Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 – Dott. Febbraro /2
RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - Configurabilità del dannobiologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Condizioni -Individuazione del lasso di tempo apprezzabile ai fini del risarcimento del danno

Al fine della riconoscibilità, iure hereditatis, del danno biologico incaso di morte non immediata del danneggiato, occorre che tra l’evento-lesione ela morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente per il concretizzarsidella perdita dell’integrità psico-fisica, fonte dell’obbligazionerisarcitoria. L’apprezzabilità della sopravvivenza ai fini del risarcimentodeve essere valutata non solo sotto il profilo temporale, ma anche sotto ilprofilo materiale (fattispecie nella quale non è stato riconosciuto ilrisarcimento del danno biologico iurehereditatis, essendo trascorse tra l’evento-lesione e il decesso meno di 48ore e non avendo patito il danneggiato una lucida agonia, in quantosopravvissuto in costante stato di coma non responsivo)

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2059

Conformi

Cass. Civ., Sez. III, 17.01.2008,n. 870

Tribunale di Como, 1.06.2010(R.G. n. 6536/2005)

Contra

Cass. Civ., Sez. III, 23.01.2014,n. 1361

Cass. Civ., Sez. III, 19.10.2007, n. 21976

Leggi di più
Tribunale di Como, Sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 – Dott. Febbraro
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - Sentenza di patteggiamento exart. 444 c.p.p. - Equiparabilità alla sentenza di condanna nel giudizio civiledi risarcimento del danno - Esclusione - Efficacia probatoria - Ammissibilità

La sentenza di applicazione dellapena su richiesta della parte, pur non potendosi tecnicamente configurare comesentenza di condanna (anche se è a questa equiparabile a determinati fini),presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza che esonera la contropartedall’onere della prova, costituendo senza dubbio elemento di prova, quantomenodi natura presuntiva, del fatto reato e, quindi, nella specie,  dell’esclusiva responsabilità della partenella causazione dell’evento fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Inogni caso, si impone al giudice civile , ove intenda disconoscere dettaefficacia probatoria, di individuare le ragioni per le quali l’imputato avrebbeammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale avrebbeprestato fede a tale ammissione, nonostante il disposto dell’art. 129 c.p.p..

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Penale art.129

Codice di Procedura Penale art.444

Codice di Procedura Penale art.651

Codice Civile art. 2697

Codice Civile art. 2727

Codice Civile art. 2729

Codice di Procedura Civile art.116

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., Sez. Lav., 30.01.2013, n. 2168

Cass. Civ., Sez. Lav., 8.01.2008, n. 132

Corte d’Appello di Roma, Sez.III, 2.12.2008

Tribunale di Milano, 16.01.2008

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., Sez. V, 19.10.2012, n. 17967

Cass. Civ., Sez. III, 11.05.2007, n. 10847

Cass. Civ., Sez. Lav., 21.03.2003, n. 4193

Corte d’Appello di Genova, Sez.I, 09.07.2007

Leggi di più
Tribunale di Como, Sentenza n. 19 del 9 gennaio 2014 – Dott.ssa Sommazzi
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Mancata adesione OPSE Argentina -Concorso di colpa dell’investitore - Esclusione

La negoziazione di titoliobbligazionari emessi dallo Stato Argentino, in difetto di informazionespecifica sui rischi dell’investimento proposto e in difetto di adeguatezzadell’investimento medesimo rispetto alla propensione al rischiodell’investitore, implicando  laviolazione degli obblighi di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob11522 del 1998, porta alla risoluzione del relativo contratto di acquisto perinadempimento dell’intermediario e al conseguente obbligo di risarcimento deidanni patiti dall’investitore. Sotto tale profilo, la mancata adesione dell’investitoreall’offerta pubblica di scambio promossa dallo Stato Argentino non rappresentaragione per ridurre l’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.,atteso che, secondo la constante giurisprudenza, la diligenza esigibile dalcreditore per evitare o ridurre il danno non può consistere nel procurarsialtrimenti l’oggetto della prestazione dovuta (nello specifico, non devespingersi sino all’adesione ad una nuova offerta di investimento, conl’assunzione di nuovi ed inevitabili rischi, rinunciando in tutto o in parteall’azione risarcitoria verso l’intermediario).

Riferimenti normativi

Regolamento Consob n. 11522/1998art. 28

Regolamento Consob n. 11522/1998art. 29

Codice Civile art. 1227

Conformi

Corte d’Appello di Torino,13.10.2010, n. 1494

Tribunale di Como, 26.11.2012, n.1548

Leggi di più
Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 30/2014
Rito lavoro – opposizione decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionaledell’opposto – inammisibilità – reconventio reconventionis-ammissibilità

La domanda riconvenzionaledell’opposto è inammissibile. Infatti, nell’ordinario giudizio di cognizione,che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo,l’opposto,rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverseda quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di unariconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare asua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negatoil diritto di difesa,  rispetto allanuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventioreconventionis.

riferimenti normativi

CodiceProcedura Civile, Art. 36

CodiceProcedura Civile, Art. 645

conforme

Cassazione civile, sentenza del3.1.2014, n. 51

Leggi di più
Trib. Como – Sezione Lavoro (dott.sa B. Cao), Sent n.159/2013
LAVORO SUBORDINATO(rapporto di) - tutela delle condizioni di lavoro - domanda di risarcimento deidanni conseguenti ad infortunio sul lavoro - obblighi ex art. 2087 c.c. -responsabilità del datore di lavoro - prova - danni

E’ ammissibile che l’accertamentodel fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche quando vi siaun provvedimento di archiviazione.

