletta Sommazzi)
ESPRESSIONI OFFENSIVE NEGLI SCRITTI DIFENSIVI - Cancellazione e risarcimento del danno - Condizioni

Art.89 c.p.c.

L’affermazione secondo cui il convenuto avrebbe frequentato e fatto parte di ambienti malavitosi costituisce un’espressione offensiva di cui deve essere ordinata la cancellazione e che legittima il riconoscimento del danno – nella misura di Euro 850,00 – poichè del tutto estranea alle esigenze difensive in merito alla domanda di restituzione di beni di arredo e comunque ultronea a fronte dell’irrilevanza dei motivi determinanti la cessazione della convivenza tra le parti.

 

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