La vendita di uno solo degliappartamenti relativi ad un immobile oggetto di legato configura una revocatacita del precedente testamento ai sensi dell’art. 686 c.c.; va invece esclusoche configuri una revoca la concessione del diritto di prelazione sul restanteappartamento e box. Infatti la presunzione di revoca del legato ex art. 686c.c. ricorre in caso di alienazione della cosa legata, e dunque riguardaesclusivamente l’ipotesi di trasferimento della proprietà della cosa. Devepertanto escludersi la revoca in caso di prelazione convenzionale di vendita alquale si riconnettono notoriamente effetti meramente obbligatori e nontraslativi.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 686