Massimario
Tribunale di Como, Sentenzan. 1032 dell’8 luglio 2013 – Dott. Nardecchia
COMPROMESSO E ARBITRATO -Arbitrato irrituale - Tassatività dei motivi di annullamento di cui all’art.808 terc.p.c. - Esclusione

I cinque motivi di annullamentodel lodo irrituale di cui all’art. 808 terc.p.c. (norma introdotta conil D.Lgs. n. 40 del 2006) non devono intendersi come tassativi, in quanto,essendo il lodo irrituale assimilabile ad un negozio giuridico, lo stesso potràcomunque essere impugnato come tale anche per i vizi che costituiscono causa dinullità e annullabilità dei contratti.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808 ter

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Tribunale di Como, Sentenzan. 1032 dell’8 luglio 2013 – Dott. Nardecchia /2
COMPROMESSO E ARBITRATO -Arbitrato irrituale - Scadenza del termine per l’emissione del lodo - Effetti -Proroga - Volontà delle parti

In tema di arbitrato irrituale,anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la scadenza del termineper l’adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti sianoindefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia,è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri. In ragione delcarattere negoziale del rapporto, è però possibile che le parti concedano unaproroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo,quale raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiestadalla natura della lite. La sussistenza della volontà delle parti di concedereuna proroga per l’emissione del lodo può essere desunta anche dal comportamentoprocessuale delle stesse (fattispecie nella quale le parti, comparse

 

personalmente dopo la scadenzadel termine per l’emissione del lodo, hanno risposto alle domande degli arbitrie, per il mezzo dei rispettivi legali, hanno insistito affinché il collegioarbitrale si pronunciasse sui mezzi di prova richiesti).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808 ter

Codice di Procedura Civile art.820

Conformi alla prima partedella massima

Cass. Civ., Sez. Lav. 22.11.2011, n. 24562

Cass. Civ., Sez. I 3.01.2001, n.58

Cass. Civ., Sez. I 8.09.1983, n.5523

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1031 dell’8 luglio 2013 – Dott.ssa Sommazzi
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Principio di non contestazione -Contestazione tardiva - Esclusione

Ai sensi dell’art. 115 c.p.c., laparte ha l’onere di contestare il fatto exadverso dedotto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersitale fatto definitivamente pacifico e non più gravata la controparte delrelativo onere probatorio.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.115

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 27.02.2008, n.5191

Cass. Civ., Sez. III 13.03.2012, n. 3951

Parzialmente conformi

Cass., Sez. Un. 23.01.2002, n. 761

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1035 dell’8 luglio 2013 – Dott.ssa Parlati
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE -Preclusioni - Rilevabilità d’ufficio

Il regime di preclusioniintrodotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solonell’interesse delle  parti, ma anchenell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con laconseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richiestedeve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamentoprocessuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione delcontraddittorio.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.112

Codice di Procedura Civile art.268

Conformi

Cass., Sez. II 30.11.2011, n. 25598

Cass., Sez. II 17.06.2010, n. 14625

Cass., Sez. III 18.03.2008, n. 7270

Cass., Sez. II16.05.2007, n. 11298

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Tribunale di Como, Sentenzan. 969 del 28.06.2013 – Dott. Nardecchia
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta- Clausole vessatorie - Clausola istitutiva di una perizia contrattuale -Carattere vessatorio - Esclusione

La clausola di un contratto diassicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone ilpotere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivodella loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o,comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui nonrientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degliartt. 1341 e 1342 cod. civ..

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1341

Codice Civile art. 1342

Conformi

Cass. Civ., Sez. III 11.05.2011, n. 10332

Cass. Civ., Sez. III 2.02.2006, n. 2277

Cass. Civ., Sez. III 18.12.1999,n. 14302

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Tribunale di Como, Sentenzan. 969 del 28.06.2013 – Dott. Nardecchia
COMPROMESSO E ARBITRATO -Arbitrato irrituale - Perizia contrattuale - Differenze

Si ha arbitrato irrituale quandole parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale lecontestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinatirapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla lorovolontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo,scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di unacontroversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico chepreventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della lorodeterminazione volitiva (fattispecie nella quale è stata riconosciuta naturaistitutiva di perizia contrattuale alla clausola del contratto di assicurazionecon la quale le parti si sono vincolate a demandare ai periti la valutazionedel danno, anche se agli stessi è stato demandato il compito della preventivaverifica della sussistenza di alcuni presupposti di operatività della polizza,essendo stata espressamente prevista la libertà per le parti di agire in ognisede per far valere l’operatività della polizza

