La negoziazione di titoliobbligazionari emessi dallo Stato Argentino, in difetto di informazionespecifica sui rischi dell’investimento proposto e in difetto di adeguatezzadell’investimento medesimo rispetto alla propensione al rischiodell’investitore, implicando  laviolazione degli obblighi di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob11522 del 1998, porta alla risoluzione del relativo contratto di acquisto perinadempimento dell’intermediario e al conseguente obbligo di risarcimento deidanni patiti dall’investitore. Sotto tale profilo, la mancata adesione dell’investitoreall’offerta pubblica di scambio promossa dallo Stato Argentino non rappresentaragione per ridurre l’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.,atteso che, secondo la constante giurisprudenza, la diligenza esigibile dalcreditore per evitare o ridurre il danno non può consistere nel procurarsialtrimenti l’oggetto della prestazione dovuta (nello specifico, non devespingersi sino all’adesione ad una nuova offerta di investimento, conl’assunzione di nuovi ed inevitabili rischi, rinunciando in tutto o in parteall’azione risarcitoria verso l’intermediario).

Riferimenti normativi

Regolamento Consob n. 11522/1998art. 28

Regolamento Consob n. 11522/1998art. 29

Codice Civile art. 1227

Conformi

Corte d’Appello di Torino,13.10.2010, n. 1494

Tribunale di Como, 26.11.2012, n.1548