La domanda riconvenzionaledell’opposto è inammissibile. Infatti, nell’ordinario giudizio di cognizione,che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo,l’opposto,rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverseda quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di unariconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare asua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negatoil diritto di difesa,  rispetto allanuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventioreconventionis.

riferimenti normativi

CodiceProcedura Civile, Art. 36

CodiceProcedura Civile, Art. 645

conforme

Cassazione civile, sentenza del3.1.2014, n. 51