I cinque motivi di annullamentodel lodo irrituale di cui all’art. 808 terc.p.c. (norma introdotta conil D.Lgs. n. 40 del 2006) non devono intendersi come tassativi, in quanto,essendo il lodo irrituale assimilabile ad un negozio giuridico, lo stesso potràcomunque essere impugnato come tale anche per i vizi che costituiscono causa dinullità e annullabilità dei contratti.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808 ter
In tema di arbitrato irrituale,anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la scadenza del termineper l’adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti sianoindefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia,è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri. In ragione delcarattere negoziale del rapporto, è però possibile che le parti concedano unaproroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo,quale raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiestadalla natura della lite. La sussistenza della volontà delle parti di concedereuna proroga per l’emissione del lodo può essere desunta anche dal comportamentoprocessuale delle stesse (fattispecie nella quale le parti, comparse
personalmente dopo la scadenzadel termine per l’emissione del lodo, hanno risposto alle domande degli arbitrie, per il mezzo dei rispettivi legali, hanno insistito affinché il collegioarbitrale si pronunciasse sui mezzi di prova richiesti).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808 ter
Codice di Procedura Civile art.820
Conformi alla prima partedella massima
Cass. Civ., Sez. Lav. 22.11.2011, n. 24562
Cass. Civ., Sez. I 3.01.2001, n.58
Cass. Civ., Sez. I 8.09.1983, n.5523
Ai sensi dell’art. 115 c.p.c., laparte ha l’onere di contestare il fatto exadverso dedotto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersitale fatto definitivamente pacifico e non più gravata la controparte delrelativo onere probatorio.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.115
Conformi
Cass. Civ., Sez. I 27.02.2008, n.5191
Cass. Civ., Sez. III 13.03.2012, n. 3951
Parzialmente conformi
Cass., Sez. Un. 23.01.2002, n. 761
Il regime di preclusioniintrodotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solonell’interesse delle parti, ma anchenell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con laconseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richiestedeve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamentoprocessuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione delcontraddittorio.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.112
Codice di Procedura Civile art.268
Conformi
Cass., Sez. II 30.11.2011, n. 25598
Cass., Sez. II 17.06.2010, n. 14625
Cass., Sez. III 18.03.2008, n. 7270
Cass., Sez. II16.05.2007, n. 11298
La clausola di un contratto diassicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone ilpotere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivodella loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o,comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui nonrientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degliartt. 1341 e 1342 cod. civ..
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1341
Codice Civile art. 1342
Conformi
Cass. Civ., Sez. III 11.05.2011, n. 10332
Cass. Civ., Sez. III 2.02.2006, n. 2277
Cass. Civ., Sez. III 18.12.1999,n. 14302
Si ha arbitrato irrituale quandole parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale lecontestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinatirapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla lorovolontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo,scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di unacontroversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico chepreventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della lorodeterminazione volitiva (fattispecie nella quale è stata riconosciuta naturaistitutiva di perizia contrattuale alla clausola del contratto di assicurazionecon la quale le parti si sono vincolate a demandare ai periti la valutazionedel danno, anche se agli stessi è stato demandato il compito della preventivaverifica della sussistenza di alcuni presupposti di operatività della polizza,essendo stata espressamente prevista la libertà per le parti di agire in ognisede per far valere l’operatività della polizza
o di eccepirne l’inoperatività,ferma restando la valutazione del danno risarcibile rimessa ai periti).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808 ter
Conformi
Cass. Civ., Sez. I 10.05.2007, n.10705
Cass. Civ., sez. I 22.06.2005, n.13436
Nell’arbitrato irrituale iltermine stabilito per la pronuncia del lodo non è solo fattore di regolaritàdel procedimento, ma si configura come strutturalmente “conformativo” delpotere derivato agli arbitri dalla volontà delle parti di risolvere lacontroversia in via negoziale e limite dell’esistenza di detto potere, così chealla sua osservanza è subordinata non già o non tanto la regolarità delladeterminazione assunta, ma la stessa sua riferibilità alla volontà deicompromittenti.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808-ter
Codice di Procedura Civile art.820
Alla stregua della previsione dicui all’art. 1429 c.c., n. 4, non può escludersi l’impugnazione del lodoirrituale anche per errore di diritto, ma solo a condizione che si tratti dierrore percettivo, consistente nell’errata rappresentazione della realtàgiuridica e cioè nella presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di unanorma giuridica, mentre resta preclusa dalla natura negoziale del lodoirrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nellavalutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sull’esistenza,vigenza o efficacia della norma di diritto.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808-ter
Codice di Procedura Civile art.828
Codice Civile art. 1428
Codice Civile art. 1429
Codice Civile art. 1431
E’ valida la clausolacompromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società e non conformeall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003. Tale norma ha, infatti, inteso unicamenteintrodurre nell’ordinamento, per le controversie endo societarie, unparticolare tipo di arbitrato in base a clausola compromissoria (caratterizzatoda talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agliamministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la carica, ancorchénon parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti divalersi di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitratorituale che per arbitrato irrituale.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808
Decreto Legislativo n. 5 del17.01.2003 art. 34
Conformi
Tribunale di Torino, sez. I25.11.2012
Tribunale di Modena, 7.10.2011, n.1551
Corte d’Appello di Napoli,27.01.2011
Corte d’Appello di Torino,18.09.2009
Corte d’Appello di Torino,8.03.2007
Parzialmente conformi
Cass. Civ., sez. I 4.06.2010, n.13664
Contra
Cass. Civ., sez. VI 10.10.2012,n. 17287
Cass. Civ., sez. III 20.07.2011, n. 15892
Cass. Civ. Sez. III 9.12.2010, n. 24867
Il mancato adeguamento dellaclausola compromissoria anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. N. 5/2003 econtenuta nello statuto societario non determina la sua nullità sopravvenuta,ma la sua ultrattività con l’applicazione della disciplina codicistica sull’arbitratodi diritto comune. La validità della clausola compromissoria in relazioneall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003, infatti, deve essere valutata con riferimentoal momento in cui è stata redatta, vigendo in materia, sotto il profilosostanziale, il principio di irretroattività della legge nel tempo.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808
Preleggi art. 11
Decreto Legislativo n. 5 del17.01.2003 art. 34
Conformi
Corte d’Appello di Bologna,26.03.2012
Tribunale di Bologna, 17.06.2008
Contra
Tribunale di Parma, 11.04.2008