Codice Civile (1942) art. 769

La possibilità che costituiscadonazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilitàdisgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito -qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essereappartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazioneindiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi,consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nelmomento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.