Qualora il convenuto, nelresistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatticontestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata incausa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domandaattrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilitàdel terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo acarico della parte attrice, ancorché quest’ultima, quale parte più diligente,abbia provveduto a notificare al terzo l’atto di chiamata.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art.107
Codice di Procedura Civile, art.91
Conformi
Cass. civ., sez. III, 15.12.2003,n. 19181
Cass. Civ., sez. III, 17.05.2001, n. 6757
Le norme relative alla scelta del consulente tecnicod’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la sceltariservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenzadel consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste,all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito. Ne consegue che ladecisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra)iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale siriferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcunalbo professionale, non richiede specifica motivazione.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 191
Disp. Att. Codice di Procedura Civile, art. 22
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 12.04.2001, n. 5437
Cass.Civ., sez. lav., 16.10.1995, n. 10801
Perché possa configurarsi uncollegamento negoziale in senso tecnico sono necessari un requisito oggettivo,costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati allaregolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di unafinalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ed unrequisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti divolere, non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti inessere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fineulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propriaautonomia anche dal punto di vista causale.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1321
Codice Civile art. 1322
Conformi
Cass. Civ. 17.05.2010 n. 11974
Cass. Civ. 16.03.2006 n. 5851
Nel caso di incompetenza (pervalore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo,il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio dellapropria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiararesia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità deldecreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissandoun termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causadavanti al giudice competente.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.38
Codice di Procedura Civile art.50
Codice di Procedura Civile art.633
Codice di Procedura Civile art.637
Codice di Procedura Civile art.645
Conformi
Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2007n. 11748
Cass. Civ. Sez. III 11.07.2006 n. 15720
Cass. Civ. Sez. III 11.07.2006 n. 15694
Cass. Civ. Sez. II 22.06.2005 n. 13353
Cass. Civ. Sez. II 09.11.2004 n. 21297
Cass. Civ. Sez. III 17.12.2004 n. 23491
Cass. Civ. Sez. III 14.07.2003 n. 10981
Cass. Civ. Sez. II 04.04.2003 n. 5310
Cass. Civ. Sez. Lav. 23.01.1999 n. 656
Cass. Civ. Sez. III 17.03.1998 n. 2843
Cass. Civ. Sez. I 28.02.1996 n. 1584
Il collegamento negoziale vienerealizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservanouna loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente eteleologicamente, come collegato con altri, cosicché le vicende che investonoun contratto possono ripercuotersi sull’altro.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1321
Codice Civile art. 1322
Conformi
Cass. Civ. 17.05.2010 n. 11974
Cass. Civ. 16.03.2006 n. 5851
La contestazione dell’autenticitàdel testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve esseresollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolverel’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensidell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e dell’equiparazione che, a certi fini,la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cuiall’art. 221 e ss. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 602
Codice di Procedura Civile art.221
Conformi
Cass. Civ. Sez. II 03.08.1968n.2793
Cass. Civ. Sez. II 30.10.2003 n. 16362
L’importo della pensione divecchiaia suscettibile di essere pignorato nei limiti del quinto, per creditidiversi da quelli legislativamente previsti come qualificati, ferma in ognicaso restando la necessità di farne salva la parte corrispondente alla pensionesociale, deve essere calcolato sulla differenza tra la pensione sociale equella concretamente percepita dal debitore esecutato e non sull’interoammontare di quest’ultima.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art.545
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 7.08.2013,n. 18755
Corte d’Appello diSalerno, sez.III, n. 3128
Contra
Tribunale di Firenze, 30.03.2013
L’accertata e radicale nullitàdella clausola penale non consente al giudice di ridurre la stessaequitativamente ex art. 1384 c.c., in quanto l’applicazione di tale previsionepresuppone la validità ed efficacia della clausola.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 33
Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 36
Codice Civile art. 1754
Codice Civile art. 1384
Deve ritenersi vessatoria equindi nulla ex art. 36 comma primo del Dlgs 206 del 2005 la clausola che prevedeuna penale pari alla provvigione per l’ipotesi di rifiuto del venditore diaccettare una proposta d’acquisto conforme all’incarico.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 33
Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 36
Codice Civile art. 1754
Poiché la parte non ha l’obbligodi concludere il contratto oggetto di mediazione, neppure alle condizionipreviste dall’incarico conferito al mediatore, la previsione del medesimocompenso per il mediatore nel caso che il contratto sia concluso e in quelloche non lo sia, sia pure per ingiustificato rifiuto della parte, non trovaalcuna giustificazione.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 33
Decreto Legislativo n. 206 del06.09.2005 (Codice del Consumo) art. 36
Codice Civile art. 1754
Conformi
Cass. Civ. 2010 n. 22357
Cass. Civ. 2006 n. 5095
Cass. Civ. 2003 n. 11244
Cass. Civ. 1998 n. 9904
Cass. Civ. 1997 n. 11389