E’ ammissibile che l’accertamentodel fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche quando vi siaun provvedimento di archiviazione.
In caso di infortunio sul lavorola responsabilità ex art. 2087 è di carattere contrattuale e grava sul datoredi lavoro l’onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idoneead evitare l’evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattoriimprevisti ed imprevedibili.
La valutazione ai finidell’indennizzo da parte dell’assicuratore pubblico INAIL e quello espresso aifini del risarcimento civilistico sono del tutto indipendenti.
Quanto ai criteri di liquidazioneil giudice è chiamato a valutare congiuntamente entro il danno biologico tuttele sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato, il danno non patrimonialedeve essere allegato e provato e non può essere considerato in re ipsa. Il danno biologico e il danno morale devono essere liquidati dalgiudice complessivamente all’esito di una personalizzazione del dannoaccertato.
Riferimento normativi
Codice Civile 2087
Conformi
Cass. Civ. Sez. Lavoro 14323/02
Cass. Civ. 8201/92