In materia di arbitrato,l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostantela controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attieneal merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tragiudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del poteregiurisdizionale tra giudici e l’effetto della clausola compromissoria consisteproprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Neconsegue che, nonostante la formulazione dell’art. 819 ter c.p.c. (cosìcome novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), la decisione con cui il giudice, inpresenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta,chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisionepronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validitào all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.819 ter

Conformi

Cass. Civ., Sez. II 4.03.2011, n. 5265

Cass Civ., Sez. II21.11.2006, n. 24681