La sentenza di applicazione dellapena su richiesta della parte, pur non potendosi tecnicamente configurare comesentenza di condanna (anche se è a questa equiparabile a determinati fini),presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza che esonera la contropartedall’onere della prova, costituendo senza dubbio elemento di prova, quantomenodi natura presuntiva, del fatto reato e, quindi, nella specie, dell’esclusiva responsabilità della partenella causazione dell’evento fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Inogni caso, si impone al giudice civile , ove intenda disconoscere dettaefficacia probatoria, di individuare le ragioni per le quali l’imputato avrebbeammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale avrebbeprestato fede a tale ammissione, nonostante il disposto dell’art. 129 c.p.p..
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Penale art.129
Codice di Procedura Penale art.444
Codice di Procedura Penale art.651
Codice Civile art. 2697
Codice Civile art. 2727
Codice Civile art. 2729
Codice di Procedura Civile art.116
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., Sez. Lav., 30.01.2013, n. 2168
Cass. Civ., Sez. Lav., 8.01.2008, n. 132
Corte d’Appello di Roma, Sez.III, 2.12.2008
Tribunale di Milano, 16.01.2008
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., Sez. V, 19.10.2012, n. 17967
Cass. Civ., Sez. III, 11.05.2007, n. 10847
Cass. Civ., Sez. Lav., 21.03.2003, n. 4193
Corte d’Appello di Genova, Sez.I, 09.07.2007