In caso di infortunio sul lavorola responsabilità ex art. 2087 è di carattere contrattuale e grava sul datoredi lavoro l’onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idoneead evitare l’evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattoriimprevisti ed imprevedibili.

La valutazione ai finidell’indennizzo da parte dell’assicuratore pubblico INAIL e quello espresso aifini del risarcimento civilistico sono del tutto indipendenti.

Quanto ai criteri di liquidazioneil giudice è chiamato a valutare congiuntamente entro il danno biologico tuttele sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato, il danno non patrimonialedeve essere allegato e provato e non può essere considerato in re ipsa. Il danno biologico e  il danno morale devono essere liquidati dalgiudice complessivamente all’esito di una personalizzazione del dannoaccertato.

Riferimento normativi

Codice Civile 2087

Conformi

Cass. Civ. Sez. Lavoro 14323/02

Cass. Civ. 8201/92

Leggi di più
Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Ordinanza. n. 249/2014
Lavoro subordinato (rapporto di) – trasferimento ex art 33 legge 10492– requisiti – momento cronologico insorgenza diritto – convivenza di fatto – irrilevanza– possibilità – onere prova

Alla stregua della nuovadisposizione il diritto di scegliere la sede sussiste non solo al momento dellacostituzione del rapporto, ma anche nel corso del rapporto e pure se lo statusdi handicappato sia stato riconosciuto in tempi successivi all’inizio dellavoro purchè, tuttavia, il trasferimento sia possibile per il datore dilavoro. Non hanno alcun rilievo né l’individuazione del momento cronologico,rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro, di insorgenza in capo allavoratore del diritto al trasferimento, né l’esistenza di una convivenza difatto tra il disabile bisognoso di assistenza e colui che invoca il diritto altrasferimento e nemmeno il fatto che il lavoratore assista con continuità ilfamiliare portatore di handicap.

A fronte dell’allegazione dellaricorrente sulla carenza di organico e sulla possibilità di sistemazione in unadiversa località è onere del convenuto dimostrare che il trasferimento delricorrente non sia possibile.

riferimenti normativi

Art. 33 Legge 10492

conforme

Tribunale di Bologna sentenza46412

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 037/14 del26.12.2013 – rel. Dott. Mancini
Successioni – Successionitestamentarie – Istituzione di erede e dei legati – Revocazione delledisposizioni testamentarie – modalità

La revoca del testamento, quando non è espressa (art.680 c.c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione deltestatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedentedisposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art.682 c.c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nelritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.) e nell’alienazione otrasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.).

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 680

Codice Civile art. 682

Codice Civile art. 684

Codice Civile art. 685

Codice Civile art. 686

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 037/14 del 26.12.2013 – rel. Dott. Mancini
Successioni – Successionitestamentarie – Istituzione di erede e dei legati - Revocazione delledisposizioni testamentarie – alienazione e trasformazione della cosa legata

La vendita di uno solo degliappartamenti relativi ad un immobile oggetto di legato configura una revocatacita del precedente testamento ai sensi dell’art. 686 c.c.; va invece esclusoche configuri una revoca la concessione del diritto di prelazione sul restanteappartamento e box. Infatti la presunzione di revoca del legato ex art. 686c.c. ricorre in caso di alienazione della cosa legata, e dunque riguardaesclusivamente l’ipotesi di trasferimento della proprietà della cosa. Devepertanto escludersi la revoca in caso di prelazione convenzionale di vendita alquale si riconnettono notoriamente effetti meramente obbligatori e nontraslativi.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 686

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 012/14 del 25.11.2013 – rel. Dott.ssa Sommazzi
Successioni – Successionitestamentarie – Forma dei testamenti – Testamenti ordinari – Testamentoolografo – efficacia probatoria

Il testamento olografo haun’efficacia probatoria privilegiata ed è di conseguenza impugnabile  solo con querela di falso. Quest’ultima, diper sé introducibile in ogni stato e grado del procedimento, richiede per larelativa proposizione tutta una serie di formalità, indicate nell’art. 221c.p.c.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 602

Codice di Procedura Civile art.221

Conformi

Cass. Civ. Sez. Un. 23.06.2010n.15169

Cass. Civ. Sez. II 24.05.2012 n. 8272

Leggi di più
Tribunale di Como, Sentenza n. 1355 del 9.10.2013 – Dott.ssa Sommazzi /2
COMPROMESSO EARBITRATO -Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza- Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza

In materia di arbitrato,l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostantela controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attieneal merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tragiudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del poteregiurisdizionale tra giudici e l’effetto della clausola compromissoria consisteproprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Neconsegue che, nonostante la formulazione dell’art. 819 ter c.p.c. (cosìcome novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), la decisione con cui il giudice, inpresenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta,chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisionepronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validitào all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.819 ter

Conformi

Cass. Civ., Sez. II 4.03.2011, n. 5265

Cass Civ., Sez. II21.11.2006, n. 24681

Leggi di più