Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 1355 del 9.10.2013 – Dott.ssa Sommazzi
COMPROMESSO E ARBITRATO -Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria -Rilievo d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Richiesta ed emissione didecreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepirel'improponibilità della domanda in sede di opposizione - Sussistenza

L’improponibilità della domanda acausa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato rituale oirrituale non è rilevabile d’ufficio e, pertanto, non osta alla richiesta edalla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. E’, tuttavia, facoltàdell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudicedell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria. Peraltro, qualoral’opposto aderisca immediatamente all’eccezione di compromesso, le spese delgiudizio di opposizione devono essere integralmente compensate, proprio inragione della predetta legittimità del ricorso alla procedura monitoria, per lapossibilità riconosciuta all’ingiunto di non sollevare tale eccezione.

 

 

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.92

Codice di Procedura Civile art.638

Codice di Procedura Civile art.641

Codice di Procedura Civile art.645

Codice di Procedura Civile art.806

Conformi alla prima partedella massima

Cass. Civ., Sez. II 4.03.2011, n. 5265

Cass. Civ., Sez.II 26.01.2000, n. 870

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Tribunale di Como, Sentenzan. 1250 del 23.09.2013 – Dott. Negri della Torre
COMPROMESSO E ARBITRATO -Rinuncia implicita alla clausola compromissoria

In tema di arbitrato, qualora laparte promuovadavanti al giudice ordinario un giudizio su controversia soggettaa clausola compromissoria, tale comportamento costituisce implicita rinuncia adavvalersi della clausola compromissoria medesima, restando, così, ad essapreclusa la possibilità di far successivo ricorso al procedimento arbitraleconidentità, totale o parziale, di oggetto e nei confronti degli stessicontraddittori (fattispecie nella quale il ricorrente, impugnando il lodo, neha eccepito la nullità, per essere intervenuta rinuncia implicita alla clausolacompromissoria, in quanto presso il giudice ordinario era pendente fra lestesse parti, da epoca anteriore all’inizio del procedimento arbitrale, ungiudizio avente identico oggetto).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.806

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 15.07.2004, n.13121

Cass. Civ. Sez. II 25.01.1995,n.874

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Tribunale di Como, Ordinanza n. 2231/12 del 17.09.2013 – rel. Dott.Nardecchia
Lavoro – cancellazione societàdal registro imprese - successione

L’aver ricondotto la fattispeciedi estinzione della società ad un fenomeno successorio – sia pure connotato dacaratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci peri debiti sociali nelle differenti tipologie di società – consente agevolmentedi ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzionedella società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la societàstessa era parte, la disposizione dell’art. 110 c.p.c.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 2495

Codice di Procedura Civile art.110

Decreto Legislativo n. 6 del17.01.2003 art. 4

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Tribunale di Como, Ordinanza n. 2231/12 del 17.09.2013 – rel. Dott.Nardecchia
Lavoro – cancellazione societàdal registro imprese - effetti

In virtù del novellato art. 2495,comma 2 c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, lacancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l’estinzione,indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancoranon definiti.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2495

Decreto Legislativo n. 6 del17.01.2003 art. 4

Conformi

Cass. Civ. Sez. Un. 22.02.2010 n.4062

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1250/13 del 7.09.2013 – Dott. Negridella Torre
Procedimenti speciali – arbitrato– rinuncia implicita - presupposti

In tema di arbitrato, qualora laparte promuova nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio avanti algiudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto, talecomportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausolacompromissoria restando, così, ad essa preclusa la possibilità di farsuccessivo ricorso al procedimento arbitrale.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.806

Codice di Procedura Civile art.808

Conformi

Cass., Sez. I, 15.07.2004 n.13121

Cass., Sez. II, 25.01.1995 n.874

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1182 del 5.09.2013 – Dott.ssa Cao
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA - Amministratori - Revocabilità invia assembleare

A seguito della riforma di cui alDecreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, pur richiamando l’attuale dispostodell’art. 2475 c.c., a differenza del vecchio disposto dell’art. 2487 c.c.,unicamente i commi quarto e quinto dell’art. 2383 c.c. (e non anche il commaterzo, che stabilisce espressamente la revocabilità in assemblea in qualunquetempo degli  amministratori di unasocietà per azioni), si deve ritenere ancora ammissibile la revoca degliamministratori di una società a responsabilità limitatain via assembleare,oltre che giudizialmente ai sensi dell’art. 2476 c.c.. Il mancato richiamo delcomma terzo dell’art. 2383 c.c. ad opera dell’art. 2475 c.c., infatti, è fruttodi un’evidente svista del legislatore della riforma, essendo logico e coerentecon il sistema, stante il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra i socie gli amministratori, che esista un potere di revoca di questi ultimi qualoraciò sia deliberato dalla maggioranza societaria, fatto sempre salvo il dirittoal risarcimento del danno in caso di assenza di giusta causa.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 2383, art.2475 e art. 2476