 

o di eccepirne l’inoperatività,ferma restando la valutazione del danno risarcibile rimessa ai periti).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808 ter

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 10.05.2007, n.10705

Cass. Civ., sez. I 22.06.2005, n.13436

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Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 1032/13 del 19.06.2013 – Dott. Nardecchia
Procedimenti speciali – arbitratoirrituale – rispetto del termine - effetti

Nell’arbitrato irrituale iltermine stabilito per la pronuncia del lodo non è solo fattore di regolaritàdel procedimento, ma si configura come strutturalmente “conformativo” delpotere derivato agli arbitri dalla volontà delle parti di risolvere lacontroversia in via negoziale e limite dell’esistenza di detto potere, così chealla sua osservanza è subordinata non già o non tanto la regolarità delladeterminazione assunta, ma la stessa sua riferibilità alla volontà deicompromittenti.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808-ter

Codice di Procedura Civile art.820

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Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 1032/13 del 19.06.2013 – Dott. Nardecchia
Procedimenti speciali – lodoirrituale – impugnazione per nullità – impugnazione per nullità - presupposti

Alla stregua della previsione dicui all’art. 1429 c.c., n. 4, non può escludersi l’impugnazione del lodoirrituale anche per errore di diritto, ma solo a condizione che si tratti dierrore percettivo, consistente nell’errata rappresentazione della realtàgiuridica e cioè nella presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di unanorma giuridica, mentre resta preclusa dalla natura negoziale del lodoirrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nellavalutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sull’esistenza,vigenza o efficacia della norma di diritto.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808-ter

Codice di Procedura Civile art.828

Codice Civile art. 1428

Codice Civile art. 1429

Codice Civile art. 1431

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Tribunale di Como, Sentenzan. 885 del 14 giugno 2013 – Dott. Nardecchia
COMPROMESSO E ARBITRATO -Clausola compromissoria in statuto societario - Non conformità allaprescrizione dell’art. 34 del D. Lgs. 5/2003 - Nullità - Esclusione

E’ valida la clausolacompromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società e non conformeall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003. Tale norma ha, infatti, inteso unicamenteintrodurre nell’ordinamento, per le controversie endo societarie, unparticolare tipo di arbitrato in base a clausola compromissoria (caratterizzatoda talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agliamministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la carica, ancorchénon parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti divalersi di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitratorituale che per arbitrato irrituale.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808

Decreto Legislativo n. 5 del17.01.2003 art. 34

Conformi

Tribunale di Torino, sez. I25.11.2012

Tribunale di Modena, 7.10.2011, n.1551

Corte d’Appello di Napoli,27.01.2011

Corte d’Appello di Torino,18.09.2009

Corte d’Appello di Torino,8.03.2007

Parzialmente conformi

Cass. Civ., sez. I 4.06.2010, n.13664

Contra

Cass. Civ., sez. VI 10.10.2012,n. 17287

Cass. Civ., sez. III 20.07.2011, n. 15892

Cass. Civ. Sez. III 9.12.2010, n. 24867

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Tribunale di Como, Sentenzan. 885 del 14 giugno 2013 – Dott. Nardecchia / 2
COMPROMESSO E ARBITRATO -Clausola compromissoria in statuto societario - Non adeguamento allaprescrizione dell’art. 34 del D. Lgs. 5/2003 - Nullità - Esclusione

Il mancato adeguamento dellaclausola compromissoria anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. N. 5/2003 econtenuta nello statuto societario non determina la sua nullità sopravvenuta,ma la sua ultrattività con l’applicazione della disciplina codicistica sull’arbitratodi diritto comune. La validità della clausola compromissoria in relazioneall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003, infatti, deve essere valutata con riferimentoal momento in cui è stata redatta, vigendo in materia, sotto il profilosostanziale, il principio di irretroattività della legge nel tempo.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808

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Decreto Legislativo n. 5 del17.01.2003 art. 34

Conformi

Corte d’Appello di Bologna,26.03.2012

Tribunale di Bologna, 17.06.2008

Contra

Tribunale di Parma, 11.04.2008

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