La sentenza di applicazione dellapena su richiesta della parte, pur non potendosi tecnicamente configurare comesentenza di condanna (anche se è a questa equiparabile a determinati fini),presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza che esonera la contropartedall’onere della prova, costituendo senza dubbio elemento di prova, quantomenodi natura presuntiva, del fatto reato e, quindi, nella specie,  dell’esclusiva responsabilità della partenella causazione dell’evento fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Inogni caso, si impone al giudice civile , ove intenda disconoscere dettaefficacia probatoria, di individuare le ragioni per le quali l’imputato avrebbeammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale avrebbeprestato fede a tale ammissione, nonostante il disposto dell’art. 129 c.p.p..

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Penale art.129

Codice di Procedura Penale art.444

Codice di Procedura Penale art.651

Codice Civile art. 2697

Codice Civile art. 2727

Codice Civile art. 2729

Codice di Procedura Civile art.116

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., Sez. Lav., 30.01.2013, n. 2168

Cass. Civ., Sez. Lav., 8.01.2008, n. 132

Corte d’Appello di Roma, Sez.III, 2.12.2008

Tribunale di Milano, 16.01.2008

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., Sez. V, 19.10.2012, n. 17967

Cass. Civ., Sez. III, 11.05.2007, n. 10847

Cass. Civ., Sez. Lav., 21.03.2003, n. 4193

Corte d’Appello di Genova, Sez.I, 09.07.2007