Al fine della riconoscibilità, iure hereditatis, del danno biologico incaso di morte non immediata del danneggiato, occorre che tra l’evento-lesione ela morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente per il concretizzarsidella perdita dell’integrità psico-fisica, fonte dell’obbligazionerisarcitoria. L’apprezzabilità della sopravvivenza ai fini del risarcimentodeve essere valutata non solo sotto il profilo temporale, ma anche sotto ilprofilo materiale (fattispecie nella quale non è stato riconosciuto ilrisarcimento del danno biologico iurehereditatis, essendo trascorse tra l’evento-lesione e il decesso meno di 48ore e non avendo patito il danneggiato una lucida agonia, in quantosopravvissuto in costante stato di coma non responsivo)

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2059

Conformi

Cass. Civ., Sez. III, 17.01.2008,n. 870

Tribunale di Como, 1.06.2010(R.G. n. 6536/2005)

Contra

Cass. Civ., Sez. III, 23.01.2014,n. 1361

Cass. Civ., Sez. III, 19.10.2007, n. 21976