Alla stregua della nuovadisposizione il diritto di scegliere la sede sussiste non solo al momento dellacostituzione del rapporto, ma anche nel corso del rapporto e pure se lo statusdi handicappato sia stato riconosciuto in tempi successivi all’inizio dellavoro purchè, tuttavia, il trasferimento sia possibile per il datore dilavoro. Non hanno alcun rilievo né l’individuazione del momento cronologico,rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro, di insorgenza in capo allavoratore del diritto al trasferimento, né l’esistenza di una convivenza difatto tra il disabile bisognoso di assistenza e colui che invoca il diritto altrasferimento e nemmeno il fatto che il lavoratore assista con continuità ilfamiliare portatore di handicap.

A fronte dell’allegazione dellaricorrente sulla carenza di organico e sulla possibilità di sistemazione in unadiversa località è onere del convenuto dimostrare che il trasferimento delricorrente non sia possibile.

riferimenti normativi

Art. 33 Legge 10492

conforme

Tribunale di Bologna sentenza46412