Massimario
Tribunale diComo, Sentenza n. 381 del 20.02.2014 – Dott. Petronzi
SPESE GIUDIZIALI- Intervento in causa del terzo iussuiudicis

Qualora il convenuto, nelresistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatticontestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata incausa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domandaattrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilitàdel terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo acarico della parte attrice, ancorché quest’ultima, quale parte più diligente,abbia provveduto a notificare al terzo l’atto di chiamata.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.107

Codice di Procedura Civile, art.91

Conformi

Cass. civ., sez. III, 15.12.2003,n. 19181

Cass. Civ., sez. III, 17.05.2001, n. 6757

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Tribunale di Como, Sentenza n. 380 del 20.02.2014 – Dott. Canepa
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - Consulente tecnicod'ufficio - Nomina - Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Materia dicompetenza di consulenti di uno specifico albo professionale - Insindacabilitàdella scelta

Le norme relative alla scelta del consulente tecnicod’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la sceltariservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenzadel consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste,all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito. Ne consegue che ladecisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra)iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale siriferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcunalbo professionale, non richiede specifica motivazione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 191

Disp. Att. Codice di Procedura Civile, art. 22

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 12.04.2001, n. 5437

Cass.Civ., sez. lav., 16.10.1995, n. 10801

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Tribunale di Como, Sentenza n. 389/14 del 20.02.2014 – rel. Dott.ssaD’Osualdo
Contratti – Contratti collegati –Collegamento negoziale – Requisiti

Perché possa configurarsi uncollegamento negoziale in senso tecnico sono necessari un requisito oggettivo,costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati allaregolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di unafinalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ed unrequisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti divolere, non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti inessere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fineulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propriaautonomia anche dal punto di vista causale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1321

Codice Civile art. 1322

Conformi

Cass. Civ. 17.05.2010 n. 11974

Cass. Civ. 16.03.2006 n. 5851

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Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 392/14 del 20.02.2014– rel. Dott. Nardecchia
Giudizio di opposizione a decretoingiuntivo – Dichiarazione di incompetenza – Nullità e revoca del decretoingiuntivo – Riassunzione della causa - termine perentorio

Nel caso di incompetenza (pervalore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo,il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio dellapropria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiararesia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità deldecreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissandoun termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causadavanti al giudice competente.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.38

Codice di Procedura Civile art.50

Codice di Procedura Civile art.633

Codice di Procedura Civile art.637

Codice di Procedura Civile art.645

Conformi

Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2007n. 11748

Cass. Civ. Sez. III 11.07.2006 n. 15720

Cass. Civ. Sez. III 11.07.2006 n. 15694

Cass. Civ. Sez. II 22.06.2005 n. 13353

Cass. Civ. Sez. II 09.11.2004 n. 21297

Cass. Civ. Sez. III 17.12.2004 n. 23491

Cass. Civ. Sez. III 14.07.2003 n. 10981

Cass. Civ. Sez. II 04.04.2003 n. 5310

Cass. Civ. Sez. Lav. 23.01.1999 n. 656

Cass. Civ. Sez. III 17.03.1998 n. 2843

Cass. Civ. Sez. I 28.02.1996 n. 1584

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Tribunale di Como, Sentenza n. 389/14 del 20.02.2014 – rel. Dott.ssa D’Osualdo
Contratti – Contratti collegati –Collegamento negoziale – Requisiti

Il collegamento negoziale vienerealizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservanouna loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente eteleologicamente, come collegato con altri, cosicché le vicende che investonoun contratto possono ripercuotersi sull’altro.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1321

Codice Civile art. 1322

Conformi

Cass. Civ. 17.05.2010 n. 11974

Cass. Civ. 16.03.2006 n. 5851

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Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 382/14 del 20.02.2014 – Pres. Collegio Dott. Febbraro
Successioni – Successionitestamentarie – Testamento olografo – contestazione autenticità

La contestazione dell’autenticitàdel testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve esseresollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolverel’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensidell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e dell’equiparazione che, a certi fini,la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cuiall’art. 221 e ss. cod. proc. civ.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 602

Codice di Procedura Civile art.221

Conformi

Cass. Civ. Sez. II 03.08.1968n.2793

Cass. Civ. Sez. II 30.10.2003 n. 16362

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Tribunale di Como, Sentenza n. 377 del 18.02.2014 – Dott.ssa Cao
ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - Beni relativamente impignorabili - Pensione divecchiaia – Modalità di calcolo del quinto pignorabile

L’importo della pensione divecchiaia suscettibile di essere pignorato nei limiti del quinto, per creditidiversi da quelli legislativamente previsti come qualificati, ferma in ognicaso restando la necessità di farne salva la parte corrispondente alla pensionesociale, deve essere calcolato sulla differenza tra la pensione sociale equella concretamente percepita dal debitore esecutato e non sull’interoammontare di quest’ultima.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.545

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 7.08.2013,n. 18755

Corte d’Appello diSalerno, sez.III, n. 3128

Contra

Tribunale di Firenze, 30.03.2013

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Tribunale di Como, Sentenza n. 371/14 del 18.02.2014 – rel. Dott.ssaD’Osualdo
Tutela consumatori – Mediazione –Clausola penale – Vessatorietà – Nullità – Riduzione della penale - Condizioni

L’accertata e radicale nullitàdella clausola penale non consente al giudice di ridurre la stessaequitativamente ex art. 1384 c.c., in quanto l’applicazione di tale previsionepresuppone la validità ed efficacia della clausola.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 33

Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 36

Codice Civile art. 1754

Codice Civile art. 1384

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Tribunale di Como, Sentenza n. 371/14 del 18.02.2014 – rel. Dott.ssaD’Osualdo
Tutela consumatori – Mediazione –Rifiuto a contrarre – Clausola penale – Vessatorietà - Nullità

Deve ritenersi vessatoria equindi nulla ex art. 36 comma primo del Dlgs 206 del 2005 la clausola che prevedeuna penale pari alla provvigione per l’ipotesi di rifiuto del venditore diaccettare una proposta d’acquisto conforme all’incarico.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 33

Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 36

Codice Civile art. 1754

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Tribunale di Como, Sentenza n. 371/14 del 18.02.2014 – rel. Dott.ssaD’Osualdo
Tutela consumatori – Mediazione –Rifiuto a contrarre – Clausola penale – Vessatorietà - Nullità

Poiché la parte non ha l’obbligodi concludere il contratto oggetto di mediazione, neppure alle condizionipreviste dall’incarico conferito al mediatore, la previsione del medesimocompenso per il mediatore nel caso che il contratto sia concluso e in quelloche non lo sia, sia pure per ingiustificato rifiuto della parte, non trovaalcuna giustificazione.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 33

Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 36

Codice Civile art. 1754

Conformi

Cass. Civ. 2010 n. 22357

Cass. Civ. 2006 n. 5095

Cass. Civ. 2003 n. 11244

Cass. Civ. 1998 n. 9904

Cass. Civ. 1997 n. 11389

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