Conformi

Trib. Novara 20.04.2010

Trib. Napoli 14.09.2011

Trib. Torino 18.10.2012

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1186 del 5.09.2013 – Dott. Negridella Torre
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Diritto di recesso dell’investitore -Ambito di applicazione dell’art. 30 D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998

Il diritto di recesso accordatoall’investitore dal sesto comma dell’art. 30 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e laprevisione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato,contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nelcaso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da partedell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamentoprestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerentedi tali strumenti, ma anche quando la vendita fuori sede abbia avuto luogo inesecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessaesigenza di tutela (nella fattispecie, in esecuzione di ordini impartiti dalcliente nel quadro di un contratto di intermediazione finanziariaprecedentemente stipulato con l’intermediario medesimo).

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58 del24.02.1998 art. 30

Conformi

Cass., Sez. Un. 3.06.2013, n.13905

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1195 del 5.09.2013 – Dott.ssa Cao-
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA -Obblighi di informazione successivamentealla negoziazione del titolo

In tema di intermediazionefinanziaria, in mancanza di un contratto di gestione del portafoglio stipulatotra cliente e intermediario, si deve escludere che sia configurabile un obbligodell’intermediario di comunicare al cliente le variazioni delle informazionirelative al singolo strumento finanziario oggetto degli investimenti giàeffettuati (salvo il caso dell’acquisto di titoli speculativi, dellasopravvenienza di situazioni di mercato eclatanti, quali il fallimentodell’emittente, ovvero della specifica e formale richiesta di informazioni daparte del cliente).

Riferimento normativi

Decreto Legislativo n. 58 del24.02.1998 art. 21

Regolamento CONSOB n. 11522/1998art. 28

Conformi

Tribunale di Trapani, 3.04.2013

Tribunale di Torino, 20.11.2012

Tribunale di Ravenna, 29.07.2011

Tribunale di Verona, 22.07.2010

Tribunale di Parma, 9.01.2008

Tribunale di Milano, 18.10.2006

Contra

Corte d’Appello di Milano,16.02.2009

Tribunale di Forlì, 1811.2008

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1098 del 5 agosto 2013 – Dott. Nardecchia –
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Appello - Ammissibilità ai sensi delnovellato art. 342 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. comemodificato dall’art. 54 comma 2 del d.l. n. 83 del 2012, la motivazionedell’appello deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 163c.p.c., a pena di inammissibilità: l’indicazione delle parti del provvedimentoche si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste allaricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l’indicazionedelle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della lororilevanza ai fini della decisione impugnata. L’appellante, pertanto, dovràindicare esattamente al giudice le parti del provvedimento impugnate e lemodifiche richieste: a tal fine, non basterà l’indicazione del capo o dellastatuizione del dispositivo, ma dovranno essere specificate le parti dellamotivazione che si intendono mettere in discussione. L’appellante dovrà,altresì, indicare le circostanze da cui deriva la violazione di legge,unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della decisione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.342 c.p.c.

Decreto Legge n. 83 del22.06.2012

Legge n. 134 del 7.08.2012

Conformi

Tribunale di Como, 5.08.2013, n.1105

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Tribunale di Como, Ordinanza cautelare del 18.07.2013 – Dott.Nardecchia
PROVVEDIMENTI D’URGENZA - Condizioni per la concessione - Difetto dispecifica misura cautelare - Interpretazione della domanda giudiziale

La qualificazione del rapportosul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale ha ilpotere – dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fattiprospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che laparte abbia usato e con il solo limite di non alterare il “petitum” ola “causa petendi”. E’, quindi, da ritenere che l’istanza diretta adottenere provvedimenti di urgenza sul presupposto di un pregiudizio temutodebba dar luogo, senz’altro, al procedimento previsto dagli art. 688 e ss. delc.p.c., anche se la parte abbia creduto di dover chiedere detti provvedimenti anorma dell’art. 700 c.p.c..

Riferimenti normativi

Codice di procedura civile art.688 e art. 700

Conformi

Cass., Sez. II, n. 5719 del10.06.1998

Contra

Trib. Bari, 27.07.2012

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