E’ ammissibile che l’accertamentodel fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche quando vi siaun provvedimento di archiviazione.

In caso di infortunio sul lavorola responsabilità ex art. 2087 è di carattere contrattuale e grava sul datoredi lavoro l’onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idoneead evitare l’evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattoriimprevisti ed imprevedibili.

La valutazione ai finidell’indennizzo da parte dell’assicuratore pubblico INAIL e quello espresso aifini del risarcimento civilistico sono del tutto indipendenti.

Quanto ai criteri di liquidazioneil giudice è chiamato a valutare congiuntamente entro il danno biologico tuttele sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato, il danno non patrimonialedeve essere allegato e provato e non può essere considerato in re ipsa. Il danno biologico e  il danno morale devono essere liquidati dalgiudice complessivamente all’esito di una personalizzazione del dannoaccertato.

Riferimento normativi

Codice Civile 2087

Conformi

Cass. Civ. Sez. Lavoro 14323/02

Cass. Civ. 8201/92